Ordinanza n. 411/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/07/2002 · relatore Romano Vaccarella
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 99Codice di procedura civile
- art. 112Codice di procedura civile
- art. 24Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 101Costituzione
- art. 106Costituzione
- art. 34Codice di procedura penale
- art. 75r.d. 12/1941
- art. 73r.d. 12/1941
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 8 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza
depositata il 31 marzo 2001 dal Tribunale di Saluzzo nel procedimento
prefallimentare nei confronti della EFFEBI di Fusco Antonello & C.
S.a.s., iscritta al n. 788 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice
relatore Romano Vaccarella.
Ritenuto che, richiesto di un decreto ingiuntivo contro la
società EFFEBI S.a.s. di Fusco Antonello, il giudice civile del
Tribunale di Saluzzo ravvisava, a carico della stessa società,
elementi sintomatici dello stato di insolvenza e trasmetteva,
pertanto, la relazione di cui all'art. 8 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa) alla sezione fallimentare;
che il presidente nominava il giudice relatore "per riferirne
in camera di consiglio";
che, su relazione del giudice nominato, il Tribunale di
Saluzzo, con ordinanza depositata il 31 marzo 2001, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, limitatamente
all'espressione "oppure d'ufficio", e 8 del regio decreto 16 marzo
1942 n. 267 (legge fallimentare), per violazione dell'art. 111,
secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che
il fallimento possa essere dichiarato d'ufficio dal tribunale e che
il giudice debba riferire dell'insolvenza di un imprenditore emersa
nel corso di un giudizio civile al tribunale competente, anziché al
pubblico ministero presso quest'ultimo;
che, ad avviso del Tribunale rimettente, la carenza di
effettivo esercizio della c.d. azione fallimentare da parte di
soggetti diversi dall'organo giudiziario chiamato a decidere
(creditori, debitore in proprio e pubblico ministero) violi il
principio nulla jurisdictio sine actione risultante dal combinato
disposto degli artt. 99 e 112 del codice di procedura civile;
che il principio ne procedat iudex ex officio sarebbe
violato, secondo il rimettente, dagli artt. 6, 8, secondo comma,
della legge fallimentare (laddove esulerebbero dall'area
dell'esercizio officioso dell'azione fallimentare, stante il loro
tratto di doverosità, le ipotesi di automatica dichiarazione di
fallimento risultanti dal negativo esperimento del concordato
preventivo e dall'amministrazione controllata, e quelle, alle prime
assimilabili, della dichiarazione di fallimento delle grandi imprese
soggette ad amministrazione straordinaria, dell'accertamento dello
stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa
e di quello delle imprese soggette ad amministrazione straordinaria);
che il rimettente dichiara di non condividere la tesi -
sostenuta dalla Corte di cassazione con la sentenza 9 marzo 1996,
n. 1876, al fine di inferirne la manifesta infondatezza della
questione di costituzionalità dell'art. 6 della legge fallimentare
secondo la quale il Tribunale, apprendendo la notitia decoctionis nel
corso della sua ordinaria attività giurisdizionale ovvero da fonte
qualificata come il giudice civile, si limiterebbe ad anticipare
l'esercizio dell'azione da parte dei creditori dalla cui effettiva
volontà, espressa tramite la domanda di ammissione al passivo,
dipende la sorte della procedura, "provvisoriamente" aperta dal
Tribunale;
che invece, ad avviso del Tribunale di Saluzzo, l'art. 6
citato costituirebbe una vera e propria ipotesi di "giurisdizione
senza azione" attivabile, ogni volta in cui si apprenda una notizia
in ordine alla decozione, anche al di fuori del canale informativo
dell'art. 8 della legge fallimentare, tenuto anche conto che la
segnalazione del giudice civile non costituisce affatto esercizio;
che il rimettente sottolinea come i principi di imparzialità
e di terzietà del giudice, già evincibili dal combinato disposto
degli artt. 24, 25, 97, 101, 106 Cost., sono stati rafforzati
dall'attribuzione di autonoma dignità costituzionale ai caratteri
del giusto processo, secondo la linea interpretativa fatta propria
dalla Corte costituzionale con le pronunzie rese con riguardo
all'art. 34 del codice di procedura penale;
che la stessa lettera dell'art. 111, secondo comma, della
Costituzione ("davanti a giudice terzo ed imparziale") palesa la
necessità di una dialettica processuale tra "parti" contrapposte le
quali, invece, vengono a mancare ove "l'autorità giudiziale sia
quella stessa che si è autonomamente attivata contro la parte cui il
provvedimento decisorio è destinato", sicché la trasformazione del
giudice in attore vulnererebbe in maniera insanabile il principio di
imparzialità che deve connotare l'attività giudiziaria anche nel
suo apparire;
che, ad avviso del collegio rimettente, nel nuovo assetto
costituzionale non è più ipotizzabile un processo giurisdizionale
senza due parti contrapposte (ciò che è sotteso alla stessa
locuzione di "giudice terzo"), la cui assenza determina l'insorgenza
di un pre-giudizio nella valutazione decisionale la quale, in tal
modo, si snoderebbe secondo una logica autoreferenziale;
che, quanto alla rilevanza della questione, il collegio
rimettente osserva che, a seguito della segnalazione ex art. 8 legge
fallimentare, avrebbe dovuto disporre, attraverso il giudice relatore
nominato dal presidente, la comparizione del debitore ex art. 15
della legge fallimentare e compiere gli opportuni atti istruttori, ma
che a tanto non si era provveduto in quanto, "disponendo l'art. 111,
secondo comma della Costituzione di un'evidente portata effusiva
riferita a tutto il processo giurisdizionale fin dal suo inizio
(...), il compimento anche di un solo atto istruttorio e la
trattazione del fascicolo prefallimentare sarebbero preclusi, allo
stato, dal dubbio di costituzionalità";
che il Tribunale di Saluzzo chiede la declaratoria di
incostituzionalità, in relazione all'art. 111, secondo comma, Cost.,
dell'art. 6 - limitatamente all'espressione "oppure d'ufficio" - e
dell'art. 8 della legge fallimentare nella parte in cui dispone che
il giudice civile debba riferire della notitia decoctionis al
tribunale competente anziché al pubblico ministero presso
quest'ultimo (quale organo istituzionalmente preposto all'esercizio,
ex art. 75 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante
l'ordinamento giudiziario, dell'azione civile nei casi previsti dalla
legge, nonché all'esercizio, ex art. 73, comma II, dello stesso
regio decreto, dell'azione diretta a fare eseguire ed osservare le
leggi di ordine pubblico) così derogando al principio della domanda
che costituisce indefettibile corollario logico di quelli della
terzietà ed imparzialità del giudice.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale è
stata sollevata dal Tribunale di Saluzzo in sede di camera di
consiglio convocata dal Presidente per la relazione del giudice da
lui nominato a tale esclusivo fine;
che la ricezione della notitia decoctionis ex art. 8 della
legge fallimentare non determina l'inizio di un "giudizio" (cfr.
Cass. 14 marzo 1985, n. 1980), e che solo a seguito dell'atto con il
quale il Tribunale dispone la comparizione, ex art. 15 della legge
fallimentare, dell'imprenditore in camera di consiglio sorge per il
Tribunale stesso l'obbligo di pronunciarsi sulla sussistenza dei
presupposti per la dichiarazione di fallimento;
che, conseguentemente, la questione di legittimità
costituzionale non è stata sollevata, nella specie, "nel corso di un
giudizio", ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;
che l'intempestività dell'iniziativa del rimettente incide,
escludendola, anche sulla rilevanza della questione nel procedimento
a quo ove si consideri che esso, senza la preventiva, necessaria
convocazione dell'imprenditore (cfr. sent. n. 141 del 1970), mai
avrebbe potuto concludersi - per ciò solo che la questione fosse
stata, in ipotesi, dichiarata infondata con la dichiarazione di
fallimento;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 6 limitatamente
all'espressione "oppure d'ufficio" - e 8 del regio decreto 16 marzo
1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo
comma, della Costituzione dal Tribunale di Saluzzo, con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vaccarella
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2002:411 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte