Ordinanza n. 401/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 67/1988
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 19legge 153/1969
citata
- art. 21legge 86/1988
- art. 3legge 86/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21, sesto
comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato) e 19 della
legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con
ordinanza emessa il 23 novembre 1989 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Berruti Giovanni e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 336 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Berruti Giovanni ed altri nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che nella causa promossa da Berruti Giovanni contro
l'I.N.P.S. diretta ad ottenere la riliquidazione della pensione a lui
corrisposta, il Pretore di Milano ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21, sesto comma, della legge 11
marzo 1988, n. 67, nella parte in cui non prevede il ricalcolo delle
pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988, per violazione
degli artt. 3, 36, 38, secondo comma, e 53 della Costituzione e
dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui
non limita la retribuzione assoggettata a contribuzione alla
concorrenza dell'importo fissato come massimale di retribuzione, per
violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione;
che, in particolare, si verificherebbe anzitutto una disparità
di trattamento tra pensionati per la rilevanza data ad un elemento
del tutto casuale, quale è la data di collocamento in pensione,
tanto più grave in quanto trattasi di lavoratori che hanno percepito
retribuzioni eguali, hanno versato contribuzioni di identico
ammontare ed hanno la stessa anzianità contributiva; ed, inoltre,
una diminuzione ingiustificata ed irrazionale del trattamento
pensionistico destinato a soddisfare le esigenze di vita del
lavoratore, specie se lo si lega ad un tetto che non è adeguato ai
valori monetari correnti;
che le parti private, costituitesi nel giudizio, sia con le
deduzioni che con la memoria presentata nella imminenza della camera
di consiglio, hanno svolto argomentazioni sostanzialmente identiche a
quelle della ordinanza di rimessione concludendo per la declaratoria
di illegittimità costituzionale delle disposizioni denunciate;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la manifesta infondatezza della questione perché già decisa in
tal senso da questa Corte;
Considerato che la stessa questione, ora di nuovo sollevata, è
stata già dichiarata non fondata (sentenza n. 173 del 1986) e
manifestamente infondata (ordinanze n. 120 del 1989 e n. 171 del
1990);
che va ribadita la sussistenza, nella disciplina della materia,
della discrezionalità del legislatore, i cui interventi per il
miglioramento e la perequazione dei trattamenti pensionistici si
realizzano con la gradualità imposta da scelte di politica sociale
ed economica, in considerazione anche delle esigenze di bilancio e
delle finalità di risanamento e ripianamento delle gestioni
previdenziali;
che per l'attuazione dei predetti miglioramenti sono state
emanate di recente:
1) la legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che ha
stabilito nuovi criteri per la determinazione delle pensioni con
l'art. 21, sesto comma, interpretato, poi, dall'art. 3, secondo
comma-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, aggiunto dalla
legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160, e, secondo quanto
affermato da questa Corte (sentenza n. 72 del 1990), riferibile anche
alle pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988;
2) la legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli
dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), nonché il
decreto del Presidente del Consiglio 16 dicembre 1989 (Attuazione
dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 544 del 1988, concernente
elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle
pensioni) che hanno maggiorato ancora una volta i livelli
pensionabili;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 21, sesto comma, della legge 11 marzo
1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
pluriennale dello Stato) e 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale), in riferimento agli artt. 3, 36, 38, secondo
comma, e 53 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:401 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte