Ordinanza n. 428/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/1994 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 55/1990
- art. 1legge 16/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, quarto
comma septies, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni
per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazione di pericolosità sociale), introdotto
dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di
elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), promosso con
ordinanza emessa il 20 ottobre 1993 dal Tribunale amministrativo
regionale per la Puglia sul ricorso proposto da Serio Ambrogio contro
il ministero delle finanze ed altra, iscritta al n. 512 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,
con ordinanza del 20 ottobre 1993, ha denunciato, in riferimento agli
artt. 3, 4, 35, 36 e 97 della Costituzione, l'illegittimità
dell'art. 15, quarto comma septies, della legge 19 marzo 1990, n. 55
introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 nella parte
in cui prevede la sospensione del pubblico dipendente che abbia
riportato sentenza di condanna per i delitti indicati nelle lettere
a), b), c) e d) di cui al precedente primo comma, ovvero nei cui
confronti sussistano le condizioni di cui alle lettere e) ed f) dello
stesso primo comma;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
manifestamente infondata;
Considerato che la questione sollevata con la presente ordinanza
è stata dichiarata non fondata (sent. n. 184 del 1994) e
manifestamente infondata (ord. n. 370 del 1994);
che con le summenzionate decisioni questa Corte ha statuito che
la sospensione ex art. 15, quarto comma septies, della legge n. 55
del 1990, introdotto dall'art. 1, legge n. 16 del 1992, consiste "in
un provvedimento cautelare di carattere speciale ed obbligatorio che
si colloca, per le fattispecie cui si riferisce, accanto a figure
generali, come la sospensione cautelare, prevista per gli impiegati
civili dello Stato dall'art. 91 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3;
che "la fase di quiescenza della posizione soggettiva del
pubblico dipendente, aperta dal provvedimento di sospensione ex art.
15, quarto comma septies citato, è connessa ad una specifica
normativa diretta a tutelare interessi essenziali della P.A.;
che, difatti, la ratio della legge n. 16 del 1992, è stata
individuata da questa Corte "nella esigenza di rafforzare la
disciplina già posta dalla legge n. 55 del 1990, estendendone talune
qualificanti previsioni - inizialmente riferite ai soggetti legati
alla P.A. da rapporto di servizio onorario, elettivo o non - a
pubblici dipendenti legati alla stessa da rapporto di servizio, che
possono talora versare in condizione di potenziale maggiore
pericolosità e, quindi, essere fonte di possibili maggiori danni";
che, pertanto, l'automaticità della sospensione di cui alla
norma impugnata è strettamente preordinata alla tutela del principio
posto dall'art. 97, primo comma, della Costituzione;
che nell'ordinanza di rimessione non sono stati dedotti profili
nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15, quarto comma septies, della legge 19
marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione
di pericolosità sociale), introdotto dall'art. 1 della legge 18
gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le
regioni e gli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3,
4, 35, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale per la Puglia, con ordinanza emessa il 20 ottobre 1993.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:428 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte