Ordinanza n. 429/2001
Altra decisione · depositata il 21/12/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 197, lettera
a), 210, comma 4, e 513 del codice di procedura penale, promossi,
nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze emesse in
data 11 dicembre 2000 dal Tribunale di Foggia, 8 febbraio 2001 dal
Tribunale di Milano, 2 novembre 2000 dal Tribunale di Foggia e
30 maggio 2000 dal Tribunale di Siracusa, rispettivamente iscritte ai
nn. 518, 561, 579 e 590 del registro ordinanze 2001 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27, 32 e 33, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di Consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanze in data 2 novembre e 11 dicembre 2000
(r.o. nn. 579 e 518 del 2001) il Tribunale di Foggia ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 210 e 513 del
codice di procedura penale, "limitatamente alla previsione circa la
facoltà di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di
altri";
che in entrambe le ordinanze il rimettente premette che, in
dibattimento, un imputato di reato connesso si è avvalso della
facoltà di non rispondere e che in siffatta situazione l'art. 111,
quarto comma, della Costituzione preclude di valutare ai fini della
decisione le dichiarazioni da lui rese nel corso delle indagini
preliminari;
che a parere del Tribunale nello "status giuridico" di
imputato di reato connesso ex art. 210 cod. proc. pen. coesistono i
due profili di imputato e di testimone: se in relazione al primo è
consentito evocare il canone nemo tenetur edere contra se, in
relazione al secondo sussiste l'obbligo di "canalizzare nel
processo", la cui funzione è l'accertamento della verità, "il
patrimonio cognitivo" del quale il soggetto è portatore;
che la disciplina censurata, assicurando invece
indiscriminatamente la facoltà di non rispondere in relazione a
dichiarazioni coinvolgenti la responsabilità di altri, violerebbe:
l'art. 111 Cost., che sancisce "la costituzionalizzazione del diritto
dell'accusato di confrontarsi dialetticamente col suo accusatore
nella formazione della prova", l'art. 3 Cost., sotto il profilo del
canone di ragionevolezza, "inteso come parametro generale di
funzionalità del sistema processuale", l'art. 25 Cost., "in quanto
paralizza l'indefettibile esercizio della giurisdizione penale e la
formazione del libero convincimento del giudice", l'art. 24 Cost.,
"perché pregiudica la piena e compiuta estrinsecazione del diritto
di difesa dell'imputato", l'art. 112 Cost., "in quanto inibisce il
fluido e corretto sviluppo dell'azione penale vanificandone di fatto
l'ineludibile obbligatorietà";
che con ordinanza in data 8 febbraio 2001 (r.o. n. 561 del
2001) il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24, 25, 101, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1,
lettera a), 210 e 513 cod. proc. pen., "nella parte in cui sanciscono
l'incompatibilità con l'ufficio di testimone del coimputato nel
medesimo reato e dell'imputato in procedimento connesso e prevedono
per gli stessi soggetti la facoltà di non rispondere", in
particolare "con riferimento ai soggetti che abbiano definito con
sentenza di condanna passata in giudicato la loro posizione";
che il tribunale premette che nel corso dell'istruzione
dibattimentale molti degli imputati, e degli imputati in procedimenti
connessi, i cui interrogatori costituivano parte preponderante del
materiale probatorio, comparivano in udienza e dichiaravano di
avvalersi della facoltà di non rispondere, e che, ai sensi
dell'art. 111 della Costituzione e dell'art. 1 della legge
25 febbraio 2000, n. 35, non è più possibile procedere alle
contestazioni secondo il "meccanismo" introdotto dalla sentenza
n. 361 del 1998;
che a parere del tribunale il combinato disposto delle norme
censurate - delineando un sistema che consente ai dichiaranti erga
alios di sottrarsi al contraddittorio e di sottrarre ad libitum
elementi di prova rilevanti al vaglio dibattimentale - si porrebbe in
contrasto: con il principio della indisponibilità del processo e
della prova da parte dei soggetti privati e con la funzione del
processo penale, che consiste nell'accertamento dei fatti contestati
e dell'eventuale responsabilità dell'imputato (artt. 3, 25, 101,
secondo comma, 111 e 112 Cost.), con il principio di non dispersione
della prova, cui la Corte costituzionale, con la sentenza n. 255 del
1992, ha attribuito esplicitamente rilievo costituzionale, con il
principio di obbligatorietà dell'azione penale, che comporta che
l'azione promossa non venga paralizzata ex post dalla scelta
dell'imputato in procedimento connesso di avvalersi della facoltà di
non rispondere e dalla conseguente inutilizzabilità delle
dichiarazioni accusatorie, con il diritto - già enucleabile in base
agli artt. 3 e 24 Cost., ed oggi sancito dall'art. 111, quarto comma,
della Costituzione - di chi viene accusato dal coimputato, o
dall'imputato in procedimento connesso, di sottoporre al vaglio del
contraddittorio le dichiarazioni rese nei suoi confronti, con
l'art. 111 Cost., che impone la compressione dello spazio
costituzionalmente garantito del diritto al silenzio e la esclusione
della facoltà di non rispondere in dibattimento per il soggetto che
abbia in precedenza già effettuato la scelta di rendere
dichiarazioni implicanti le responsabilità altrui o che sia stato
già condannato con sentenza definitiva, venendo meno in tali ipotesi
ogni ragion d'essere della tutela dalla autoincriminazione;
che con ordinanza del 30 maggio 2000 (r.o. n. 590 del 2001)
il Tribunale di Siracusa ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
25, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen.,
"limitatamente alla previsione circa la facoltà di non rispondere su
fatti concernenti la responsabilità di altri";
che il Tribunale premette che dal decreto che dispone il
giudizio e dalle richieste di prova emerge che la responsabilità
dell'imputato "non può essere valutata prescindendo dalle
dichiarazioni accusatorie formulate in fase di indagine preliminare"
da un soggetto le cui "dichiarazioni non possono entrare nel
dibattimento, posto che [...] si è avvalso della facoltà di non
rispondere";
che a parere del rimettente la disciplina censurata
violerebbe, in particolare: l'art. 111, quarto comma, Cost., che
impone la revisione dei confini tra il diritto alla formazione in
contraddittorio della prova ed il diritto al silenzio del dichiarante
erga alios nel senso che alla maggiore espansione ed alla più
intensa tutela del primo dovrebbe corrispondere inevitabilmente la
riduzione della facoltà di non rispondere, gli artt. 3, 25, 111 e
112, in quanto una volta operatasi la scelta di rendere dichiarazioni
coinvolgenti la responsabilità di altri, il successivo esercizio del
diritto al silenzio confligerebbe con il diritto dell'accusato al
confronto dialettico nella formazione della prova e determinerebbe
l'irragionevole ed inaccettabile sacrificio dei principi del libero
convincimento del giudice, della funzione conoscitiva del processo,
dell'indefettibilità della giurisdizione e della obbligatorietà
dell'azione penale;
che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo, con riferimento alla questione sollevata con
ordinanza n. 561 del 2001, la restituzione degli atti al giudice
rimettente alla luce delle modifiche recate alle norme censurate
dalla legge n. 63 del 2001, e una declaratoria di inammissibilità o
di infondatezza per le altre questioni.
Considerato che identica è la sostanza delle questioni, che
concernono tutte il diritto al silenzio riconosciuto alle persone
imputate o giudicate in un procedimento connesso che abbiano in
precedenza reso dichiarazioni eteroaccusatorie, in relazione al
regime di acquisizione e utilizzazione in dibattimento delle
precedenti dichiarazioni, per cui deve essere disposta la riunione
dei relativi giudizi;
che successivamente alle ordinanze di rimessione è
intervenuta la legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale
e al codice di procedura penale in materia di formazione e di
valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di
riforma dell'art. 111 della Costituzione), che ha profondamente
inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione
della prova in dibattimento, da un lato modificando gli artt. 64, 197
e 210 cod. proc. pen. e inserendo l'art. 197-bis cod. proc. pen. -
che individua le ipotesi in cui le persone imputate o giudicate in un
procedimento connesso o per reato collegato assumono l'ufficio di
testimone -, dall'altro intervenendo sugli artt. 500, 513 e 526 cod.
proc. pen;
che di conseguenza, essendo mutati le norme censurate e il
contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti devono
essere restituiti ai giudici rimettenti, perché verifichino se le
questioni siano tuttora rilevanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale
di Foggia, al Tribunale di Milano e al Tribunale di Siracusa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:429 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte