Ordinanza n. 411/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/11/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 77/1963
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 37Costituzione
- art. 2legge 77/1963
- art. 1legge 1115/1968
citata
- art. 2legge 1115/1968
- art. 1legge 164/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.1 del decreto
legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 (Istituzione
della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai
dell'industria e disposizioni transitorie a favore dei lavoratori
dell'industria dell'Alta Italia), dell'art. 1 della legge 3 febbraio
1963, n. 77 (Disposizioni in favore degli operai dipendenti delle
aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione
guadagni), dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115
(Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa
Integrazione Guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la
disoccupazione e della Cassa assegni familiari e previdenza in favore
dei lavoratori anziani licenziati) e dell' art. 1 della legge 20
maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario),
promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1982 dal Pretore di
Brescia nel procedimento civile vertente tra Faletti Francesco e la
s.p.a. FABARM, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 177 dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Brescia, con ordinanza emessa il 9
novembre 1982, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 37
della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del
decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788,
dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, dell'art. 2 della
legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dell'art. 1 della legge 20 maggio
1975, n. 164, nella parte in cui non ricomprendono gli apprendisti
fra gli aventi diritto al trattamento di integrazione salariale;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, sostenendo l'infondatezza della questione;
Considerato che, per la definizione del giudizio a quo, assume
portata determinante l'individuazione del tipo di intervento in
concreto esplicato dalla Cassa Integrazione Guadagni, dovendosi
distinguere, come la stessa ordinanza di rimessione si preoccupa di
sottolineare, fra casi connessi ad "un evento di forza maggiore per
cui l'imprenditore deve sospendere l'attività lavorativa ed è
esonerato, secondo principi generali, dall'obbligo della
controprestazione retributiva" e casi "di ristrutturazione aziendale
o crisi settoriali, ipotesi in cui... per gli apprendisti, in assenza
di norme speciali, sempre secondo i principi generali, permane il
diritto al 100% della retribuzione";
che, tuttavia, il giudice a quo non chiarisce se, in favore
della Società FABARM, sia stato autorizzato un trattamento di
integrazione salariale ordinario oppure un trattamento di
integrazione salariale straordinario, né tale dato è desumibile
dagli atti del fascicolo trasmesso alla Corte, fra i quali - benché
indicate nell'elenco degli allegati - non figurano le convenzioni 14
novembre 1977 e 7 dicembre 1977, relative agli accordi sindacali
preordinati all'assunzione dell'onere retributivo da parte della
Cassa Integrazione Guadagni, che, oltre tutto, non avendo assunto la
qualità di parte, non ha potuto fornire chiarimenti in merito;
che, pertanto, non risulta adeguatamente dimostrata la rilevanza
della questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 (Istituzione della Cassa per
l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e
disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell'industria
dell'Alta Italia), dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77
(Disposizioni in favore degli operai dipendenti delle aziende
industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione
guadagni), dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115
(Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa
Integrazione Guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la
disoccupazione e della Cassa assegni familiari e previdenza in favore
dei lavoratori anziani licenziati), e dell'art. 1 della legge 20
maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,
dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:411 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte