Ordinanza n. 410/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/2000 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 270Codice penale
- art. 595Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 227, primo
comma, del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 260
dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1999
dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di
Torino nel procedimento penale a carico di Macor Fausto, iscritta al
n. 694 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno
1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 13 ottobre 1999 (r.o.
n. 694 del 1999), il giudice per le indagini preliminari del
Tribunale militare di Torino ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 52, terzo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 227, primo comma, del codice
penale militare di pace, in relazione all'art. 260 dello stesso
codice, nella parte in cui prevede che il delitto di diffamazione
semplice commesso da un militare in danno di altro militare è
punibile solo a richiesta del comandante del corpo o di altro ente
superiore, da cui dipende il militare colpevole, e non anche a
querela della persona offesa;
che il giudice a quo premette, in punto di fatto, di essere
chiamato a decidere, nell'ambito di un procedimento per il reato di
diffamazione previsto dall'art. 227, primo comma, del codice penale
militare di pace, sulla richiesta di archiviazione formulata dal
pubblico ministero per il solo motivo della mancanza della richiesta
di procedimento del comandante del corpo: richiesta avverso la quale
il militare offeso - querelante - aveva proposto opposizione;
che, ad avviso del rimettente, le norme denunciate
violerebbero l'art. 52, terzo comma, della Costituzione, in quanto la
richiesta del comandante del corpo - prevista dall'art. 260, secondo
comma, del codice penale militare di pace come condizione di
perseguibilità dei reati per i quali la legge stabilisce la pena
della reclusione militare non superiore a sei mesi (quale quello di
specie) - sarebbe basata su valutazioni ispirate ad una logica
"istituzionalistica" di prevalenza dell'"immagine del reparto" sui
diritti della persona (tutelati dalla norma incriminatrice della
diffamazione): logica, questa, incompatibile con il principio di
permeabilizzazione dell'ordinamento delle Forze armate allo spirito
ed ai valori democratici dello Stato;
che le stesse norme si porrebbero altresì in frizione con
l'art. 24 della Costituzione, in quanto la scelta del comandante del
corpo di mantenere "segretato" l'illecito nell'ambito della caserma,
evitando di proporre la richiesta di procedimento, impedirebbe alla
parte offesa di esercitare il proprio diritto al risarcimento del
danno nell'ambito del processo penale mediante la costituzione di
parte civile, divenuta possibile anche in sede militare a seguito
della declaratoria di illegittimità costituzionale, con sentenza di
questa Corte n. 60 del 1996, dell'articolo 270, primo comma, del
codice penale militare di pace;
che, infine, le norme impugnate contrasterebbero con l'art. 3
Cost., determinando una irragionevole disparità di trattamento tra
la persona offesa dalla diffamazione militare e la persona offesa
dalla diffamazione comune (art. 595 cod. pen.), la quale, mediante la
proposizione della querela, può dar corso all'azione penale senza
preclusioni di sorta;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di
infondatezza della sollevata questione.
Considerato che questa Corte è chiamata a verificare se sia
compatibile con gli artt. 3, 24 e 52, terzo comma, della Costituzione
il combinato disposto degli artt. 227, primo comma, e 260 del codice
penale militare di pace, nella parte in cui subordina la
perseguibilità del reato di diffamazione militare commesso in danno
di altro militare alla richiesta del comandante del corpo, e non
anche alla querela della persona offesa;
che questa Corte ha, peraltro, da tempo chiarito come nei
reati militari sia sempre insita "un'offesa alla disciplina e al
servizio, una lesione quindi di un interesse eminentemente pubblico
che non tollera subordinazione all'interesse privato caratteristico
della querela": presupposto sulla base del quale "si è preferito
attribuire al comandante del corpo, con l'istituto della richiesta",
"una facoltà di scelta tra l'adozione di provvedimenti di natura
disciplinare ed il ricorso all'ordinaria azione penale considerando
che vi sono dei casi in cui, per la scarsa gravità del reato,
l'esercizio incondizionato dell'azione penale può causare un
pregiudizio proporzionalmente maggiore di quello prodotto dal reato
stesso" (cfr. sentenze. nn. 449 del 1991 e 42 del 1975, nonché
ordinanza n. 229 del 1988);
che tale assetto normativo non compromette, dunque, lo
spirito democratico della Repubblica, cui è richiamo nell'art. 52,
terzo comma, Cost., palesandosi la richiesta del comandante del
corpo, in dette ipotesi di lieve entità, come uno strumento idoneo
ad adeguare al caso concreto la risposta dell'ordinamento militare
(cfr. sentenze nn. 436 del 1995 e 449 del 1991, nonché ordinanze
nn. 396 del 1996 e 467 del 1995);
che, del pari, va esclusa la lesione del diritto di difesa,
in assunto connessa alla preclusione, per effetto delle
determinazioni del comandante, della facoltà del danneggiato di
costituirsi parte civile nel procedimento relativo al reato militare:
dovendo ribadirsi, al riguardo, che l'esercizio dell'azione civile
per il risarcimento del danno nel processo penale non rappresenta
l'unico strumento di tutela giudiziaria a disposizione del soggetto
danneggiato dal reato, cui è data, prima ancora, la facoltà di
proporre detta azione, immediatamente e senza alcun ostacolo, davanti
al giudice civile (cfr. sentenze nn. 396 del 1996, 94 del 1996, 532
del 1995 e 185 del 1994, nonché ordinanza n. 224 del 1997);
che, infine, non può venire in considerazione la prospettata
violazione del principio di uguaglianza, giacché la diversità di
trattamento sulla quale il giudice a quo punta l'indice trova
giustificazione nella peculiarità della situazione propria del
cittadino inserito nell'ordinamento militare - alle cui specifiche
regole egli non può non sottostare - rispetto a quella della
generalità degli altri cittadini (cfr. ordinanze nn. 224 del 1997,
396 del 1996, 82 del 1994 e 397 del 1997).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 227, primo comma, del codice
penale militare di pace, in relazione all'art. 260 del medesimo
codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 52, terzo comma,
della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale militare di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:410 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte