Art. 511-bis c.p.p.

(( (Lettura di verbali di prove di altri procedimenti). Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, dei verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica il comma 2 dell'articolo 511.

Testo vigente dal 8 agosto 1992, tuttora in vigore · versione 37 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art511bis · fonte su Normattiva