Ordinanza n. 380/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 120d.lgs. 285/1982
- art. 41legge 449/1997
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1
del decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285, promosso con
Ordinanza emessa l'8 luglio 1998 dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sezione prima, sul ricorso proposto da S.D.P. ed
altri contro il Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 78
del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sezione prima, con "sentenza" emessa l'8 luglio 1998, in un giudizio
avente ad oggetto l'ottemperanza ad una sentenza con cui è stato
accertato il diritto di alcuni dipendenti dell'Amministrazione
penitenziaria all'attribuzione del trattamento spettante al primo
dirigente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1982,
n. 285, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione;
che, in motivazione, il giudice rimettente denuncia il
contrasto dell'art. 41, comma 5, terzo periodo, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica), nella parte in cui vieta di attribuire il trattamento
economico riconosciuto con sentenza passata in giudicato, con gli
artt. 24, 121, 102, 104 e 113 della Costituzione, in quanto la norma
censurata, non contenendo una regola astratta, espressione della
funzione legislativa, ma un provvedimento concreto, volto ad impedire
l'attuazione del giudicato, lederebbe la garanzia costituzionale
della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, nonché
il principio della separazione dei poteri;
che con successivo decreto, emesso il 21 dicembre 1998, il
Tribunale amministrativo regionale ha proceduto alla correzione del
precedente provvedimento, mutandone la denominazione in quella di
"ordinanza", sostituendo nella motivazione il riferimento
all'art. 121 con quello all'art. 101 della Costituzione, e
modificando il dispositivo, la cui nuova formulazione ha per oggetto
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 5,
terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in
cui vieta di attribuire il trattamento economico riconosciuto con
sentenza passata in giudicato, in riferimento agli artt. 24, 101,
102, 104 e 113 della Costituzione;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio
dell'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito
l'inammissibilità della questione, osservando che il giudice a quo
dopo aver sospeso il giudizio, ha utilizzato impropriamente il
procedimento di correzione degli errori materiali per sollevare una
questione di legittimità costituzionale assolutamente diversa da
quella originariamente proposta, ed opponendo nel merito
l'infondatezza di entrambe le questioni, la prima per mancanza di
qualsiasi riferimento ad una situazione assunta quale tertium
comparationis la seconda in quanto al legislatore non è
costituzionalmente interdetta l'emanazione di disposizioni volte a
modificare la disciplina dei rapporti di durata in senso sfavorevole
ai destinatari;
che non si sono invece costituite le parti del giudizio
principale.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel
dispositivo del provvedimento di rimessione ha ad oggetto l'art. 120,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285, in
riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, laddove, nella
motivazione del medesimo provvedimento, si denuncia il contrasto
dell'art. 41, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 con gli artt. 24, 121, 102, 104 e 113 della Costituzione;
che le due parti del provvedimento si presentano
assolutamente difformi, in quanto hanno ad oggetto la denuncia di
illegittimità costituzionale di differenti disposizioni di legge, la
prima delle quali oltre tutto inesistente, ed individuano, quali
parametri del giudizio demandato alla Corte, norme costituzionali
diverse, una delle quali è stata peraltro anche oggetto di
successiva modificazione, sicché non risulta possibile, neppure in
via interpretativa, dare prevalenza ad una parte del provvedimento
rispetto ad un'altra;
che la rilevata difformità non può ritenersi sanata dal
successivo ricorso al procedimento di correzione degli errori
materiali, la cui utilizzazione, presupponendo una inesattezza
rilevabile ictu oculi dal contesto dell'atto e inidonea, per sua
natura, a modificare il contenuto essenziale della decisione, non è
ammissibile quando, come nella fattispecie in esame, sussista un
contrasto radicale tra dispositivo e motivazione, che non consenta di
individuare l'esatta portata del provvedimento giudiziale;
che il predetto contrasto, risolvendosi in un'assoluta
incertezza in ordine ai termini essenziali della questione sollevata
dal giudice rimettente, non superabile neppure attraverso
un'interpretazione complessiva del provvedimento, la quale presuppone
una sostanziale coerenza tra le diverse parti dello stesso, non
ravvisabile nel caso di specie, comporta la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale (cfr.
ordinanza n. 317 del 1999, sentenza n. 448 del 1997).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1982, n. 285, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sezione prima, con il provvedimento in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria, il 27 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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