Ordinanza n. 415/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/2000 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 231Codice penale
- art. 624Codice penale
- art. 16Codice penale
- art. 625Codice penale
- art. 269Codice penale
- art. 7Codice penale
- art. 12legge 205/1999
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 230, primo
comma, del codice penale militare di pace promossi con ordinanze
emesse il 10 novembre 1999 dal giudice per le indagini preliminari
del Tribunale militare di Torino, l'8 ottobre 1999 dal Tribunale
militare di La Spezia, il 13 gennaio 2000 dal Tribunale militare di
Roma e l'11 novembre 1999 dal Tribunale militare di La Spezia,
rispettivamente iscritte al n. 737 del registro ordinanze 1999 ed ai
nn. 2, 51 e 127 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 3, 5, 9 e 15, prima serie
speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
militare di Torino, il Tribunale militare di La Spezia ed il
Tribunale militare di Roma, con le ordinanze in epigrafe, hanno
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 230, primo comma, del codice
penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che il
delitto di furto militare commesso in danno di militare sia punibile
a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle
circostanze previste dall'art. 61 numero 7 del codice penale o
dall'art. 231 del codice penale militare di pace;
che i rimettenti pongono, a base della sollevata questione,
il rilievo della disparità di trattamento venutasi a creare tra il
furto comune ed il furto militare in conseguenza della modifica
apportata all'art. 624 cod. pen. dall'art. 12 della legge 25 giugno
1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati
minori e modifiche al sistema penale e tributario), per effetto della
quale il furto comune, non aggravato ai sensi degli artt. 61 numero 7
e 625 cod. pen., è divenuto perseguibile a querela;
che, ad avviso dei giudici a quibus la mancata estensione del
medesimo regime al furto militare comporterebbe una violazione del
principio di uguaglianza, attesa la sostanziale identità strutturale
tra le due fattispecie criminose e l'inidoneità degli elementi
specializzanti, propri del reato militare - qualità di militare
dell'agente e della persona offesa, natura parimenti militare del
luogo di commissione dell'illecito - a giustificare una divergenza di
disciplina sul piano della perseguibilità;
che il riequilibrio del sistema non implicherebbe, d'altro
canto, scelte "creative", rientranti nella discrezionalità del
legislatore, in quanto l'art. 61 numero 7 cod. pen. è direttamente
applicabile al furto militare in virtù dell'art. 16 cod. pen.,
mentre l'art. 625 cod. pen. trova nella legislazione penale militare
un puntuale pendant nell'art. 231 del codice penale militare di pace;
che in tre dei quattro giudizi è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di
inammissibilità o infondatezza della questione.
Considerato che questa Corte ha da tempo chiarito come il regime
della perseguibilità a querela - non previsto attualmente in
rapporto ad alcuno fra i reati militari - debba ritenersi con essi
incompatibile: e ciò in quanto "nei reati militari è sempre insita
un'offesa alla disciplina e al servizio, una lesione quindi di un
interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione
all'interesse privato caratteristico della querela" (cfr. sentenze
nn. 449 del 1991, 189 del 1976 e 42 del 1975, nonché ordinanze
nn. 229 e 467 del 1988);
che ad una revisione di tale orientamento non induce
l'argomento - svolto nelle due ordinanze di rimessione del Tribunale
militare di La Spezia - secondo cui l'istituto della querela sarebbe,
in realtà, contemplato dall'art. 269 del codice penale militare di
pace, il quale, nel sancire il principio dell'officialità
dell'azione penale per i reati soggetti alla giurisdizione militare,
fa espressamente salvi i casi in cui sia "necessaria la querela";
che, infatti, l'accennato riferimento alla querela si
giustificava - secondo quanto inequivocamente emerge dai lavori
preparatori e come lo stesso giudice a quo del resto riconosce -
esclusivamente in contemplazione dell'eventualità (configurabile
all'epoca dell'emanazione del codice penale militare di pace) che un
reato comune venisse sottoposto alla giurisdizione militare per
ragioni di connessione con un reato militare; né, per la
considerazione che precede, può ipotizzarsi una diversa
interpretazione "di tipo oggettivo" dell'inciso, svincolata dalla sua
ratio storica, quale quella prospettata dal rimettente;
che l'estraneità della querela al diritto penale militare
impedisce pertanto di ravvisare profili di irragionevolezza nella
disparità di trattamento fra le due ipotesi poste a confronto.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 230, primo comma,
del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari del Tribunale militare di Torino, dal Tribunale militare
di La Spezia e dal Tribunale militare di Roma con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 31 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:415 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte