Ordinanza n. 431/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 238, 511,
511-bis e 525 del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito
di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Palmi con due
ordinanze emesse il 20 ottobre 2000, iscritte ai nn. 312 e 313 del
registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Palmi ha sollevato con due ordinanze
di identico contenuto, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 238, 511, 511-bis e 525 del codice di
procedura penale, nella parte in cui non consente di utilizzare
mediante lettura gli atti assunti nel medesimo dibattimento da un
collegio diversamente composto;
che la questione era già stata sollevata nei confronti degli
artt. 238, 511 e 511-bis cod. proc. pen. nell'ambito degli stessi
procedimenti dal medesimo tribunale con tre ordinanze di identico
contenuto, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;
che questa Corte, con ordinanza n. 95 del 2000, aveva
disposto la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo
esame della rilevanza della questione a seguito delle modifiche
introdotte nell'art. 111 della Costituzione dalla legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 e delle relative norme
transitorie;
che il rimettente ripropone la questione, ora estesa
all'art. 525 cod. proc. pen., in riferimento anche agli artt. 97 e
111 Cost., richiamandosi alle argomentazioni esposte nelle precedenti
ordinanze e svolgendo ulteriori considerazioni sulle censure di
illegittimità degli artt. 511 e 525 cod. proc. pen;
che nelle precedenti ordinanze di rimessione il combinato
disposto degli artt. 238, 511 e 511-bis cod. proc. pen. era stato
sottoposto a scrutinio di legittimità costituzionale ex art. 3 della
Costituzione per la irragionevole diversità della disciplina
riservata agli atti assunti da un collegio diversamente composto
rispetto a quella prevista per i verbali di prove assunte in altro
procedimento, nonché per la irrazionale "dispersione" di atti
legittimamente acquisiti nel contraddittorio delle parti;
che, sotto il profilo della violazione dell'art. 24 Cost., il
rimettente lamentava che la disciplina censurata poteva riguardare
anche prove favorevoli all'imputato, che sarebbe così rimasto
discriminato "rispetto ad imputati con prove favorevoli assunte in
altro processo";
che ad avviso del giudice a quo la medesima disciplina viola
altresì l'art. 111 Cost., in quanto l'art. 525 cod. proc. pen.,
imponendo la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale davanti al
collegio chiamato a decidere, "richiede di più dell'assunzione della
prova nel contraddittorio", in contrasto con quanto stabilito dallo
stesso art. 111 Cost., che si limita a prescrivere il contraddittorio
davanti ad un giudice terzo e imparziale, e non anche davanti al
giudice chiamato a decidere;
che, infine, le norme censurate si porrebbero in contrasto
con l'art. 97 Cost., in quanto imporre "sterili ripetizioni di prove"
potrebbe determinare l'impossibilità di definire i processi "nei
brevi tempi di vigenza di un medesimo collegio";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso chiedendo che la questione venga dichiarata
manifestamente infondata.
Considerato che le due ordinanze del Tribunale di Palmi hanno
identico contenuto e che pertanto va disposta la riunione dei
relativi giudizi;
che in sostanza il rimettente lamenta che, in caso di
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, le norme censurate
impediscono di procedere alla lettura degli atti assunti in
contraddittorio da un collegio diversamente composto, e ritiene che
tale disciplina sia in contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost.;
che con ordinanza n. 399 del 2001 questa Corte ha dichiarato
manifestamente infondate questioni sostanzialmente analoghe relative
agli artt. 511 e 525 del codice di procedura penale, sia pure
sollevate con riferimento a parametri e argomentazioni solo in parte
coincidenti con quelli prospettati dall'attuale rimettente;
che nella menzionata ordinanza la Corte ha messo in rilievo,
tra l'altro, che l'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui i
giudici chiamati a decidere debbono essere gli stessi che hanno
partecipato al dibattimento, conferma la tradizionale regola
dell'immutabilità del giudice, attraverso la quale trova attuazione
il principio di immediatezza, connaturale alla stessa essenza del
processo, che esige appunto, salve le deroghe espressamente previste
dalla legge, l'identità tra il giudice che acquisisce le prove e
quello che decide;
che, in particolare, la Corte ha rilevato, richiamandosi alla
sentenza n. 17 del 1994 e alla giurisprudenza di legittimità, che,
in caso di mutamento della composizione del collegio, il rispetto del
principio sancito dall'art. 525 cod. proc. pen. impone di procedere
alla integrale rinnovazione del dibattimento e che la disciplina
relativa alla utilizzazione dei precedenti verbali non può che
essere rinvenuta nell'art. 511 cod. proc. pen., in quanto detti
verbali fanno già parte del fascicolo per il dibattimento a
disposizione del nuovo giudice;
che la paventata "dispersione" dei verbali delle prove
assunte da un diverso collegio è priva di fondamento, in quanto tali
verbali, qualora il nuovo esame non abbia luogo, potranno essere
recuperati mediante lettura;
che, quanto alla supposta irragionevole disparità di
trattamento tra la disciplina prevista dagli artt. 511 e 525 cod.
proc. pen. in caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a
causa del mutamento della composizione del collegio giudicante e
quella dettata dall'art. 238 cod. proc. pen. in relazione ai verbali
di prove provenienti da diverso procedimento, questa Corte ha già
osservato (v. ordinanza n. 399 del 2001) che in entrambi i casi
trovano applicazione le regole generali dettate dagli artt. 190, 493
e 495 cod. proc. pen. in tema di ammissione della prova (v., in
particolare, gli artt. 238, comma 5, e 511-bis, disposizione
quest'ultima che richiama espressamente l'art. 511, comma 2, cod.
proc. pen.);
che da tali rilievi deriva altresì la manifesta infondatezza
della questione sotto il profilo del contrasto con l'art. 24 Cost.,
prospettato peraltro in maniera ipotetica;
che del tutto inconferenti sono le censure riferite all'art. 111,
commi quarto e quinto, Cost., posto che la disciplina dell'art. 525
cod. proc. pen. non incide sul principio del contraddittorio, ma è
volta a dare attuazione al principio di immediatezza;
che, infine, per costante giurisprudenza di questa Corte,
l'art. 97 della Costituzione non può essere evocato, nei termini
proposti dal rimettente, in relazione all'attività giurisdizionale
in senso stretto (v., ex plurimis sentenza n. 115 del 2001 e
ordinanze n. 204 del 2001 e n. 30 del 2000);
che pertanto, non essendovi motivo di discostarsi dalle
considerazioni svolte e dalle conclusioni raggiunte nell'ordinanza
n. 399 del 2001, la questione di legittimità costituzionale va
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 238,
511, 511-bis e 525 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, dal
Tribunale di Palmi, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:431 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte