Ordinanza n. 382/2002
Altra decisione · depositata il 23/07/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 2d.lgs. 266/1992
- art. 2legge 421/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi regionali del
Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici
regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del
personale); 11 gennaio [recte: giugno] 1987, n. 5 (Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 9 novembre 1983, n. 15,
"Ordinamento degli uffici regionali, e norme sullo stato giuridico e
sul trattamento economico del personale"); 21 febbraio 1991, n. 5
(Norme per potenziare il servizio di traduzioni nell'amministrazione
regionale, norme urgenti in materia di personale nonché norme sul
personale delle Camere di commercio, industria artigianato e
agricoltura di Trento e di Bolzano e norme per l'uso della lingua
ladina per i dipendenti dei comuni ladini della Provincia di
Bolzano); 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico ed il
trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari
comunali), e 6 dicembre 1993, n. 22 (Adeguamento normativo della
dirigenza e disposizioni urgenti in materia di personale), per
mancato adeguamento, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo
16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale
di indirizzo e coordinamento), alle disposizioni di riforma del
pubblico impiego di cui alla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al
Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in
materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale), e ai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470
(Disposizioni correttive deldecreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego), e 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego),
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato il 18 agosto 1994, depositato in cancelleria il 26
successivo e iscritto al n. 57 del registro ricorsi 1994.
Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il Giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con
ricorso notificato il 18 agosto 1994 e depositato il successivo
26 agosto, ha sollevato, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo
16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale
di indirizzo e coordinamento), e in relazione agli artt. 4 e 8,
numero 1), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige), questione di legittimità costituzionale di
numerose norme contenute nella legislazione regionale del
Trentino-Alto Adige, perché non adeguate ai nuovi principi in
materia di pubblico impiego dettati dalla legislazione statale, in
particolare dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega
al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline
in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di
finanza territoriale), e dalle "relative norme di attuazione";
che il ricorrente ricorda di avere proposto un precedente
ricorso per "mancato adeguamento" - in riferimento alle medesime
norme oggi in discussione e in relazione ai principi della
legislazione statale contenuti sia nel citato art. 2 della legge
n. 421 del 1992 sia nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego) dichiarato peraltro inammissibile dalla Corte costituzionale
(sentenza n. 256 del 1994) per genericità della delibera di
impugnazione del Consiglio dei ministri, che non specificava né le
disposizioni delle leggi regionali il cui mancato adeguamento veniva
censurato, né i principi della legislazione statale cui quelle
stesse disposizioni avrebbero dovuto essere adeguate;
che, afferma il ricorrente, ciò non ha peraltro effetto
sulla proposizione del ricorso attuale, poiché nel frattempo sono
intervenuti decreti legislativi correttivi del decreto n. 29 del 1993
- il decreto legislativo 10 dicembre 1993, n. 470 (Disposizioni
correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), e il
decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego) - ,
emanati in attuazione dei criteri indicati nell'art. 2 della legge
n. 421 del 1992 per la razionalizzazione e riorganizzazione del
pubblico impiego, i quali partecipano della stessa natura del decreto
oggetto di correzione e dunque si qualificano anch'essi come norme
fondamentali di riforma economico-sociale, rilevanti agli effetti
dell'obbligo di adeguamento della legislazione del Trentino-Alto
Adige entro il termine prescritto, a norma dell'art. 2 del decreto
legislativo n. 266 del 1992;
che, in particolare, il Governo ricorrente formula numerose
censure relativamente alle seguenti leggi regionali del Trentino-Alto
Adige: 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e
norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale);
11 giugno 1987, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
9 novembre 1983, n. 15, "Ordinamento degli uffici regionali e norme
sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale");
21 febbraio 1991, n. 5 (Norme per potenziare il servizio di
traduzioni nell'amministrazione regionale, norme urgenti in materia
di personale nonché norme sul personale delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano e norme
per l'uso della lingua ladina per i dipendenti dei comuni ladini
della Provincia di Bolzano); 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo
stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni
e dei segretari comunali), e 6 dicembre 1993, n. 22 (Adeguamento
normativo della dirigenza e disposizioni urgenti in materia di
personale), con argomentazioni e rilievi sia di ordine generale -
perché le leggi regionali sopra indicate, eccetto l'ultima,
sarebbero "globalmente" in contrasto con i principi della normativa
statale, la quale stabilisce che il rapporto di lavoro dei dipendenti
della Regione e dei relativi enti strumentali avrebbe dovuto essere
disciplinato in base alle norme del diritto civile e della disciplina
privatistica sul rapporto di lavoro subordinato, anche in relazione
ai rapporti tra le fonti che regolano questa materia (contratti
collettivi e leggi a essi sopravvenute) - sia di ordine particolare,
su disposizioni delle citate leggi puntualmente indicate di volta in
volta nel ricorso, in tema di impegni e di limiti di spesa, di
assistenza della parte pubblica in sede di negoziazione collettiva,
di delegazioni sindacali, di composizione delle commissioni
giudicatrici di concorsi, di poteri dei dirigenti e relativi ruoli,
nonché di specifici aspetti di svolgimento dei rapporti di lavoro e
sindacali, di reclutamento dei dipendenti e di profili organizzativi;
che nel giudizio così promosso è intervenuta la Regione
Trentino-Alto Adige, (a) deducendo che il legislatore regionale non
sarebbe vincolato dalle disposizioni del decreto legislativo n. 29
del 1993 né da quelle correttive dello stesso, ma solo dai principi
posti dalla legge di delegazione n. 421 del 1992, onde il ricorso del
Governo, in quanto rivolto a far valere i vincoli derivanti dalla
legge n. 421, sarebbe inammissibile perché proposto tardivamente e,
in quanto riferito ai decreti legislativi n. 470 e n. 546 del 1993,
sarebbe infondato perché riferito a norme non aventi carattere di
parametro del giudizio, e (b) svolgendo numerose puntuali
osservazioni sul merito di ciascuna censura dedotta dal ricorrente,
per concludere nel senso dell'infondatezza del ricorso statale;
che, dopo numerosi rinvii a nuovo ruolo del giudizio in
questione, disposti su istanza della Regione resistente, quest'ultima
ha depositato, in data 9 marzo 1999, una memoria, per dedurre che con
una legge regionale emanata in pendenza del giudizio (23 ottobre
1998, n. 10) la normativa concernente il personale degli enti locali
nella Regione sarebbe stata adeguata ai principi posti dalla
legge-delega n. 421 del 1992, con la previsione di norme in larga
parte corrispondenti a quelle dei decreti legislativi attuativi
invocate dal Governo, concludendo pertanto, sotto questo profilo, per
una dichiarazione di parziale cessazione della materia del
contendere, in particolare in relazione all'impugnazione della legge
regionale n. 4 del 1993;
che successivamente, con atto depositato il 9 aprile 2002,
l'Avvocatura generale dello Stato - rilevando che con la modifica del
titolo V della parte seconda della Costituzione disposta dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione), è profondamente mutato il
rapporto tra potestà legislativa regionale e vincoli della
legislazione statale, in particolare nel senso che l'interesse
nazionale non costituisce più un limite generale all'esercizio delle
competenze legislative regionali, e che per questo il ricorso per
"mancato adeguamento" della legislazione della Regione Trentino-Alto
Adige ha perso interesse - ha dichiarato, per il Presidente del
Consiglio dei ministri, di rinunciare al ricorso stesso;
che la Regione Trentino-Alto Adige ha a sua volta depositato
in data 31 maggio 2002, su conforme delibera della Giunta regionale
del 17 aprile 2002, atto di accettazione della rinuncia.
Considerato che, a norma dell'art. 25 delle norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso,
seguita dalla relativa accettazione della controparte, produce
l'effetto di estinguere il processo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2002:382 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte