Corte costituzionale

Ordinanza n. 405/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/11/1991 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma

terzo, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa

il 14 febbraio 1991 dal Tribunale di Viterbo nel procedimento civile

vertente tra I.N.P.S. e Gasbarri Gabriella iscritta al n. 317 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso del giudizio di appello instaurato

dall'INPS avverso la sentenza del Pretore di Viterbo n. 98 del 9

gennaio 1990, il Tribunale di Viterbo, con ordinanza del 14 febbraio

1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 429,

terzo comma, cod. proc. civ., "nella parte in cui esclude la sua

applicazione ai crediti per prestazioni previdenziali";

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile;

Considerato che la questione è già stata più volte esaminata da

questa Corte, che l'ha dichiarata inammissibile con le sentenze nn.

350 e 585 del 1990;

che nessun argomento è addotto dal giudice a quo, la cui

ordinanza è motivata esclusivamente per relationem all'ordinanza n.

74 del 1990 della Corte di cassazione, che ha sollevato l'incidente

di costituzionalità deciso dalla prima delle due sentenze citate,

depositata in data 20 luglio 1990;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma, cod. proc.

civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 dal Tribunale di

Viterbo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:405 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte