Ordinanza n. 424/1990
Altra decisione · depositata il 27/09/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 544/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 28
dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali
e miglioramenti delle pensioni), in relazione alle leggi 1° aprile
1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza), 20 novembre 1987, n. 472 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante
copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10
aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale
triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione
agli altri Corpi di polizia), 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato),
e 6 agosto 1981, n. 432 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, concernente copertura
finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione
degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei
Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e
militare escluso dalla contrattazione), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 ottobre 1989 dalla Corte dei conti sul
ricorso proposto da Kronau Gertrude contro il Ministero della
pubblica istruzione, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 20 ottobre 1989 dalla Corte dei conti sul
ricorso proposto da Tortorella Angelo contro la Direzione provinciale
del Tesoro di Taranto, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1990
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui la ricorrente,
insegnante in pensione dal 10 settembre 1978, aveva richiesto la
riliquidazione del proprio trattamento sulla base delle nuove
retribuzioni stabilite per il personale in servizio dalle leggi n.
312 del 1980 e n. 432 del 1981, la Corte dei conti, con ordinanza
emessa il 20 ottobre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
36, 38 e 54 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1988, n. 544,
"nella parte in cui, in luogo di disporre la riliquidazione delle
pensioni in rapporto alla dinamica salariale", così "come attuata
dalle leggi 1° aprile 1981, n. 121 e 20 novembre 1987, n. 472,
nonché da tutta la normativa consimile, come la legge 11 luglio
1980, n. 312 e 6 agosto 1981, n. 432, accorda unicamente dal 1°
gennaio 1988 aumenti proporzionati ai periodi di riferimento";
che il giudice a quo, dopo aver escluso che nell'ordinamento sia
rinvenibile un generale principio circa la riliquidazione delle
pensioni, si richiama a due proprie ordinanze di rimessione - la
prima emessa con riguardo alle "pensioni d'annata" dei dirigenti
dello Stato, la seconda avente ad oggetto la posizione del personale
delle forze di polizia - ed osserva come la ratio della sentenza di
questa Corte n. 501 del 1988, concernente i magistrati ed equiparati,
ben potrebbe essere estesa a tutte le categorie di personale che
hanno goduto di miglioramenti del trattamento di servizio;
che anche se la ricorrente appartiene ad Amministrazione diversa
rispetto agli interessati agli altri giudizi, a parere della Corte
rimettente, il dubbio di costituzionalità va prospettato con
riferimento a tutta la normativa che ha precluso un'adeguata
rivalutazione delle pensioni;
che il giudice a quo sviluppa poi un ulteriore argomento secondo
cui la riliquidazione automatica sarebbe oltretutto preclusa in
concreto da una destinazione delle ritenute operate in favore della
cassa delle pensioni civili e militari dello Stato a finalità
diverse dagli originari scopi istituzionali, in quanto acquisiti al
bilancio dello Stato;
che identica questione è stata sollevata dalla medesima Corte
con ordinanza d'analogo tenore, emessa in pari data, nel corso di un
giudizio in cui il ricorrente, operaio della Difesa in quiescenza dal
1971 aveva richiesto la riliquidazione della pensione;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura dello Stato che
ha concluso richiedendo alla Corte un provvedimento di restituzione
degli atti al giudice a quo, secondo quanto già ordinato in analogo
precedente.
considerato che i giudizi, attesa l'analogia delle questioni,
possono essere trattati congiuntamente;
che alcune delle norme impugnate sono già state sottoposte a
questa Corte dal medesimo giudice a quo secondo un'identica
prospettazione volta a censurare la legittimità della normativa,
asseritamente impeditiva dell'adeguamento dei trattamenti di
quiescenza a quelli di attività;
che è stato a riguardo disposta la restituzione degli atti per
il riesame dell'intera problematica alla luce del mutato quadro di
riferimento normativo costituito dalle leggi 27 dicembre 1989, n.
407, e 27 dicembre 1989, n. 409;
che la medesima soluzione va adottata nella specie,
sostanzialmente invariati risultando i termini del problema;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti relativi alle
ordinanze in epigrafe alla Corte dei conti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:424 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte