Ordinanza n. 382/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/10/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 681 del codice
di procedura penale e 69, nono comma, della legge 26 luglio 1975, n.
354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), promossi con n. 4
ordinanze emesse il 21 novembre 1990 e 9 gennaio 1991 dal Magistrato
di sorveglianza di Mantova iscritte rispettivamente ai nn. 201, 202,
203 e 204 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno
1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che con quattro ordinanze di identico contenuto (in data
21 novembre 1990 e 9 gennaio 1991), emesse in sede di parere nel
corso di altrettanti procedimenti relativi a domande di grazia, il
Magistrato di sorveglianza di Mantova ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 681 del codice di procedura
penale, e, qualora non lo si consideri implicitamente abrogato da
tale disposizione, anche dell'art. 69, comma 9, della legge
sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche);
che ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate
violerebbe gli artt. 98, comma 3, 101, 104 e 138 della Costituzione
nella parte in cui, prevedendo, nel procedimento per la concessione
della grazia, il compimento di attività istruttoria e la
formulazione di un parere motivato da parte del magistrato di
sorveglianza, porrebbero quest'ultimo in posizioni di subordinazione
funzionale rispetto al Ministro di grazia e giustizia, e,
obbligandolo a partecipare ad una funzione di carattere politico,
mediante un giudizio espresso in base a meri criteri di opportunità,
determinerebbero una situazione di dipendenza e confusione tra poteri
dello Stato, modificando l'ordinamento costituzionale senza il
rispetto delle relative procedure di revisione;
che, peraltro l'art. 681 del codice di procedura penale è
autonomamente denunciato in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, per la ingiustificata diversità dei procedimenti che
da esso deriverebbe a seconda dell'organo cui viene presentata
l'istanza per la grazia, o a seconda dello stato di detenzione o
libertà dell'interessato;
che nel giudizio così promosso ha spiegato intervento
l'Avvocatura generale dello Stato ritenendo le questioni sollevate in
via preliminare, inammissibili per difetto di legittimazione del
giudice a quo, e, comunque, infondate nel merito.
Considerato che le questioni sono state sollevate nel corso di un
procedimento relativo alla domanda di grazia, nel quale, al
magistrato di sorveglianza non spetta assumere alcun provvedimento di
carattere decisorio, ma soltanto acquisire elementi di giudizio utili
ed esprimere un parere, strumentale alla decisione definitiva che
altra autorità adotterà nell'esercizio di una funzione non
giurisdizionale;
che, secondo quanto questa Corte ha avuto più volte occasione
di affermare, anche in relazione a fattispecie procedimentali
analoghe (vedi sentt. nn. 81 del 1970, 224 del 1974, 8 e 74 del
1979), il giudice a quo, cui non compete alcun potere decisionale in
applicazione delle norme impugnate, non ha veste per poter sollevare
le relative questioni di legittimità costituzionale;
che pertanto, non sussistendo nella specie poteri decisori (vedi
ancora sentt. nn. 112 del 1964, 13 del 1966, 74 del 1971, 17 del
1980, 116 del 1983) propri del giudice che ha sollevato le questioni,
le stesse vanno dichiarate manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 681 del codice di procedura
penale e 69, comma 9, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà) come modificata dalle leggi 12
gennaio 1977, n. 1 e, 10 ottobre 1986, n. 663, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 98, 101, 104 e 138 della Costituzione, dal
Magistrato di sorveglianza di Mantova, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:382 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte