Ordinanza n. 38/1999
Altra decisione · depositata il 19/02/1999 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 267/1997
usata come parametro
citata
- art. 2Codice di procedura penale
- art. 3legge 267/1997
- art. 25legge 267/1997
- art. 97legge 267/1997
- art. 101legge 267/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 7
agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di
procedura penale in tema di valutazione delle prove), promossi con
ordinanze emesse il 25 novembre 1997 dal tribunale di Macerata, il 20
novenbre 1997 dal tribunale di Savona, l'11 dicembre 1997 dal
tribunale di Macerata, il 9 dicembre 1997 dal tribunale di Trieste ed
il 28 novembre 1997 dal tribunale di Reggio Emilia, rispettivamente
iscritte ai nn. 9, 35, 56, 94 e 152 del registro ordinanze 1998 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5, 6, 7, 9 e
11, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il tribunale di Macerata (r.o. nn. 9 e 56 del 1998),
il tribunale di Savona (r.o. n. 35 del 1998), il tribunale di Trieste
(r.o. n. 94 del 1998) e il tribunale di Reggio Emilia (r.o. n. 152
del 1998) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 97, 101,
e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle
disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione
delle prove);
che, in particolare, il tribunale di Macerata (r.o. nn. 9 e 56
del 1998) e il tribunale di Trieste (r.o. n. 94 del 1998) censurano,
per contrasto con gli artt. 3, 97 e 112 Cost., la mancata estensione
della regola di utilizzabilità contenuta nel comma 5 dell'art. 6
della legge n. 267 del 1997 alle dichiarazioni rese dai soggetti
indicati nell'art. 513 del codice di procedura penale che si
avvalgono in dibattimento della facoltà di non rispondere, anche al
di fuori della situazione regolata dal comma 2 della medesima
disposizione (di cui viene fatta impugnazione specifica), ovvero nel
caso in cui al momento dell'entrata in vigore della novella non sia
stata ancora disposta la lettura delle dichiarazioni rese in
precedenza;
che il tribunale di Savona (r.o. n. 35 del 1998) impugna, in
riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 112 Cost., l'art. 6, commi 2 e 5,
della legge n. 267 del 1997 sia nella parte in cui, ai fini della
valutazione delle dichiarazioni già acquisite al momento
dell'entrata in vigore della legge, attribuisce rilevanza alla
volontà delle parti, stabilendo, quale condizione per la loro
utilizzabilità ai sensi del comma 5 della medesima disposizione, che
le stesse richiedano un nuovo esame delle persone di cui all'art. 513
cod. proc. pen., sia nella parte in cui non prevede che il giudice
possa acquisire, anche senza l'accordo delle parti, le dichiarazioni
rese nel corso delle indagini preliminari da coimputati o imputati in
procedimenti connessi che, citati a comparire per la prima volta dopo
l'entrata in vigore della legge, si avvalgono in dibattimento della
facoltà di non rispondere;
che analoga questione, avente ad oggetto l'immediata
applicabilità della nuova normativa ai procedimenti in corso al
momento della entrata in vigore della legge, è stata prospettata, in
riferimento all'art. 3 Cost., dal tribunale di Reggio Emilia (r.o.
n. 152 del 1998);
che tutte le questioni di legittimità costituzionale sono state
sollevate nel corso di dibattimenti nei quali alcuni imputati in
procedimenti connessi, citati per la prima volta dopo l'entrata in
vigore della legge n. 267 del 1997, si sono avvalsi della facoltà di
non rispondere, e che le parti non hanno prestato il consenso alla
utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza;
che, in particolare, con riferimento alla questione sollevata dal
tribunale di Savona assume rilevanza anche la posizione di un
imputato in procedimento connesso di cui, al momento dell'entrata in
vigore della legge n. 267 del 1997, a seguito dell'esercizio della
facoltà di non rispondere, era già stata disposta la lettura delle
dichiarazioni rese in precedenza;
che secondo i rimettenti la norma impugnata contrasta con l'art.
3 della Costituzione perché determina una irragionevole disparità
di trattamento tra imputati, limitando o escludendo nei loro
confronti, in ragione dello stato del procedimento, l'utilizzabilità
delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'art. 513 cod.
proc. pen. anteriormente all'entrata in vigore della novella e
assunte nel rispetto della normativa allora vigente (r.o. nn. 9, 35,
56, 94 e 152 del 1998);
che la disciplina transitoria introdotta dall'art. 6 della legge
n. 267 del 1997 violerebbe altresì gli artt. 25, 97, 101 e 112 della
Costituzione in quanto, nei procedimenti nei quali non è stata
ancora disposta la lettura delle precedenti dichiarazioni, comporta
la vanificazione di elementi di prova legittimamente raccolti, così
sacrificando l'esercizio della funzione giurisdizionale, il cui fine
è quello della ricerca della verità, con conseguente lesione anche
del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (r.o. n. 35 del
1998 in riferimento agli artt. 25, 101 e 112 Cost.; r.o. n. 94 del
1998 in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 101, secondo
comma, Cost.; r.o. nn. 9 e 56 del 1998 in riferimento al solo art.
112 Cost.);
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
riportandosi integralmente, stante l'analogia delle questioni, al
contenuto dell'atto di intervento relativo ai giudizi di
costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787
del r.o. del 1997, già decisi con sentenza n. 361 del 1998.
Considerato che, pur nella loro articolazione analitica, le censure
di illegittimità sono tutte riconducibili alla denuncia della
irragionevolezza e delle ricadute in termini di ingiustificata
disparità di trattamento di una disciplina che subordina la
valutazione probatoria delle dichiarazioni acquisite a norma
dell'art. 513, commi 1 e 2, cod. proc. pen. ad un nuovo criterio di
giudizio, ovvero ne sottopone l'utilizzazione alle nuove regole
introdotte dalla legge n. 267 del 1997, in base al mero dato
occasionale che al momento dell'entrata in vigore della legge le
dichiarazioni fossero già state acquisite mediante lettura;
che i giudizi, attesa la sostanziale identità delle questioni,
vanno riuniti;
che, successivamente alla emissione delle ordinanze, questa
Corte, con sentenza n. 361 del 1998, nel disporre la restituzione
degli atti relativi a questioni che avevano impugnato la medesima
normativa, ha affermato che doveva essere valutato dai giudici a
quibus se le questioni potessero considerarsi superate a seguito
della modifica della disciplina a regime, "che ora permette di
recuperare mediante il sistema delle contestazioni i singoli
contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza";
che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti
affinché verifichino se, alla luce della nuova disciplina
applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni
sollevate siano tuttora rilevanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale
di Macerata, al tribunale di Savona, al tribunale di Trieste, al
tribunale di Reggio Emilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte