Ordinanza n. 424/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/11/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 412/1991
usata come parametro
citata
- art. 429Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1992
dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Chiusa
Levanda e l'I.N.P.S., iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1992
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da
Levanda Chiusa ved. Pastore contro l'INPS per ottenere la
riversibilità della pensione già in godimento del defunto marito
con gli interessi e la rivalutazione monetaria dei ratei arretrati,
il Pretore di Parma, con ordinanza del 17 febbraio 1992, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'importo dovuto dagli
enti gestori di forme di previdenza obbligatoria a titolo di
interessi per ritardato pagamento è portato in detrazione dalle
somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subìto dal
titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo
credito;
che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata viola
gli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, Cost., perché introduce una
ingiustificata disparità di trattamento dei crediti previdenziali
rispetto ai crediti di lavoro, in ordine ai quali l'art. 429, terzo
comma, cod. proc. civ. viene interpretato nel senso del cumulo della
rivalutazione con gli interessi calcolati sulla somma rivalutata;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata
infondata;
Considerato che, secondo l'interpretazione accolta da questa Corte
con sentenza n. 394 del 1992, la norma impugnata non è applicabile
quando la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della
prestazione previdenziale si sia perfezionata anteriormente
all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991);
che tale ipotesi si verifica nel caso di cui si controverte,
onde la questione non è pregiudiziale alla definizione del giudizio
a quo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30
dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, della
Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:424 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte