Ordinanza n. 439/1999
Altra decisione · depositata il 01/12/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 408/1990
usata come parametro
citata
- art. 615Codice di procedura civile
- art. 617Codice di procedura civile
- art. 618Codice di procedura civile
- art. 67d.P.R. 43/1988
- art. 53Riscossione imposte sul reddito
- art. 54Riscossione imposte sul reddito
- art. 2Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- art. 47Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- art. 29Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
- art. 57Riscossione imposte sul reddito
- art. 16Riscossione imposte sul reddito
- art. 60Riscossione imposte sul reddito
- art. 29Riscossione imposte sul reddito
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge
29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di
rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e
fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la
revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite
finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie),
promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1998 dal Tribunale di
Milano nel procedimento civile vertente tra G.F. e il Ministero delle
Finanze, iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie
speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza del 2 aprile
1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni
tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di
smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché
disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al
Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e
delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni
tributarie), nella parte in cui, rinviando all'art. 67 del d.P.R. 28
gennaio 1988, n. 43 per la riscossione coattiva dell'imposta di
bollo, richiama indirettamente gli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione;
che, ad avviso del giudice rimettente, le norme impugnate
pregiudicherebbero il diritto di difesa del debitore, in quanto non
consentono al giudice di sospendere l'esecuzione dei ruoli
esattoriali relativi al pagamento dell'imposta di bollo e delle
relative soprattasse, in caso di contestazione del credito, senza che
la preclusione della tutela cautelare sia bilanciata da un meccanismo
di gradualità nella riscossione, analogo a quello previsto per le
principali imposte;
che il divieto di sospensione cautelare dell'esecuzione
determinerebbe inoltre un'ingiustificata disparità di trattamento
tra il contribuente assoggettato alla riscossione coattiva di tale
entrata, avente natura tributaria ma devoluta alla giurisdizione
dell'Autorità giudiziaria ordinaria, in quanto esclusa dall'elenco
delle imposte che l'art. 2 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546
attribuisce alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, ed il
contribuente tenuto al pagamento di queste ultime imposte, per le
quali l'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 riconosce espressamente
alle Commissioni il potere di sospendere l'esecuzione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, che ha eccepito l'infondatezza della questione, sostenendo
che il rinvio al d.P.R. n. 602 del 1973 riguarderebbe soltanto il
procedimento di formazione dei ruoli, e non si estenderebbe agli
artt. 53 e 54, i quali si applicherebbero soltanto alla riscossione
delle imposte dirette, e che l'art. 16, comma 2 (recte: comma 3),
della legge n. 408 del 1990 avrebbe attribuito portata generale al
potere di sospensione dell'intendente di finanza, i cui provvedimenti
sono impugnabili dinanzi al giudice amministrativo.
Considerato che il giudice a quo dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 16, comma 3, della legge n. 408 del 1990,
nella parte in cui, prevedendo che alla riscossione coattiva
dell'imposta di bollo e della relativa soprattassa si provvede ai
sensi dell'art. 67 del d.P.R. n. 43 del 1988, rinvia indirettamente
agli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, i quali escludono la
proponibilità delle opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618
del codice di procedura civile ed attribuiscono il potere di
sospendere l'esecuzione in via esclusiva all'intendente di finanza;
che, successivamente alla proposizione della questione di
legittimità costituzionale, il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ha
riordinato la disciplina della riscossione mediante ruolo,
sostituendo l'intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, avente ad
oggetto la riscossione coattiva, e quindi anche gli artt. 53 e 54;
che gli artt. 57 e 60 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo
novellato dall'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, confermano
l'improponibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 del
codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la
pignorabilità dei beni, e delle opposizioni regolate dall'art. 617
del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed
alla notificazione del titolo esecutivo, prevedendo inoltre che il
giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo,
salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e
irreparabile danno;
che in particolare l'art. 29 del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede
che "per le entrate tributarie diverse da quelle elencate
dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
(...) il giudice competente a conoscere le controversie concernenti
il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi",
disponendo altresì che alle medesime entrate "non si applica la
disposizione dell'articolo 57, comma 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione
ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie", ed
aggiungendo che "ad esecuzione
iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenza
dei presupposti di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo
16 del presente decreto";
che all'imposta di bollo è quindi applicabile, in parte qua il
predetto art. 29, giacché si tratta di entrata tributaria non
elencata dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992;
che le norme sopravvenute hanno modificato le disposizioni che il
giudice rimettente ritiene di dover applicare in virtù del rinvio
contenuto nelle norme impugnate, determinando inoltre un mutamento
complessivo del quadro normativo di riferimento, tale da imporre il
riesame della perdurante rilevanza della questione di legittimità
costituzionale da parte del giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:439 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte