Ordinanza n. 408/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1990 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 29d.P.R. 761/1979
- art. 7d.P.R. 128/1969
- art. 29d.P.R. 128/1969
usata come parametro
- art. 36Costituzione
- art. 7d.P.R. 761/1979
citata
- art. 2126Codice civile
- art. 7legge 89/1953
- art. 29legge 89/1953
- art. 26legge 89/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5°, del
d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 ("Ordinamento interno dei servizi
ospedalieri") e dell'art. 29, commi 2° e 3°, del d.P.R. 20 dicembre
1979, n. 761 ("Stato giuridico del personale delle unità sanitarie
locali"), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 gennaio 1990 dal TAR del
Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Gaglio Alfonso contro
la U.S.L. n. 1 Triestina, iscritta al n. 317 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23,
prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 22 dicembre 1989 dal Consiglio di Stato
sul ricorso proposto dalla U.S.L. n. 8 delle Marche-Senigallia contro
Giunti Maurizio, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, con ordinanza del 12 dicembre 1989, il Consiglio di
Stato ha sollevato, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma,
del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, "nella parte in cui esclude il
diritto del dipendente al compenso per l'espletamento di mansioni
superiori a quelle della propria qualifica indipendentemente dalla
durata delle stesse";
che, con ordinanza del 18 gennaio 1990, il Tribunale
amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia ha sollevato, in
riferimento all'art. 36 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale "delle norme di cui al combinato disposto dell'art. 7,
quinto comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui
non prevedono una maggiorazione di retribuzione per l'ipotesi di
esercizio, da parte dell'aiuto ospedaliero, delle mansioni proprie
del primario oltre il termine di sessanta giorni, in caso di
disponibilità o vacanza del posto stesso";
che, ad avviso dei giudici remittenti, il limite temporale
stabilito dall'art. 29, secondo comma, del citato d.P.R. n. 761 del
1979 comporta l'illegittimità dell'esercizio, da parte dell'aiuto
ospedaliero, delle mansioni superiori di primario protratto oltre il
termine di sessanta giorni nell'anno solare, così che non può
derivarne, né in via di interpretazione di tale disposizione, né in
base all'art. 2126 cod. civ., il diritto del prestatore di lavoro a
una maggiorazione della retribuzione;
che, peraltro, l'esclusione del diritto al trattamento economico
corrispondente alle mansioni effettivamente svolte per il tempo
eccedente il termine menzionato è ritenuta contrastante con l'art.
36, primo comma, della Costituzione;
che nei giudizi promossi davanti alla Corte con le ordinanze
sopraddette è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;
Considerato che i due giudizi vanno riuniti e decisi con unico
provvedimento, essendone oggetto la medesima questione;
che con la sentenza n. 296 del 1990, confermativa della
precedente sentenza n. 57 del 1989, questa Corte ha già riesaminato
la questione dichiarandola infondata nei sensi precisati nella
motivazione per quanto concerne l'art. 29, secondo comma, del d.P.R.
n. 761 del 1979, e inammissibile per irrilevanza quanto all'art. 7,
quinto comma, del d.P.R. n. 128 del 1969 e all'art. 29, terzo comma,
del d.P.R. n. 761 del 1979;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
89, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre
1979, n. 761 ("Stato giuridico del personale delle unità sanitarie
locali"), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,
dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo regionale per
il Friuli-Venezia Giulia con le ordinanze indicate in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, quinto comma, del d.P.R. 27
marzo 1969, n. 128 ("Ordinamento interno dei servizi ospedalieri") e
dell'art. 29, terzo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979 citato,
sollevata dal Tribunale amministrativo regionale sopra nominato con
la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1990:408 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte