Ordinanza n. 433/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/11/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 463/1983
- art. 4legge 638/1983
- art. 4legge 14/1992
usata come parametro
citata
- art. 4legge 237/1992
- art. 6legge 14/1992
- art. 5legge 345/1992
- art. 4legge 345/1992
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori
della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),
convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, e
dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14
(Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone
terremotate), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 febbraio 1992 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto dall'I.N.P.S. contro Ciaraldi Carmela, iscritta
al n. 127 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno
1992;
2) ordinanza emessa il 19 febbraio 1992 dal Tribunale di Genova
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Selvatici Argia ed
altre, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione di Ciaraldi Carmela e Folegani
Maria ed altre nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio concernente una decisione
confermativa del diritto all'integrazione al minimo su seconda
pensione, non più integrabile (c.d. "cristallizzazione"), la Corte
di cassazione con ordinanza emessa l'11 febbraio 1992, ha sollevato,
in relazione agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n.
638, e dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992,
n. 14;
che tale ultima norma "interpreta" la precedente disposizione
nel senso di conservare l'integrazione al minimo su una sola
pensione, nel caso di cumulo di due o più trattamenti integrati;
che l'esplicita esclusione di più integrazioni al minimo,
sancita dalla norma impugnata, sarebbe esattamente il contrario di
quanto affermato dalla Corte di cassazione medesima in numerose
decisioni, nonché da questa Corte (sentenza n. 418 del 1991 e
ordinanza n. 21 del 1992);
che, infine, premessa la natura previdenziale (e non
assistenziale) della pensione minima, la riduzione del trattamento
complessivo (invece della sua conservazione grazie alla
cristallizzazione) risulterebbe lesiva del "diritto alla previdenza"
nonché contraria al principio di ragionevolezza;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, pregiudizialmente
osservando come l'impugnata disposizione - seppure integralmente
riprodotta nell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 20 marzo 1992,
n. 237 - sia contenuta in un decreto-legge decaduto per mancata
conversione e dubitando nel merito che la sentenza n. 418 del 1991 di
questa Corte possa consentire di dedurre automaticamente
l'illegittimità delle norme denunciate;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la
parte privata chiedendo la declaratoria d'illegittimità della
normativa "interpretata" dalla censurata disposizione;
che nel corso di un giudizio concernente analoghe domande di
diritto alla percezione di un trattamento integrato al minimo non
ridotto, bensì cristallizzato, il Tribunale di Genova, con ordinanza
emessa il 19 febbraio 1992, ha sollevato, in relazione agli artt. 38,
secondo comma, 77, secondo comma, 101, secondo comma, e 104, primo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14,
nella parte in cui preclude la detta cristallizzazione;
che il giudice a quo ricorda come il settimo comma dell'art. 6
del decreto-legge n. 463 del 1983 venne introdotto onde evitare un
ridimensionamento del reddito previdenziale in pregiudizio
dell'assistito che avesse perduto il diritto all'integrazione al
minimo sulla seconda pensione e richiama il conforme orientamento
della Corte costituzionale e della Corte di cassazione;
che, inoltre, l'impugnato decreto-legge, riproducendo una norma
già espunta dal disegno di legge finanziaria, difetterebbe dei
requisiti di necessità ed urgenza, venendo a disciplinare una
materia sulla quale il Parlamento aveva espresso una volontà di
segno opposto;
che, infine, altri profili d'illegittimità sarebbero poi
ravvisabili nell'intento di vanificare il giudicato, disciplinando
retroattivamente ed in modo difforme una materia ormai oggetto di
consolidata giurisprudenza.
Considerato che le due questioni, concernenti la medesima norma,
possono essere riunite e congiuntamente decise;
che il decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, contenente
l'interpretazione dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463 - convertito, con modificazioni, in legge 11
novembre 1983, n. 638 - censurata dai giudici a quibus in quanto
antitetica a quella asserita da questa Corte con la sentenza n. 418
del 1991, non è stato convertito in legge entro il termine di
sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 1992;
che in analoga decadenza sono incorsi anche i successivi
decreti-legge nn. 237 e 293 del 1992, riproduttivi della norma
impugnata;
che, da ultimo, anche il decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345 -
il cui art. 5, primo comma, riproponeva per la quarta volta il
censurato art. 4 del decreto-legge n. 14 del 1992 - non è stato
convertito nel termine (come da Gazzetta Ufficiale n. 185 del 7
agosto 1992) e non è stato più replicato;
che, pertanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte
(cfr. ordinanza n. 390 del 1992), la questione dev'essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori
della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),
convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, e
dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14
(Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone
terremotate), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo
comma, 77, secondo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma,
della Costituzione, dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di
Genova, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:433 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte