Ordinanza n. 388/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/1997 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 70 delle
disposizioni di attuazione del codice civile, promosso con ordinanza
emessa l'11 aprile 1996 dal giudice conciliatore di Napoli-Posillipo,
nel procedimento civile vertente tra la Custodia giudiziaria dei beni
di Sagliocco Vincenzo contro Migliore Paola, iscritta al n. 945 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, avente ad oggetto
il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione per
infrazione al regolamento condominiale, il giudice conciliatore di
Napoli-Posillipo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile,
nella parte in cui prevede che per le infrazioni al regolamento di
condominio possa essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento
di una somma fino a lire cento;
che, ad avviso del remittente, l'indicato limite sanzionatorio,
oltre ad essere irragionevole ed anacronistico, si pone quale
ostacolo all'esercizio dell'autonomia privata e all'ordinato
godimento dei beni comuni, in quanto pregiudica la libertà dei
condomini di stabilire sanzioni adeguate e proporzionate alla
gravità dei comportamenti contrari al regolamento.
Considerato che effettivamente la misura della sanzione pecuniaria
in esame, di cui il remittente lamenta la irrisorietà, non ha subito
modifiche nel tempo, non essendo mai stata interessata da adeguamenti
o rivalutazione;
che, invece, per altre categorie di sanzioni, gli interventi del
legislatore, finalizzati all'adeguamento del valore della sanzione al
diverso contesto socio-economico, sono stati molteplici e
generalizzati;
che, tuttavia, occorre ancora una volta sottolineare che
appartiene alla discrezionalità del legislatore ogni determinazione
relativa all'entità delle sanzioni, la cui modifica è quindi al
medesimo riservata;
che, pertanto, non può questa Corte sostituire "la propria
valutazione a quella che spetta al legislatore nelle discrezionali
scelte, sia per la determinazione dei precetti, sia quanto al tipo
che alla entità delle rispettive sanzioni" (ordinanza n. 44 del
1995).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 70 delle disposizioni di
attuazione del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
41 e 42 della Costituzione, dal giudice conciliatore di
Napoli-Posillipo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:388 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte