Ordinanza n. 385/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 4/1999
usata come parametro
citata
- art. 5legge 264/1999
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 13,
della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il
settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il
servizio di mensa nelle scuole), promosso con ordinanza emessa il 23
novembre 1999 dal Tribunale amministrativo regionale
dell'Emilia-Romagna - sezione di Parma, sul ricorso proposto da
Angela Genitori contro l'Università degli studi di Parma ed altro,
iscritta al n. 750 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con ordinanza del 23 novembre 1999 il Tribunale
amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna - sezione di Parma, in
un giudizio promosso per l'annullamento del provvedimento con il
quale il Rettore dell'Università di Parma ha respinto la domanda di
iscrizione della ricorrente al corso di laurea in medicina e
chirurgia per l'anno accademico 1998/1999, "essendosi la stessa
classificata al 398 posto su 200", ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 4, 9, 24, 34, 97 e 113 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 13, della legge 14
gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario
e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle
scuole);
che, secondo il rimettente, la questione sarebbe rilevante in
quanto il provvedimento amministrativo impugnato è motivato con
esclusivo riferimento alla norma censurata, che dispone la regolare
iscrizione ai corsi universitari degli studenti nei confronti dei
quali, in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento
recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria
(approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica del 21 luglio 1997, n. 245), i giudici
amministrativi abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia
degli atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi, nonché di coloro
che, entro la medesima data, abbiano prodotto ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica;
che, riferisce ancora il Tribunale amministrativo, l'atto di
diniego dell'iscrizione è stato impugnato nel giudizio principale
sul rilievo, tra l'altro, dell'incostituzionalità della norma nella
parte in cui essa, disponendo una sanatoria, ne limita l'applicazione
a chi abbia ottenuto un'ordinanza cautelare di sospensiva, senza
considerare "l'identica situazione di chi avesse aspirato
all'ammissione ai corsi trovandosi nelle stesse condizioni di fatto
ma trascurando di opporsi in via giurisdizionale ovvero non ottenendo
una sospensiva";
che, ciò premesso, il Tribunale amministrativo rimette la
questione in riferimento all'art. 3 della Costituzione, che sarebbe
violato in quanto la norma considera in modo diverso studenti che si
trovano nella stessa condizione sostanziale, ossia quella di non
essere utilmente collocati nella graduatoria ai fini dell'iscrizione,
differenziando le rispettive posizioni in base a un dato processuale,
del tutto casuale;
che secondo il rimettente sarebbero violati anche gli
artt. 4, 9 e 34 della Costituzione, in quanto la norma impugnata
favorirebbe lo studio, la cultura e l'istruzione soltanto di alcuni
soggetti e non di altri, sulla base di un criterio quello della
scelta o meno dello strumento giustiziale del tutto estraneo al
merito e alle capacità;
che, inoltre, sarebbero violati i principi di imparzialità e
buon andamento dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione), in
quanto l'amministrazione è costretta a operare scelte a carattere
vincolato, ammettendo o escludendo studenti in identica posizione
sostanziale sulla base di criteri "inidonei e casuali";
che, infine, la norma sarebbe in contrasto con gli artt. 24 e
113 della Costituzione, interferendo sull'esercizio della funzione
giurisdizionale, in quanto "punirebbe" - oltre che gli studenti meno
litigiosi - la più rigorosa scelta di quei giudici amministrativi
che, non accordando la misura cautelare richiesta, abbiano preferito
risolvere la questione con una sentenza di merito;
che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilità della questione
per irrilevanza: dagli atti di causa emergerebbe che la ricorrente ha
chiesto di essere iscritta per l'anno accademico 1998/1999, sul
presupposto della sua precedente esclusione dal corso di laurea in
medicina e chirurgia nel 1996, e pertanto la sanatoria contenuta
nella norma impugnata non riguarderebbe la posizione della
ricorrente, essendo riferita ai soli studenti che abbiano presentato
domanda di ammissione agli anni accademici precedenti la definitiva
disciplina del numero programmato, posta dal decreto ministeriale
n. 245 del 1997 e dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, cosicché il
ricorso, proposto a posteriori risulterebbe un artificio realizzato
al mero fine di denunciare la illegittimità costituzionale della
norma;
che, secondo l'Avvocatura, la questione sarebbe comunque
infondata: a) quanto agli artt. 3 e 97 della Costituzione, perché la
posizione dei soggetti messi a confronto sarebbe differenziata,
potendo beneficiare della sanatoria soltanto coloro che hanno
continuato a manifestare l'interesse al corso di laurea prescelto,
mediante la presentazione del ricorso; b) quanto agli artt. 24 e 113,
perché la legge non ha voluto interferire con l'esercizio della
funzione giurisdizionale, ma ha inteso evitare che l'attività svolta
da studenti - ammessi con riserva ai corsi - e da docenti potesse
essere vanificata; c) quanto, infine, agli artt. 4, 9 e 34, perché
si tratta di una norma con la quale si è inteso tutelare i soggetti
venutisi a trovare in una situazione di disagio a seguito appunto
delle iscrizioni con riserva.
Considerato che il rimettente Tribunale amministrativo regionale
solleva, in riferimento a diversi parametri, questione di
costituzionalità sull'art. 1, comma 13, della legge 14 gennaio 1999,
n. 4, in quanto tale disposizione di "sanatoria" è applicabile a
favore degli studenti che abbiano ottenuto una ordinanza cautelare di
sospensiva degli atti amministrativi di diniego delle iscrizioni ai
corsi universitari, e non anche a favore di coloro che non abbiano
proposto ricorso dinanzi alla giurisdizione amministrativa ovvero non
abbiano ottenuto il provvedimento cautelare in discorso;
che nel sollevare la questione - poi variamente svolta in
relazione ai differenti parametri invocati, ma comunque riconducibile
pur sempre all'anzidetta censurata differenziazione - il giudice
rimettente non indica gli elementi della fattispecie che è oggetto
del giudizio cui esso è chiamato;
che, in particolare, il Tribunale amministrativo non
chiarisce le ragioni per le quali esso prende in considerazione - per
dubitarne sul piano della legittimità costituzionale - la disciplina
di sanatoria contenuta nella norma impugnata, riferibile ai soli
studenti che abbiano presentato domanda di ammissione ai corsi
universitari negli anni accademici in data anteriore al limite
cronologico indicato nella stessa norma (limite rappresentato, nella
disposizione impugnata, dalla data di entrata in vigore del
regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria,
approvato con decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245), laddove,
come risulta dalle premesse della stessa ordinanza di rimessione, il
giudizio principale è stato promosso da persona che ha visto
respinta la propria domanda di iscrizione a un anno accademico
(1998/1999) successivo al suddetto sbarramento temporale;
che dalla suddetta incongruenza tra l'ambito di operatività
della norma impugnata e la condizione soggettiva dedotta nel giudizio
di merito è lecito trarre il dubbio circa l'applicabilità della
norma, anche nella sua prospettata estensione quale richiesta dal
rimettente, al caso di specie;
che pertanto la affermata rilevanza della questione risulta
apoditticamente enunciata dal Tribunale amministrativo regionale,
perché non è sorretta da una adeguata esposizione dei fatti che
consenta a questa Corte il controllo sull'effettivo apprezzamento del
requisito preliminare della rilevanza da parte del giudice
rimettente;
che alla lacuna espositiva e argomentativa anzidetta concorre
altresì la mancata considerazione della disciplina di estensione
della "sanatoria" contenuta nell'art. 5 della legge 2 agosto 1999,
n. 264 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari), anteriore
all'ordinanza di rimessione;
che pertanto la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 13, della legge 14
gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario
e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle
scuole), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 9, 24, 34, 97 e
113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale
dell'Emilia-Romagna - sezione di Parma, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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