Ordinanza n. 433/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1996 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc.
pen., anche in relazione all'art. 449, commi 1 e 3, cod. proc. pen.,
e dell'art. 566, comma 6, cod. proc. pen., promossi con ordinanze
emesse il 20 febbraio 1996 dal pretore di Reggio Calabria, il 1
giugno 1996 dal tribunale di Roma e il 23 maggio 1996 dal pretore di
Ancona, rispettivamente iscritte ai nn. 608, 809 e 830 del registro
ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 27, 36 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che il pretore di Reggio Calabria, con ordinanza emessa il
20 febbraio 1996 (reg. ord. n. 608 del 1996), ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al
giudizio direttissimo il pretore che ha partecipato all'udienza di
convalida dell'arresto, adottando all'esito di questa una misura
cautelare personale;
che il giudice rimettente, richiamando la dichiarazione di
illegittimità costituzionale della stessa disposizione, nella parte
in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio
dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che ha
applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato
(sentenza n. 432 del 1995), ritiene che anche l'omessa previsione
dell'incompatibilità nel caso del giudizio direttissimo comporti una
menomazione dell'imparzialità del giudice, considerata espressione
del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), e leda il
principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), perché i due
casi sono diversamente disciplinati, mentre sarebbe identica la forza
di prevenzione derivante dalla valutazione di merito sulla gravità
degli indizi a carico dell'imputato;
che il tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 1 giugno 1996
(reg. ord. n. 809 del 1996), ha sollevato, in riferimento agli artt.
3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 449,
commi 1 e 3, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede che
non possa partecipare al giudizio direttissimo il giudice che ha
convalidato l'arresto ed eventualmente adottato una misura cautelare
personale nei confronti dell'imputato;
che il giudice rimettente prospetta la menomazione
dell'imparzialità del giudice in termini analoghi a quelli in
precedenza esposti;
che il pretore di Ancona, con ordinanza emessa il 23 maggio 1996
(reg. ord. n. 830 del 1996), unendo il testo di una propria
precedente ordinanza le cui prospettazioni richiama per proporre
nuovamente identico quesito, ha sollevato, in riferimento agli artt.
3, primo comma, e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e
566, comma 6, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono
l'incompatibilità del pretore del dibattimento a giudicare
l'imputato nei cui confronti abbia applicato una misura cautelare;
che anche il pretore di Ancona propone il dubbio di legittimità
costituzionale in termini analoghi a quelli proposti dal pretore di
Reggio Calabria e dal tribunale di Roma;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni;
Considerato che le questioni di legittimità costituzionale
concernono la mancata previsione dell'incompatibilità a partecipare
al giudizio direttissimo del giudice (pretore o tribunale) che,
all'esito del giudizio di convalida dell'arresto, ha disposto una
misura cautelare personale nei confronti dell'imputato, e sono
prospettate da tutte le ordinanze di rimessione in termini e con
argomenti identici o analoghi;
che i relativi giudizi possono pertanto essere riuniti per essere
decisi congiuntamente;
che con la sentenza n. 177 del 1996 è stata già dichiarata non
fondata, in riferimento agli artt. 24 e 101 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'omessa previsione
dell'incompatibilità per il giudizio di merito del pretore che,
investito del giudizio direttissimo, abbia convalidato l'arresto e
disposto una misura cautelare nei confronti dell'imputato;
che nel giudizio direttissimo, sia dinanzi al pretore sia dinanzi
al tribunale (disciplinato, rispettivamente, dall'art. 566 cod. proc.
pen. e dall'art. 449, commi 1 e 3, cod. proc. pen.), è attribuita
alla cognizione del giudice competente per il merito la convalida
dell'arresto ed il contestuale giudizio, cui accede ogni altro
provvedimento cautelare: il giudice del dibattimento, al quale è
presentato l'imputato per il giudizio direttissimo, si pronuncia
pregiudizialmente sull'esistenza dei presupposti che gli consentono
di procedere immediatamente al giudizio ed è competente ad adottare
incidentalmente misure cautelari, attratte nella competenza per la
cognizione del merito;
che non può, quindi, essere configurata una menomazione
dell'imparzialità del giudice che adotta decisioni preordinate al
proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso, né una violazione
del principio di eguaglianza, essendo la situazione considerata
diversa da quella, esaminata con la sentenza di questa Corte n. 432
del 1995, del giudice del dibattimento che in precedenza, quale
giudice per le indagini preliminari, abbia adottato una misura
restrittiva della libertà personale (ordinanze n. 267 e 316 del
1996);
che le questioni vanno quindi dichiarate manifestamente infondate
(ordinanza n. 284 del 1996);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di
procedura penale - o dell'art. 34, comma 2, ovvero dell'art. 34,
comma 2, in relazione all'art. 449, commi 1 e 3, cod. proc. pen. - e
dell'art. 566, comma 6, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento
agli artt. 3 - o 3, primo comma - 24 - o 24, secondo e terzo comma
- 25, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal
pretore di Reggio Calabria, dal tribunale di Roma e dal pretore di
Ancona con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:433 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte