Ordinanza n. 378/2002
Altra decisione · depositata il 23/07/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 2Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 4Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 8Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 10d.P.R. 691/1973
- art. 2legge 249/1997
citata
- art. 1legge 122/1998
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi per conflitti di attribuzione sorti a seguito delle
delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:
a) n. 68 del 30 ottobre 1998, recante l'approvazione del
"Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione televisiva";
b) n. 105 del 14 luglio 1999, recante "Integrazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
televisiva";
c) n. 95 del 23 febbraio 2000, recante "Integrazione del
piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione televisiva", promossi con ricorsi della provincia
autonoma di Trento, notificati l'8 gennaio e il 14 ottobre 1999 e
l'8 maggio 2000, depositati in cancelleria il 14 gennaio e il
21 ottobre 1999 e il 12 maggio 2000, e iscritti ai nn. 2 e 34 del
registro conflitti 1999 e al n. 20 del registro conflitti 2000.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il Giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che la provincia autonoma di Trento, con un primo
ricorso (reg. conflitti n. 2/1999), ha proposto conflitto di
attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,
in riferimento alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni del 30 ottobre 1998, n. 68, con la quale è stato
approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze, e ne ha
chiesto l'annullamento, in quanto adottata in violazione degli
artt. 2, 4, 8, numeri 4), 5) e 6), 16 e 102 dello statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle
relative norme di attuazione (art. 10 del d.P.R. 1 novembre 1973,
n. 691), del principio di leale cooperazione, nonché dell'art. 2,
comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e dell'art. 1,
comma 3, della legge 30 aprile 1998, n. 122 (Differimento di termini
previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di
programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive);
che la provincia autonoma ricorrente - richiamando a) la
propria competenza esclusiva in materia di usi e costumi locali,
istituzioni culturali aventi carattere provinciale, manifestazioni ed
attività artistiche, culturali ed educative locali, urbanistica e
tutela del paesaggio, nonché il principio di tutela delle minoranze
linguistiche, quali risultanti dallo statuto, e b) le norme di
attuazione che riservano alla provincia stessa la facoltà di
assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti,
la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina e il
collegamento con aree culturali europee - rileva che, sulla base
delle citate disposizioni, la Corte costituzionale in passato ha
riconosciuto alla provincia particolari garanzie in materia
radiotelevisiva, dichiarando l'illegittimità costituzionale della
norma della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato), che non prevedeva l'intesa tra
lo Stato e la provincia autonoma relativamente alla localizzazione
degli impianti prevista dal piano nazionale di assegnazione delle
frequenze (sentenza n. 21 del 1991), annullando poi (sentenza n. 6
del 1993) il piano medesimo, per mancato completamento del
procedimento diretto a conseguire l'intesa, e inoltre che, a seguito
di tale giurisprudenza, il legislatore ha ribadito la necessità di
intesa con l'art. 2, comma 6, della legge n. 249 del 1997,
aggiungendo inoltre - con l'art. 1, comma 3, della legge n. 122 del
1998 - che l'Autorità garante può adottare il piano nazionale delle
frequenze anche in assenza dell'intesa, dovendo però in tal caso
indicare i motivi e le ragioni di interesse nazionale che determinano
la decisione unilaterale;
che nel caso di specie, secondo la ricorrente, l'Autorità
garante avrebbe adottato l'atto in questione senza che fosse maturata
l'intesa con la provincia autonoma di Trento, come risulterebbe dalla
documentazione prodotta in giudizio, dalla quale emergerebbe che,
dopo una prima fase di trattative, improntate al principio
collaborativo, da un certo momento in poi l'Autorità garante non
avrebbe più dato seguito alle richieste di incontri avanzate dalla
provincia, approvando un piano che non tiene conto, nella
localizzazione dei siti, delle esigenze della comunità provinciale e
che non contiene alcuna motivazione sulle ragioni di interesse
nazionale che hanno portato all'adozione unilaterale dell'atto,
affermandosi al contrario ingiustificatamente, nelle premesse della
delibera, essere stata raggiunta l'intesa, ciò che delinea la
violazione delle prerogative costituzionali lamentata dalla provincia
autonoma ricorrente;
che con altro ricorso (reg. conflitti n. 34/1999) la
provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzioni in
riferimento alla successiva delibera dell'Autorità garante del
14 luglio 1999, n. 105, con la quale è stato integrato il piano
nazionale di assegnazione delle frequenze, e ne ha chiesto
l'annullamento, in quanto adottata anch'essa in violazione
dell'autonomia provinciale, come definita dalle norme e dai principi
sopra indicati, lamentando che anche per tale deliberazione non
sarebbe intervenuta alcuna intesa con la provincia autonoma, né
essendo indicata la motivazione che ha portato alla adozione
unilaterale dell'atto, nelle cui premesse, inoltre, si afferma
erroneamente essere state rispettate le procedure stabilite
dall'art. 2, comma 6, della legge n. 249 del 1997, come integrato
dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 122 del 1998; tutto ciò,
anche in questo caso, in violazione delle prerogative costituzionali
della ricorrente;
che con un terzo ricorso (reg. conflitti n. 20/2000) la
provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto di attribuzioni in
riferimento ad altra delibera dell'Autorità garante del 23 febbraio
2000, n. 95, con la quale è stato ulteriormente integrato il piano
nazionale di assegnazione delle frequenze, chiedendone l'annullamento
per gli stessi motivi - mancanza di intesa e di contatti a essa
finalizzati, nonché carenza di motivazione circa l'adozione
unilaterale dell'atto - dedotti nei precedenti ricorsi, tenuto
altresì conto che neppure questa ulteriore integrazione ha portato
al raggiungimento della copertura radioelettrica contenuta nella
iniziale proposta provinciale, e ciò nonostante l'affermazione del
Presidente dell'Autorità garante - contenuta in una nota successiva
ai chiarimenti intercorsi in relazione alla seconda delibera
del luglio 1999 - secondo cui i siti a suo tempo proposti dalla
provincia sarebbero stati recepiti nel piano;
che in tutti e tre i giudizi così promossi si è costituito
il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura
generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilità o l'infondatezza
dei ricorsi;
che in particolare, con riferimento al primo conflitto,
l'Avvocatura afferma che la sola presenza di una illegittimità - se
non addirittura di un errore materiale - nelle premesse del
provvedimento non giustifica il conflitto di attribuzione: pure a
ritenere il provvedimento viziato per carenza di motivazione, il
conflitto sarebbe inammissibile, in quanto l'Autorità ha il potere
di assegnare le frequenze anche in assenza dell'intesa e in quanto le
competenze costituzionalmente garantite della provincia autonoma
(finalizzate alla tutela delle comunità linguistiche) e dello Stato
(quale responsabile della elaborazione del piano nazionale delle
frequenze) sarebbero state rispettate, cosicché con il ricorso non
si lamenterebbe l'avvenuta rottura dell'equilibrio tra interessi
provinciali e statali, ma soltanto il cattivo uso del potere
riconosciuto allo Stato, ciò che potrebbe eventualmente essere fatto
valere di fronte al giudice amministrativo;
che negli identici atti di costituzione relativi ai due
successivi conflitti, l'Avvocatura sostiene l'inammissibilità dei
ricorsi, in quanto concernenti atti dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, la quale rientrerebbe tra quelle autorità
amministrative indipendenti i cui atti non possono essere imputati al
Governo, e che non potrebbe neppure essere considerata organo
costituzionale dotato di legittimazione passiva in un conflitto
costituzionale di attribuzioni, contestando poi nel merito
l'affermazione della provincia autonoma ricorrente circa il mancato
raggiungimento dell'intesa in base alla corrispondenza intercorsa e
alle audizioni svoltesi e affermando che, anche a ritenere che le
delibere siano state adottate in violazione dell'art. 2, comma 6,
della legge n. 249 del 1997, si tratterebbe comunque di un vizio
procedimentale da fare valere innanzi al giudice amministrativo, come
sarebbe dimostrato dal fatto che la provincia ha impugnato gli atti
in questione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio;
che successivamente la difesa della provincia autonoma ha
depositato memorie in riferimento a tutti e tre i conflitti;
che nell'udienza pubblica del 12 dicembre 2000, questa Corte,
in relazione al motivo, preliminare e comune a tutti e tre i
conflitti, del mancato raggiungimento dell'intesa, ha disposto, con
ordinanza istruttoria, l'acquisizione di specifica documentazione,
indicata come allegata nel primo ricorso ma non prodotta dalla
provincia autonoma, nonché di ogni ulteriore elemento documentale e
informativo eventualmente esistente, utile a illustrare le modalità
del procedimento che ha portato all'approvazione degli atti oggetto
di impugnazione attraverso i conflitti;
che all'esito dell'ordinanza istruttoria così disposta la
provincia autonoma di Trento ha depositato, in data 7 marzo 2001, i
documenti espressamente richiesti dalla Corte e, a sua volta, la
Presidenza del Consiglio dei ministri ha depositato, oltre a parte
della medesima documentazione prodotta dalla ricorrente, altresì
talune note interne nonché documentazione di carattere tecnico;
che successivamente, con unico atto depositato presso la
cancelleria della Corte in data 20 febbraio 2002, la provincia
autonoma di Trento - rilevato:
a) che, parallelamente allo svolgimento del giudizio
costituzionale, sono intercorsi contatti tra le parti al fine di
raggiungere l'intesa sul piano di assegnazione delle frequenze;
b) che tale intesa è stata infine raggiunta, e che essa è
stata formalizzata con deliberazione della giunta provinciale di
Trento del 14 dicembre 2001, n. 3371, con la quale è stata
subordinata la rinuncia ai tre ricorsi per conflitto di attribuzioni
al formale recepimento, nel nuovo piano nazionale delle frequenze,
delle modifiche oggetto di intesa;
c) che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 7 del 9 gennaio 2002 la deliberazione dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni del 19 dicembre 2001, n. 467,
recante la "Variazione al piano nazionale di assegnazione delle
frequenze per la radiodiffusione televisiva per la provincia di
Trento", nella quale si accolgono le modifiche al piano concordate
tra l'Autorità garante e la provincia autonoma;
d) che in conseguenza di quanto sopra la giunta provinciale
di Trento, con deliberazione n. 118 del 1 febbraio 2002, ha ritenuto
di non coltivare ulteriormente i ricorsi, essendone venuto meno
l'interesse - ha dichiarato di rinunciare ai tre ricorsi per
conflitto di attribuzioni, e che l'Avvocatura dello Stato ha aderito
a detta rinuncia con atto depositato in data 30 aprile 2002.
Considerato che, avendo i tre ricorsi proposti dalla provincia
autonoma di Trento a oggetto comune il procedimento relativo
all'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, ed
essendo gli stessi ricorsi fondati sulle medesime censure, i relativi
giudizi debbono essere riuniti e definiti con unica pronuncia;
che a norma dell'art. 27, ultimo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale la
rinuncia ai ricorsi, seguita dalla relativa accettazione della
controparte, produce l'effetto di estinguere i processi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara estinti per rinuncia i processi relativi ai ricorsi
indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2002:378 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte