Ordinanza n. 4/1961
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1961 · relatore Mario Cosatti
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale delle norme contenute
nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre
1947, n. 1222 (ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 292),
concernente la assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del
lavoro nelle imprese private, promossi con le seguenti ordinanze:
a) ordinanza 9 febbraio 1960 della Corte di appello di Catanzaro
nel procedimento civile tra la Soc. per az. "Goffredo Manfredi" per
costruzioni ed esercizi industriali e Corrado Gregorio, iscritta al
numero 87 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 267 del 29 ottobre 1960;
b) ordinanza 9 febbraio 1960 della Corte di appello di Catanzaro
nel procedimento civile tra la Soc. per az. "Goffredo Manfredi" per
costruzioni ed esercizi industriali e Vasta Antonio, iscritta al
numero 88 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 254 del 15 ottobre 1960;
Ritenuto che con le ordinanze sopra indicate è stata proposta alla
Corte costituzionale la questione sulla legittimità costituzionale
delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 (ratificato con legge 9 aprile
1953, n. 292), concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati e
invalidi del lavoro nelle imprese private, in riferimento agli artt. 38
e 41 della Costituzione;
che nei giudizi davanti a questa Corte costituzionale nessuna delle
parti si è costituita;
Considerato che la Corte ha già preso in esame la questione
proposta, dichiarandola non fondata con la sentenza n. 38 dell'8
giugno 1960 (del cui dispositivo è stata data notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 155 del 25 giugno 1960);
che non sussistono ragioni per una diversa decisione della
questione, riproposta alla Corte sotto gli stessi profili esaminati
nel giudizio definito con la sentenza sopra citata;
Visti gli articoli 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo
1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24
marzo 1956);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione, proposta con
le ordinanze indicate in epigrafe, sulla legittimità costituzionale
delle norme contenute nel D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222
(ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 292), concernente l'assunzione
obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private;
ordina che gli atti siano restituiti alla Corte di appello di
Catanzaro.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte