Ordinanza n. 41/1961
Altra decisione · depositata il 11/07/1961 · relatore Gaspare Ambrosini
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del R.D. L. 30 agosto
1925, n. 1621, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1926,
n. 1263, riguardante gli "atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel
Regno", promosso con ordinanza emessa il 25 agosto 1959 dal Tribunale
di Venezia nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione del
Governo britannico e Guerrato Elena, iscritta al numero 122 del
Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 295 del 5 dicembre 1959.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 24 maggio 1961 la relazione del
Giudice Gaspare Ambrosini:
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che a seguito di pignoramento in favore della signora
Guerrato Elena, nei confronti del Governo britannico, di una
costruzione sita nei giardini pubblici del Comune di Venezia, e
precisamente nel recinto della "Esposizione biennale internazionale
d'arte", e ceduta dal Comune al Governo britannico con convenzione del
13 ottobre 1938, per essere "destinata esclusivamente a mostra inglese
d'arte contemporanea", l'Amministrazione del Governo britannico, il
Pubblico Ministero e il Comune di Venezia proposero opposizione
all'esecuzione innanzi al Tribunale di Venezia, e quest'ultimo, in tale
sede, con ordinanza del 25 agosto 1959 ha sollevato con riferimento
agli artt. 24, 42, 113 e 10 della Costituzione la questione di
legittimità costituzionale del R.D. L. 30 agosto 1925, n. 1621,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263,
riguardante gli "atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno";
che con ordinanza del 1 marzo 1961, n. 8, questa Corte dispose che
il Tribunale di Venezia inviasse la sentenza non definitiva pronunciata
nel medesimo giudizio contemporaneamente all'ordinanza sopra indicata,
e non trasmessa alla Corte con gli atti della causa;
Considerato che, tra le questioni che era necessario risolvere ai
fini della decisione del Tribunale, vi era quella se la costruzione
sottoposta a pignoramento appartenesse al Comune di Venezia oppure
all'Amministrazione britannica;
che tale questione - la risoluzione della quale in un senso o
nell'altro potrebbe condizionare la rilevanza, ai fini della decisione
del giudizio a quo, della questione di legittimità costituzionale
sottoposta a questa Corte - non è stata dal Tribunale né decisa con
la sentenza non definitiva, né considerata nell'ordinanza di
rimessione della questione di legittimità costituzionale, ai fini
della valutazione della rilevanza di questa rispetto al giudizio a quo;
che pertanto, occorre rinviare gli atti al Tribunale di Venezia
perché compia, sotto il profilo indicato, l'omesso esame di rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI
- ANTONI0 MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte