Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE - MUTAMENTO DELLA PERSONA FISICA DEL GIUDICE MONOCRATICO O DELLA COMPOSIZIONE DEL GIUDICE COLLEGIALE - UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI ASSUNTI IN PRECEDENZA DA GIUDICE DIVERSO - SUBORDINAZIONE AL CONSENSO DELLE PARTI - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ DELLE PARTI, DI IMMEDIATEZZA E IMMUTABILITÀ DEL GIUDICE, DI RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO, DI EGUAGLIANZA RISPETTO ALLA DISCIPLINA SULLA UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI NON RIPETIBILI COMPIUTI NELLA FASE DELLE INDAGINI, DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., degli artt. 511, comma 2, 525 e 526 cod. proc. pen., per la lamentata irragionevole diversità del regime della ripetizione delle prove orali già assunte nell'ipotesi di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale rispetto alla disciplina dei casi previsti dall'art. 190-bis cod. proc. pen., nonché per contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, in quanto l’ordinanza di rimessione è del tutto priva della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' e non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza.
Riguarda ancheart. 500 Codice di procedura penaleart. 511 Codice di procedura penaleart. 514 Codice di procedura penaleart. 525 Codice di procedura penale
Processo penale - Dibattimento - Mutamento del collegio giudicante - Giudice persona fisica diversa da quella davanti alla quale si era svolta l’istruttoria dibattimentale - Rinnovazione dell’esame dei testimoni (quando possa aver luogo o sia richiesto da una delle parti), alla stregua dell’interpretazione della corte di cassazione - Assunto contrasto con i principî di eguaglianza, del contraddittorio e della durata ragionevole del processo - Questioni analoghe ad altre già rigettate con ordinanza di manifesta infondatezza - Carenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 238, 511, 511-bis, 514 e 525 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui in caso di rinnovazione del dibattimento per essere il giudice persona fisica diversa da quella davanti alla quale si era svolta l'istruttoria dibattimentale, non consente la lettura degli atti dibattimentali assunti ma impone di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni quando questo possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti. Infatti analoghe questioni sollevate in riferimento agli stessi parametri e sulla base di argomentazioni sostanzialmente coincidenti sono già state dichiarate manifestamente infondate e non sussiste motivo di discostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni raggiunte. - V. ordinanze n. 399/2001 e n. 431/2001.
sentenza 59/2002massima n. 26806 Riguarda ancheart. 238 Codice di procedura penaleart. 511 Codice di procedura penaleart. 525 Codice di procedura penaleart. 514 Codice di procedura penale
Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per mutamento del giudice persona fisica - Inutilizzabilità, mediante lettura, dei verbali delle dichiarazioni assunte in precedenza - Prospettata irragionevolezza nonché violazione dei principî di eguaglianza, del diritto di difesa, di non dispersione della prova e di buon andamento - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza, trattandosi di questione sostanzialmente analoga a precedenti, già dichiarate manifestamente infondate in base a considerazioni dalle quali non vi è motivo di discostarsi, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 238, 511, 511-bis e 525 del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente di utilizzare mediante lettura gli atti assunti nel medesimo dibattimento da un collegio diversamente composto. Riguardo alle ulteriori, differenti censure avanzate dal giudice rimettente, va rilevato che il contrasto con l’art. 24 Cost., è stato anche prospettato in maniera ipotetica, che del tutto inconferenti sono le censure riferite all’art. 525, in relazione all’art. 111, commi quarto e quinto, Cost., essendo la norma impugnata attuativa, del principio di immediatezza e che, infine, l’art. 97 Cost. non può essere evocato, a proposito dell’attività giurisdizionale in senso stretto. - V. ordinanza n. 391/2001 e, con riguardo all’art. 97 Cost., 'ex pluirimis', sentenza n. 115/2001 e ordinanze n. 204/2001 e n. 30/2000. A.M.M.
Riguarda ancheart. 238 Codice di procedura penaleart. 511 Codice di procedura penaleart. 525 Codice di procedura penale
Processo penale - Dibattimento - Prova assunta da collegio diversamente composto o da giudice-persona fisica diversa - Rinnovazione dell'esame dei testi già sentiti nella pregressa fase dibattimentale - Omessa previsione della possibilita' di lettura dei verbali di precedenti dichiarazioni - Denunciata illogica disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per altre situazioni analoghe, con violazione del diritto di difesa, del principio di non dispersione della prova, del principio del giusto processo e del principio della finalità rieducativa della pena - Sopravvenute legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 e disposizioni attuative (legge 25 febbraio 2000, n. 35) in materia di giusto processo - Conseguente mutamento di uno dei parametri costituzionali evocati - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti, perche' riesaminino la rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 511, comma secondo, 511-bis e 238 del codice di procedura penale, essendo sopravvenuta, in materia di giusto processo, la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (cui e' stata data attuazione dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35), che ha modificato l'art. 111 della Costituzione, invocato dai giudici stessi tra i parametri costituzionali di riferimento.
sentenza 95/2000massima n. 25235 Riguarda ancheart. 511 Codice di procedura penaleart. 238 Codice di procedura penale