Ordinanza n. 38/1978
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1978 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 103/1975
- art. 2legge 103/1975
- art. 45legge 103/1975
- art. 3legge 103/1975
usata come parametro
citata
- art. 2461Codice civile
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e
45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva), promosso con ordinanza emessa il
23 dicembre 1975 dal pretore di Arezzo, nel procedimento penale a
carico di Bartolozzi Massimo ed altro, iscritta al n. 163 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 92 del 7 aprile 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 21 e 41 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 45 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione
radiofonica e televisiva), in quanto detti articoli impediscono
l'installazione di impianti di diffusione radiotelevisiva a portata
locale.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 202 del 1976 ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 45
della legge n. 103 del 1975, nella parte in cui non consentono, previa
autorizzazione statale, l'installazione e l'esercizio di impianti di
diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente
l'ambito locale e, pertanto, la questione risulta già decisa per
quanto attiene a tali articoli.
Rilevato, inoltre, che nell'ordinanza di rimessione è omessa la
motivazione della rilevanza della questione nel giudizio a quo per
quanto riguarda l'art. 3 della legge n. 103 del 1975, a norma del quale
il Governo "può provvedere al servizio pubblico della radio e della
televisione con qualsiasi mezzo tecnico, mediante atto di concessione
ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica sentita la
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi" e "la concessione importa di diritto
l'attribuzione alla concessionaria della qualità di società di
interesse nazionale, ai sensi dell'art. 2461 del codice civile".
Ritenuta, pertanto, la necessità che il giudice a quo riesamini la
rilevanza della questione e la motivi adeguatamente ai sensi dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, degli artt. 1, 2
e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva), già dichiarati
costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 202 del 1976, nella
parte in cui non consentono, previa autorizzazione statale,
l'installazione e l'esercizio d'impianti di diffusione radiofonica e
televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale.
Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per il riesame
della rilevanza della questione relativa all'art. 3 della legge 14
aprile 1975, n. 103.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte