Ordinanza n. 39/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 649Codice di procedura penale
- art. 529Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio
2001 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Benevento
nel procedimento penale a carico di C. P. e altro, iscritta al n. 378
del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Benevento ha sollevato, con ordinanza del 22 febbraio 2001, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura
penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che - secondo una eccezione formulata dalla difesa
dell'imputato e della quale dà conto l'ordinanza di rimessione - per
lo stesso fatto e a seguito delle stesse querele sulla cui base il
giudice a quo è chiamato a svolgere l'udienza preliminare è stata
precedentemente esercitata, dal medesimo giudice, la funzione di
trattazione dell'udienza preliminare in altro e distinto procedimento
penale, con il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale cui ha fatto
seguito una pronuncia di condanna, poi impugnata in appello;
che, nell'anzidetta situazione, la parte privata ha eccepito
la violazione del principio di uguaglianza e delle garanzie della
difesa, sotto il profilo del diritto ad "avere un giudice che non si
sia già pronunciato", censurando l'art. 34 cod. proc. pen. in
quanto, pur prevedendo l'incompatibilità tra la funzione di giudice
per le indagini preliminari e quella di giudice dell'udienza
preliminare, non stabilisce analoga incompatibilità "tra il giudice
dell'udienza preliminare e altro giudice della stessa udienza
preliminare quando le due persone siano rappresentate dallo stesso
giudice";
che, riprendendo testualmente l'anzidetta eccezione di parte,
il giudice a quo solleva una corrispondente questione di
costituzionalità dell'art. 34 cod. proc. pen. - sulla premessa della
rilevanza di essa "in quanto non sono ravvisabili gravi ragioni di
convenienza che impongano l'astensione" - che assume essere non
manifestamente infondata, oltre che per quanto sopra detto, anche per
il contrasto tra la ripetizione della trattazione dell'udienza
preliminare da parte del medesimo giudice-persona fisica e i
"principi reiteratamente enunciati nella materia delle
incompatibilità dalla Corte costituzionale", come, ad esempio e "in
linea generale", nella sentenza n. 241 del 1999;
che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, osservando che i presupposti
dell'incompatibilità sono ravvisabili - proprio secondo il ripetuto
insegnamento della giurisprudenza costituzionale - quando,
all'interno di un medesimo procedimento, si delinei un pregiudizio
determinato da una precedente valutazione sul merito dell'accusa,
così da influire sulla definitiva valutazione circa la
responsabilità dell'imputato, rilevando che nessuno dei suddetti
requisiti si configura nel caso in esame, trattandosi di procedimenti
diversi ed essendo il giudice dell'udienza preliminare chiamato non
già a valutare la responsabilità dell'imputato bensì soltanto a
stabilire la necessità o meno del giudizio, e concludendo pertanto
per una dichiarazione di manifesta infondatezza della questione.
Considerato che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
di Benevento dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34
cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede come causa di
incompatibilità all'esercizio delle funzioni di giudice dell'udienza
preliminare il precedente svolgimento delle medesime funzioni di
giudice dell'udienza preliminare, in relazione allo stesso fatto e
nei confronti del medesimo soggetto;
che dall'ordinanza di rimessione pare risultare che l'anomala
situazione in cui versa il giudice rimettente deriva dalla
proposizione di identicamente ripetitive querele per diffamazione,
quando già un primo rinvio a giudizio aveva dato luogo a condanna
con sentenza impugnata in appello;
che è da escludersi che il giudice possa essere chiamato a
pronunciarsi una seconda volta sull'ipotesi accusatoria in vista
dell'apertura di un nuovo giudizio, e ciò sia che debba aversi
riguardo a quanto disposto dall'art. 649 cod. proc. pen., sia che
trovi applicazione il principio del ne bis in idem in un'accezione
più ampia di quella risultante dal predetto art. 649 e tale da
impedire l'eventualità di procedimenti simultanei, rendendo
applicabile, anche in tal caso, l'art. 529 cod. proc. pen., la cui
previsione possa ragionevolmente estendersi a comprendere le ipotesi
in cui l'azione penale non abbia da avere corso in un procedimento
perché già promossa in un altro (ordinanza n. 318 del 2001);
ipotesi normative, quelle anzidette, su cui comunque non spetta a
questa Corte pronunciarsi;
che dunque - quali che siano i mezzi a disposizione per
evitare l'iterazione del giudizio - il giudice rimettente non è
chiamato a svolgere una (nuova) valutazione contenutistica dei fatti
in vista di una decisione di merito, ciò che, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte (ad esempio, sentenza n. 131 del
1996), costituisce necessaria condizione per far valere
l'incompatibilità prevista dall'art. 34 cod. proc. pen;
che questa considerazione è sufficiente, indipendentemente
da ulteriori rilievi nel medesimo senso, a mostrare la manifesta
infondatezza della questione in esame.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Benevento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002 .
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte