Ordinanza n. 413/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1999 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 676 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1998
dal pretore di Macerata nel procedimento di esecuzione nei confronti
di C. N., iscritta al n. 912 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,
dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il pretore di Macerata ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 676 del codice di procedura penale, nella
parte in cui non consente al giudice dell'esecuzione di dichiarare
l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima del giudicato;
che il rimettente, chiamato a decidere in qualità di giudice
dell'esecuzione su una richiesta volta ad ottenere la dichiarazione
di estinzione del reato per prescrizione, premette che aveva
pronunciato sentenza di condanna per la contravvenzione di cui
all'art. 27, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in
materia di smaltimento di rifiuti speciali, poi confermata in
appello, e che, pur essendo maturati i termini della prescrizione
successivamente alla presentazione del ricorso, la Cassazione
"erroneamente" non aveva rilevato tale causa di estinzione del reato;
che il rimettente - preso atto che l'art. 676, comma 1, cod.
proc. pen. stabilisce che il giudice dell'esecuzione è competente a
decidere solo in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna,
con riferimento, cioè, a quelle eccezionali cause estintive che
possono verificarsi dopo la formazione del giudicato - ritiene di non
potersi pronunciare su di una causa di estinzione che sarebbe
intervenuta, come nel caso di specie, prima della formazione del
giudicato;
che ad avviso del rimettente la disciplina contenuta nell'art.
676, comma 1, cod. proc. pen. si pone in contrasto con l'art. 3
Cost., in quanto priverebbe il condannato di "concreta tutela" e
determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto
alle ipotesi in cui il reato sia estinto per amnistia (art. 672 cod.
proc. pen.) o per sopravvenuta abolizione (art. 673 cod. proc.
pen.), per le quali tali norme non distinguono a seconda che la causa
estintiva sia intervenuta prima o dopo il giudicato;
che secondo il rimettente il principio della intangibilità del
giudicato trova già una espressa deroga normativa nell'art. 671 cod.
proc. pen., con riferimento all'applicazione della disciplina del
concorso formale di reati e della continuazione nella fase
dell'esecuzione, e che pertanto a maggior ragione la ratio di tale
deroga dovrebbe consentire al giudice dell'esecuzione di dichiarare
l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima del
giudicato;
che, inoltre, la disciplina censurata si porrebbe in contrasto
con l'art. 97 Cost., in quanto consentirebbe di attivare
irragionevolmente la procedura di esecuzione della pena in presenza
di una causa di estinzione del reato e, quindi, in assenza di un
apprezzabile interesse pubblico all'attuazione della sentenza
irrevocabile;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione,
richiamandosi al principio dell'intangibilità del giudicato.
Considerato che, in ossequio alla lettera della norma e in coerenza
con il principio dell'intangibilità del giudicato, la disposizione
censurata è pacificamente interpretata dalla giurisprudenza di
legittimità nel senso che va riferita, così come messo in rilievo
dallo stesso rimettente, solo alle cause estintive del reato che
possono verificarsi dopo la formazione del giudicato, quali quelle
previste dagli artt. 167, primo comma, 556, terzo comma, cod. pen. e
445, comma 2, cod. proc. pen., e di cui, quindi, il giudice di
cognizione non avrebbe avuto la possibilità di tenere conto;
che nel caso di specie il rimettente adduce che il giudice di
cognizione - nella specie, la Corte di cassazione che si era
pronunciata in via definitiva nel procedimento a quo con la sentenza
n. 4132 del 18 febbraio 1998, la cui motivazione non risulta peraltro
essere stata presa in esame dal rimettente per errore ha omesso di
rilevare che erano già maturati i termini di prescrizione del reato
e che, quindi, era già intervenuta una causa di estinzione del
reato;
che, a prescindere dall'esattezza di tale rilievo, che avrebbe
comunque presupposto la conoscenza e la valutazione da parte del
giudice a quo della motivazione della sentenza della Cassazione circa
la natura istantanea o permanente del reato contestato, il rimettente
mediante la dedotta questione di legittimità costituzionale vorrebbe
in sostanza essere legittimato ad esercitare, nella sua qualità di
giudice dell'esecuzione, un controllo sul contenuto di una sentenza
passata in giudicato, così trasformandosi impropriamente in un
giudice di quarta istanza;
che costituisce insegnamento pacifico, fatto proprio anche dalla
giurisprudenza di questa Corte, che, in ossequio al principio
dell'intangibilità del giudicato, la problematica dell'errore di
fatto, in iudicando o in procedendo in cui sia incorso il giudice di
cognizione, afferisce semmai al giudizio di revisione ed è estranea
alla competenza del giudice dell'esecuzione (v. al riguardo, con
specifico riferimento all'estinzione del reato per prescrizione
maturata prima del giudicato, ordinanza n. 208 del 1985, e, più in
generale, sentenze n. 294 del 1995 e n. 28 del 1969, nonché, in tema
di revocazione nel processo civile, sentenze n. 36 del 1991 e n. 17
del 1986);
che, in particolare, le altre ipotesi che attribuiscono al
giudice dell'esecuzione la competenza ad incidere su una sentenza
irrevocabile, richiamate dal rimettente come termini di comparazione
a sostegno della irragionevolezza della disciplina censurata, si
riferiscono a situazioni in cui la causa estintiva si ricollega
all'intervento di fattori successivi al passaggio in giudicato ed
estranei alla struttura della fattispecie incriminatrice
(applicazione dell'amnistia o dell'indulto ex art. 672 cod. proc.
pen., abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale
della norma incriminatrice ex art. 673 cod. proc. pen.), ovvero al
caso peculiare di più sentenze o decreti penali irrevocabili
pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, ai
fini dell'applicazione, non presa in esame dal giudice di
cognizione, della disciplina del concorso formale o del reato
continuato (art. 671 cod. proc. pen.);
che pertanto non è dato ravvisare alcuna irragionevole
disparità di trattamento tra la disciplina della norma censurata e
quella contemplata nelle disposizioni richiamate come termini di
comparazione dal rimettente: al contrario, l'art. 676 cod. proc.
pen., stabilendo che la competenza del giudice dell'esecuzione in
tema di estinzione del reato è limitata alle cause estintive
intervenute dopo la condanna, detta una disciplina conforme al
principio dell'intangibilità del giudicato, che trova fondamento
nell'insopprimibile esigenza di certezza e di stabilità dei rapporti
giuridici definiti da una sentenza irrevocabile;
che, infine, alla stregua della consolidata giurisprudenza di
questa Corte, secondo cui il principio del buon andamento dei
pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in
senso stretto, bensì ai profili organizzativi e funzionali
dell'amministrazione della giustizia (v. da ultimo sentenze n. 381
del 1999 e n. 53 del 1998), non sussiste la dedotta violazione
dell'art. 97 Cost;
che pertanto la questione è manifestamente infondata in
relazione a tutti i profili prospettati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 676 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal
pretore di Macerata, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:413 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte