Ordinanza n. 434/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 186/1982
- art. 15legge 186/1982
usata come parametro
citata
- art. 102Costituzione
- art. 103Costituzione
- art. 108Costituzione
- art. 21-sexiesd.l. 306/1992
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 14 e 15 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento
della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed
ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali) e della allegata tabella A, promosso con ordinanza emessa
il 18 gennaio 2001 dal Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia, sezione I, sul ricorso proposto da Paolo Turco contro il
Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, iscritta al
n. 316 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,
sezione I, solleva, con ordinanza del 18 gennaio 2001, questione di
legittimità costituzionale del "combinato disposto" degli artt. 14 e
15 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della
giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed
ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali) e della allegata tabella A, nelle parti in cui pongono "su
piani distinti le qualifiche di consigliere di Stato e di consigliere
di Tribunale amministrativo regionale, con separate dotazioni
organiche numericamente differenziate", in riferimento agli artt. 3,
97 e 107, terzo comma, della Costituzione;
che, nel giudizio a quo un consigliere di Stato, in servizio
presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana, ha impugnato il provvedimento del Consiglio di Presidenza
della giustizia amministrativa, che ha respinto la sua domanda di
trasferimento presso il Tribunale amministrativo regionale della
Sardegna con funzioni di consigliere di Tribunale amministrativo
regionale, ritenendo che "la puntuale e tassativa disciplina relativa
alle funzioni dei giudici amministrativi di primo e secondo grado
(...), stante la rigida distinzione, all'interno del ruolo, per
qualifiche" non permetterebbe di accoglierla;
che, secondo il rimettente, l'ordinamento della giurisdizione
amministrativa stabilisce una rigida correlazione tra le qualifiche e
le funzioni dei giudici amministrativi, in virtù della quale le
qualifiche di consigliere di Stato e di consigliere di Tribunale
amministrativo regionale sono "sostanzialmente distinte non soltanto
in ragione delle specifiche funzioni che rispettivamente vi si
connettono, ma - e soprattutto - in ragione della dotazione organica
separata e di differente consistenza numerica, nonché dei differenti
meccanismi di provvista delle relative dotazioni";
che, ad avviso del Tribunale amministrativo regionale, le
norme e la tabella impugnate, impedendo al giudice amministrativo di
svolgere funzioni differenti da quelle corrispondenti alla qualifica
a lui attribuita e, quindi, l'applicazione della regola della
reversibilità delle funzioni prevista per i magistrati ordinari
(art. 21-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, aggiunto dalla legge
di conversione 7 agosto 1992, n. 356), violerebbero l'art. 3 della
Costituzione, in quanto realizzerebbero una non ragionevole
disparità di trattamento tra le due figure magistratuali, tenuto
conto che, per altri profili, queste sarebbero disciplinate in modo
sostanzialmente omogeneo;
che la rigida distinzione stabilita dalle disposizioni
censurate tra la qualifica di consigliere di Stato e di consigliere
di Tribunale amministrativo regionale, non permettendo la
reversibilità delle funzioni, recherebbe vulnus anche al principio
di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione (art. 97
della Costituzione), in quanto impedirebbe il "proficuo svolgersi
dell'attività di giustizia", ponendosi altresì in contrasto con
l'art. 107, terzo comma, della Costituzione, il quale, disponendo che
"i magistrati si distinguono fra loro solo per diversità di
funzioni", tutela l'indipendenza e l'imparzialità del giudice;
che, nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o infondata.
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia, sezione I, impugna, in riferimento agli artt. 3, 97 e 107,
terzo comma, della Costituzione, il "combinato disposto" degli
artt. 14 e 15 della legge n. 186 del 1982 e la allegata tabella A,
nelle parti in cui pongono "su piani distinti le qualifiche di
consigliere di Stato e di consigliere di Tribunale amministrativo
regionale, con separate dotazioni organiche numericamente
differenziate" e stabiliscono che le due categorie non sono fungibili
anche per quanto riguarda le funzioni, rendendo in tal modo
inapplicabile ai magistrati amministrativi la norma che, per i
magistrati ordinari, prevede la c.d. "reversibilità delle funzioni"
(art. 21-sexies del d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356
del 1992);
che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, gli
artt. 102 e 103 della Costituzione prevedono differenti ambiti e
forme di esercizio della funzione giurisdizionale, riferibili alla
magistratura ordinaria e alle altre magistrature, appunto
caratterizzate da discipline specifiche quanto alla loro
organizzazione ed alle relative garanzie costituzionali (ex plurimis,
ordinanza n. 542 del 2000), e proprio per questo l'ordinamento
vigente non contempla uniformità, oltre che di attribuzione di
funzioni, di regolamentazione dell'assetto strutturale degli uffici e
del sistema di progressione in carriera della magistratura ordinaria
e di quella amministrativa (sentenza n. 1 del 1978);
che le peculiarità di norme costituzionali ed ordinarie che,
sotto questi profili, connotano la magistratura ordinaria e la
magistratura amministrativa escludono la ipotizzata omogeneità tra
le figure poste in comparazione e tanto basta a negare l'asserita
violazione del principio di eguaglianza;
che, per quanto riguarda la censura riferita all'art. 97
della Costituzione, è costante giurisprudenza di questa Corte che il
principio di buon andamento, anche se può riguardare disposizioni
legislative concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il
loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo (di recente,
ordinanza n. 204 del 2001), non impedisce, però, che al legislatore
ordinario spetti nella materia dell'organizzazione dei pubblici
uffici e dell'articolazione delle carriere un'ampia discrezionalità,
il cui esercizio può costituire oggetto del sindacato di
costituzionalità soltanto allorquando si dimostri la palese
arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della scelta (tra le
tante, ordinanza n. 296 del 2000; sentenza n. 34 del 1999);
che il rimettente non ha, invece, indicato le ragioni del
supposto contrasto delle norme impugnate con il parametro
costituzionale invocato, limitandosi ad affermare in modo apodittico
che esse violerebbero il principio di buon andamento;
che il richiamo all'art. 107, terzo comma, della Costituzione
è improprio ed erroneo in quanto, secondo un principio consolidato
nella giurisprudenza costituzionale, esso riguarda esclusivamente la
magistratura ordinaria, poiché le garanzie di indipendenza dei
giudici delle giurisdizioni speciali sono stabilite dalla legge
ordinaria ex art. 108, secondo comma, della Costituzione (tra le più
recenti, ordinanza n. 542 del 2000; sentenza n. 433 del 2000);
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 14 e 15 della legge 27 aprile
1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del
personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali) e della allegata tabella A,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 107, terzo comma, della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,
sezione I, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:434 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte