Ordinanza n. 432/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 416Codice di procedura penale
- art. 555Codice di procedura penale
- art. 375Codice di procedura penale
- art. 453Codice di procedura penale
- art. 464Codice di procedura penale
- art. 2legge 234/1997
- art. 453legge 234/1997
- art. 416legge 234/1997
- art. 555legge 234/1997
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1998
dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano
nel procedimento penale a carico di Sergio Biella ed altro, iscritta
al n. 207 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno
1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Milano ha sollevato con ordinanza del 21 gennaio 1998,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 459 cod. proc. pen., nella
parte in cui non prescrive, prima della richiesta del pubblico
ministero di emissione del decreto penale di condanna,
l'interrogatorio dell'indagato ovvero la notifica, al medesimo,
dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio;
che il giudice rimettente muove dalla modifica legislativa
portata dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234, alle norme
che contengono la disciplina della richiesta del pubblico ministero
di rinvio a giudizio nel procedimento dinanzi al tribunale o alla
corte d'assise (art. 416, comma 1, cod. proc. pen.) e del decreto di
citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero nel procedimento
davanti al pretore (art. 555, comma 2, cod. proc. pen.), modifica
consistente nella previsione, a pena di nullità, dell'invito,
rivolto alla persona sottoposta a indagini, a presentarsi per rendere
l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen.;
che ad avviso del giudice di merito il legislatore avrebbe in tal
modo assimilato la disciplina del procedimento ordinario a quella del
giudizio immediato, che prevede, tra i propri presupposti, appunto
l'interrogatorio ovvero l'invito a presentarsi (art. 453, comma 1,
cod. proc. pen.);
che in tale mutato quadro legislativo, caratterizzato
dall'intenzione del legislatore di impedire l'esercizio dell'azione
penale inaudita altera parte, la mancata previsione dell'obbligo di
effettuare l'interrogatorio, o di notificare l'invito a renderlo,
anche in relazione alla richiesta di emissione del decreto penale,
risulterebbe irragionevolmente discriminatoria e lesiva delle
garanzie difensive, tanto più in considerazione del contenuto
sostanziale di condanna che è proprio del decreto penale;
che l'irragionevolezza dell'omissione legislativa censurata
sarebbe ulteriormente sottolineata dalla considerazione della
attribuzione alla discrezionalità del pubblico ministero della
scelta tra un rito "garantito" e il procedimento per decreto ("non
garantito"), nonché dall'inadeguatezza, sul piano della garanzia
difensiva, dello strumento dell'opposizione al decreto, poiché
questo determina per l'appunto, secondo la normativa in vigore,
l'obbligo di emissione di un decreto di giudizio immediato che
comunque non è preceduto dall'interrogatorio dell'imputato;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.
Considerato che il giudice rimettente richiede a questa Corte una
pronuncia che estenda alla disciplina del procedimento per decreto
penale a) sia la prescrizione dell'interrogatorio dell'indagato prima
della relativa richiesta, secondo lo schema posto dall'art. 453,
comma 1, cod. proc. pen., per il giudizio immediato, b) sia la
prescrizione della previa notificazione dell'invito a presentarsi per
rendere l'interrogatorio, stabilita dalle norme che regolano il
giudizio immediato (art. 453 citato) nonché, a seguito della legge
16 luglio 1997, n. 234, dalle norme che disciplinano la richiesta di
rinvio a giudizio (art. 416) e il decreto di citazione a giudizio nel
procedimento pretorile (art. 555);
che la prospettazione del giudice di rinvio, diretta a omologare
il procedimento per decreto agli altri schemi processuali sopra
detti, è in contrasto con la specificità del primo, in particolare
sotto il profilo, essenziale e caratterizzante, della sua
configurazione quale rito a contraddittorio eventuale e differito,
improntato a criteri di economia processuale e speditezza (da ultimo,
sentenza n. 274 del 1997), in cui l'accertamento contenuto nel
provvedimento del giudice - non a caso denominato "decreto" - viene
posto nel nulla, attraverso la revoca del decreto stesso (art. 464
cod. proc. pen.), allorché l'interessato, con l'opposizione,
manifesti di non prestare acquiescenza al provvedimento;
che, posta l'anzidetta struttura del procedimento monitorio, nel
quale è l'opposizione dell'interessato a dare ingresso al "giudizio"
- nelle sue varie forme: dibattimento, tramite il giudizio immediato,
o giudizio abbreviato, o patteggiamento, secondo le scelte
processuali espresse dall'opponente -, la previsione di una
anticipazione del contraddittorio, nella forma del previo
interrogatorio dell'indagato o in quella dell'invito a renderlo,
così come richiesta dal rimettente, non può dirsi soluzione
costituzionalmente imposta alla stregua del proposto raffronto con
gli altri schemi processuali, che sono diversi e non comparabili;
che d'altra parte l'anzidetta estensione non è
costituzionalmente necessitata neppure alla luce della ratio della
legge n. 234 del 1997, giacché l'esigenza di garantire la conoscenza
dell'indagine per chi vi sia sottoposto si trasferisce, nella
particolarità del disegno del procedimento monitorio, sulla fase
processuale, conseguente all'esercizio dell'opposizione, operando il
decreto solo quale mezzo di contestazione dell'accusa definitiva
(sentenza n. 27 del 1966; ordinanza n. 195 del 1970), che è
essenziale per garantire il diritto di difesa (ordinanza n. 277 del
1996);
che la mancata ricomprensione del procedimento per decreto
nell'ambito delle modifiche processuali apportate dal legislatore nel
1997 non può configurarsi pertanto come un'omissione irragionevole o
discriminatoria;
che, relativamente al parametro dell'art. 24 della Costituzione,
va ribadito che anche nella disciplina del nuovo codice il decreto
penale costituisce una decisione preliminare soggetta a opposizione,
cosicché l'esperimento dei mezzi di difesa, con la stessa ampiezza
dei procedimenti ordinari, si colloca nel vero e proprio giudizio che
segue all'opposizione (sentenze nn. 344 del 1991, 27 del 1966, 170
del 1963), ciò che non risulta in alcun modo intaccato dalla
denunciata scelta legislativa;
che, per quanto osservato, la questione di costituzionalità
prospettata dal rimettente risulta manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:432 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte