Ordinanza n. 423/1990
Altra decisione · depositata il 27/09/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 177/1976
- art. 18legge 843/1978
- art. 26legge 283/1981
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 136legge 312/1980
- art. 137legge 312/1980
- art. 1legge 312/1980
- art. 2legge 312/1980
- art. 6legge 141/1985
- art. 5legge 141/1985
citata
- art. 14legge 663/1979
- art. 16legge 283/1981
- art. 17legge 283/1981
- art. 1legge 141/1985
- art. 2legge 141/1985
- art. 2legge 432/1981
- art. 14legge 177/1976
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle
pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni.
Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e
degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza),
dell'art. 18, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato, legge finanziaria), dell'art. 14, quinto comma, del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio
sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle
pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285,
sulla occupazione giovanile), nel testo sostituito dalla legge di
conversione 29 febbraio 1980, n. 33, dell'art. 26, in collegamento
con gli artt. 16 e 17, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283
(Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di
attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale
civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale
civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, in relazione agli
artt. 136 e 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312, artt. 1, 2 e 6
della legge 17 aprile 1985, n. 141, art. 5 della legge 29 dicembre
1988, n. 544, in relazione alla legge 20 marzo 1984, n. 34 e al
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472, e relativi
accordi tra Governo e Sindacati, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 dicembre 1989 dalla Corte dei conti,
sezione giurisdizionale per la Sardegna - Cagliari, sul ricorso
proposto da Muzzu Fanny contro la Direzione provinciale del Tesoro di
Sassari, iscritta al n. 265 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 24 gennaio 1990 dalla Corte dei conti,
sezione giurisdizionale per la Sardegna - Cagliari, sul ricorso
proposto da Maccioni Giuseppe contro il Ministero dell'Interno,
iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Maccioni Giuseppe, nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente,
ufficiale del Corpo delleuardie di Pubblica Sicurezza cessato dal
servizio in data 9 gennaio 1965, aveva chiesto la riliquidazione del
proprio trattamento pensionistico assumendo come base le nuove misure
retributive stabilite dalla successiva legislazione per il personale
statale in attività di servizio, la Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Sardegna, con ordinanza emessa il 24 gennaio
1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale delle seguenti
norme: a) artt. 18, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n.
843; 14, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
nel testo sostituito dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n.
33, nella parte in cui non prevedono sistemi di perequazione
automatica delle pensioni dei pubblici dipendenti collegati agli
incrementi retributivi dovuti per le varie categorie dello stesso
personale in attività di servizio; b) art. 26 (in collegamento con
gli artt. 16 e 17) del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 in
quanto non prevede la riliquidazione del trattamento di quiescenza
del personale militare, di cui agli artt. 136 e 137 della legge 11
luglio 1980, n. 312, mediante inquadramento nei nuovi livelli
retributivi con le stesse decorrenze e criteri stabiliti per il
personale in servizio; c) artt. 1, 2 e 6 della legge 17 aprile 1985,
n. 141, ed art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nella parte
in cui non prevedono, in luogo degli aumenti percentuali fissi, la
riliquidazione delle pensioni, con decorrenza 1° gennaio 1988, sulla
base degli stipendi derivanti (in particolare per il personale della
Polizia di Stato) dall'applicazione della normativa di cui al
precedente capo b), nonché della legge 20 marzo 1984, n. 34 e del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (convertito, con
modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472), e relativi
accordi tra Governo e sindacati;
che, a parere del giudice a quo, gli interventi legislativi di
cui alle norme impugnate - obbedendo all'irragionevole criterio
cronologico della data di cessazione dal servizio - avrebbero
ripetutamente violato i richiamati parametri costituzionali in nulla
assicurando quel costante adeguamento tra pensione e retribuzione,
viceversa sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 501
del 1988;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha rilevato
l'identità tra la questione proposta ed altra - sollevata dal
medesimo giudice - oggetto dell'ordinanza di restituzione degli atti
n. 167 del 1990;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la
parte privata che ha insistito per la declaratoria d'illegittimità
costituzionale, prospettando anche l'opportunità di una riunione
della causa con altri procedimenti di contenuto analogo (R.O. nn.
539/1989 e 80/1990) per i quali la Corte costituzionale ha emesso
ordinanza istruttoria;
che la medesima Sezione della Corte di conti, nel corso di un
giudizio in cui la ricorrente, già dipendente del Ministero della
pubblica istruzione, in pensione dal 1975 aveva chiesto la
riliquidazione della pensione secondo le retribuzioni del personale
in servizio, ha sollevato, con ordinanza emessa il 19 dicembre 1989,
in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 6 giugno
1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto
1981, n. 432; dell'art. 2, secondo comma, della legge 29 aprile 1976,
n. 177 e dell'art. 14, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio
1980, n. 33;
che il giudice a quo sottolinea la necessità di una soluzione
unitaria del problema di come realizzare concretamente il principio
della retribuzione differita per tutti i dipendenti sia civili che
militari e richiama in proposito la propria analoga ordinanza di
rimessione emessa in altro giudizio concernente il personale di
pubblica sicurezza;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la
declaratoria d'infondatezza.
Considerato che i giudizi, attesa l'analogia delle questioni,
possono essere trattati congiuntamente;
che alcune delle norme impugnate sono già state sottoposte a
questa Corte dal medesimo giudice a quo secondo un'identica
prospettazione volta a censurare la legittimità della normativa,
asseritamente impeditiva dell'adeguamento dei trattamenti di
quiescenza a quelli di attività;
che è stato al riguardo disposta la restituzione degli atti per
il riesame dell'intera problematica alla luce del mutato quadro di
riferimento normativo costituito dalle leggi 27 dicembre 1989, n.
407, e 27 dicembre 1989, n. 409;
che la medesima soluzione va adottata nella specie,
sostanzialmente invariati risultando i termini del problema.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi ordina la restituzione degli atti relativi alle
ordinanze in epigrafe alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale
per la Sardegna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:423 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte