Ordinanza n. 413/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/12/1996 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5-bislegge 333/1992
- art. 1legge 549/1995
- art. 1legge 359/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza emessa nel giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis,
comma 6, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica) convertito in legge 8 agosto
1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica) promossi con ordinanze emesse il 23 febbraio 1996 dalla
Corte d'appello di Palermo, il 9 febbraio 1996 dal tribunale di
Torino, il 27 febbraio 1996 dal tribunale di Benevento, il 16
febbraio 1996 dalla Corte d'appello di Palermo, il 2 aprile 1996 dal
tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, il 22 febbraio 1996 dal
tribunale di Trento, il 24 gennaio 1996 dal tribunale di Pistoia, il
29 marzo 1996 dalla Corte d'appello di Trento, il 10 aprile 1996 dal
giudice istruttore presso il tribunale di Cosenza, il 16 febbraio
1996 dal tribunale di Bari, il 30 gennaio 1996 dal tribunale di
Benevento, il 16 febbraio 1996 dal tribunale di Bari, il 21 febbraio
1996 (n. 2 ordinanze) dal tribunale di Ragusa, il 29 gennaio 1996
dal tribunale di Patti, l'8 febbraio 1996 dal tribunale di Palmi, il
13 febbraio 1996 dalla Corte d'appello di Milano, il 26 marzo 1996
dal tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, il 3 aprile 1996 dal
tribunale di Sulmona, il 22 marzo 1996 dal tribunale di Bari, il 18
marzo 1996 dal tribunale di Vasto, il 10 maggio 1996 dal tribunale di
Rovigo, il 28 marzo 1996 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, il
2 aprile 1996 dal giudice istruttore presso il tribunale di Como, il
26 gennaio 1996 dal tribunale di Cassino, il 30 aprile 1996 dal
tribunale di Bari, il 2 aprile 1996 dal tribunale di Sant'Angelo dei
Lombardi, il 17 aprile 1996 e il 10 aprile 1996 dal giudice
istruttore presso il tribunale di Cosenza, il 20 giugno 1996 dal
tribunale di Frosinone, il 7 marzo 1996 dal tribunale di Padova e il
25 giugno 1996 dal tribunale di Ancona rispettivamente iscritte ai
nn. 501, 511, 521, 566, 568, 589, 590, 591, 593, 598, 604, 609, 612,
613, 624, 630, 634, 724, 726, 727, 735, 736, 829, 858, 884, 889, 906,
919, 920, 965, 973 e 978 del registro ordinanze 1996 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 24, 26, 27, 28, 34,
37, 38, 39, 40 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di costituzione della Servizi tecnici s.p.a., di
Pacco Santino ed altro, di Borghetto Michele ed altri, di Siciliani
Teresa, di Bonazzi Antonio ed altri, e del comune di Senigallia,
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che nel corso di trentadue giudizi per risarcimento danni
da illegittima occupazione acquisitiva di fondi di proprietà privata
interessati dalla realizzazione di opere pubbliche, le Corti di
appello di Palermo, Trento, Milano, Reggio Calabria ed i tribunali di
Torino, Benevento, S. Angelo dei Lombardi, Trento, Pistoia, Cosenza,
Bari, Ragusa, Patti, Palmi, Sulmona, Vasto, Rovigo, Como, Cassino,
Frosinone, Padova ed Ancona hanno sollevato - in riferimento
complessivamente agli artt. 2, 3, 10, 24, 28, 42, 97 e 113 della
Costituzione - questione incidentale di legittimità costituzionale
del comma 6 dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in
legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), nella parte in cui detta norma estende al
"risarcimento del danno" (conseguente alla perdita del suolo
illegittimamente occupato, con effetto appropriativo, dalla pubblica
amministrazione) i medesimi criteri da essa stabiliti per la
determinazione dell'indennizzo espropriativo;
che in tutti i riferiti giudizi (tranne in quelli relativi alle
ordinanze dei tribunali di Cosenza, Ragusa, e Frosinone) è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
che nei procedimenti relativi alle ordinanze dei tribunali di
Rovigo, Bari ed Ancona, vi è stata anche costituzione di parti
private;
Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano identiche
questioni, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e
decisi congiuntamente;
che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di
questa Corte, e dichiarata illegittima, in parte qua, con sentenza n.
369 del 2 novembre 1996;
che ciò comporta la manifesta inammissibilità di tutte le
odierne questioni;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 5-bis
del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento
della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359,
come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),
sollevate con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.
Il Presidente e redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:413 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte