Ordinanza n. 410/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.l. 103/1991
- art. 2d.l. 103/1991
- art. 16legge 412/1991
- art. 4d.l. 14/1992
usata come parametro
citata
- art. 6d.l. 463/1983
- art. 7d.l. 463/1983
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1 e 2,
del d.l. 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia
previdenziale), convertito in legge 1° giugno 1991, n. 166, dell'art.
16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in
materia di finanza pubblica) e dell'art. 4, comma 1, del d.l. 21
gennaio 1992, n. 14 (Disposizioni urgenti in campo economico ed
interventi in zone terremotate), promosso con ordinanza emessa il 12
marzo 1992 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra
Tamboroni Rosina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 221 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di costituzione di Tamboroni Rosina nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso contro l'INPS da
Rosina Tamboroni, titolare di pensione diretta integrata al minimo e
di pensione di riversibilità, per ottenere la riliquidazione della
seconda pensione con integrazione al minimo nell'importo
cristallizzato alla data del 30 settembre 1983, il Pretore di Parma,
con ordinanza del 12 marzo 1992, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale:
a) dell'art. 6, comma 1 e 2, del d.l. 29 marzo 1991, n. 103,
convertito in legge 1° giugno 1991, n. 166, il quale, in relazione
alle controversie in materia di previdenza sociale, precisa che i
termini previsti dall'art. 47, primo e secondo comma, del d.P.R. 30
aprile 1970, n. 639, per l'esercizio dell'azione giudiziaria sono
posti a pena di decadenza dal diritto ai ratei pregressi delle
prestazioni previdenziali, aggiungendo che la disposizione ha
efficacia retroattiva salvo che per i processi in corso alla data di
entrata in vigore del decreto;
b) dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
secondo cui l'importo dovuto dagli enti gestori di forme di
previdenza obbligatoria a titolo di interessi per ritardato pagamento
della prestazione è portato in detrazione dalle somme eventualmente
spettanti a ristoro del maggior danno subìto dal titolare della
prestazione per la diminuzione del valore del suo credito;
c) dell'art. 4, comma 1, del d.l. 21 gennaio 1992, n. 14,
portante interpretazione autentica dell'art. 6, comma 5, 6 e 7, del
d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983,
n. 638, "nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni
integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore
alla data di entrata in vigore del predetto decreto, l'importo del
trattamento minimo vigente a tale data è conservato su una sola
delle pensioni";
che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione sub a)
contrasta con l'art. 3 Cost. sia perché discrimina
ingiustificatamente a seconda che la domanda giudiziale sia stata
proposta prima o dopo l'entrata in vigore del decreto, sia perché
collega irrazionalmente la perdita del diritto a comportamenti per i
quali precedentemente non erano previsti termini di decadenza o
prescrizione; con l'art. 38 Cost. perché tale effetto privativo è
disposto "in danno di soggetti deboli e riconosciuti meritevoli di
particolare tutela"; con gli artt. 101, 102 e 104 Cost., in quanto
violerebbe l'indipendenza della funzione giurisdizionale; con l'art.
136 Cost., in quanto impedirebbe l'efficacia retroattiva delle
sentenze della Corte costituzionale relative all'integrazione al
minimo;
che la norma sub b) è ritenuta contraria agli artt. 3 e 38
Cost. perché produce disparità di trattamento tra crediti
previdenziali e crediti di lavoro, nonché all'art. 136 Cost. perché
contraddice la sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte;
che la norma sub c) è ritenuta lesiva dell'art. 3 Cost.,
dovendosi considerare irrazionale il ricorso allo strumento
dell'interpretazione autentica per effettuare una sostanziale
modifica legislativa; dell'art. 38, secondo comma, Cost., perché non
garantisce al lavoratore mezzi adeguati alle proprie esigenze di
vita; dell'art. 136 Cost., perché vanifica le sentenze
costituzionali che hanno dichiarato illegittime le norme impeditive
della doppia integrazione al minimo, e in particolare la sentenza n.
418 del 1991; dell'art. 77 Cost., perché riproduce una disposizione
già contenuta nel disegno di legge governativo recante disposizioni
in materia di finanza pubblica e da questo espunta in sede di
approvazione della legge n. 412 del 1991;
che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la parte
privata chiedendo per la prima e la terza questione una declaratoria
di fondatezza, per la seconda una declaratoria di inammissibilità o,
in subordine, di fondatezza;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che tutte le
questioni siano dichiarate infondate.
Considerato che questa Corte ha già dichiarato la questione sub a)
non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., con sentenza n.
246 del 1992, e manifestamente infondata, in riferimento agli artt.
101, 102, 104 e 136 Cost., con ordinanza n. 376 del 1992;
che nel caso oggetto del giudizio a quo la fattispecie del
ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si
è perfezionata anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991), onde la questione sub b)
risulta irrilevante giusta il criterio accolto da questa Corte con
sentenza n. 394 del 1992;
che il d.l. n. 14 del 1992 di cui sub c) non è stato convertito
in legge (e uguale sorte è toccata al successivo d.l. 21 luglio
1992, n. 345, non reiterato), di guisa che ha perduto efficacia fin
dall'inizio;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, comma 1 e 2, del d.l. 29 marzo 1991, n.
103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito nella
legge 1° giugno 1991, n. 166, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
38, secondo comma, 101, 102, 104 e 136 della Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30
dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal
nominato Pretore con la medesima ordinanza;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.l. 21
gennaio 1992, n. 14 (Disposizioni urgenti in campo economico ed
interventi in zone terremotate), non convertito in legge, sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 38, 77 e 136 della Costituzione, dal
nominato Pretore con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:410 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte