Ordinanza n. 439/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/10/2000 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 210Codice di procedura penale
- art. 4Codice di procedura penale
- art. 513legge 267/1997
- art. 2legge 35/2000
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23
marzo 2000 dal Tribunale di Locri nel procedimento penale a carico di
Ielo Carmelo ed altri, iscritta al n. 414 del registro ordinanze 2000
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima
serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che il Tribunale di Locri, con ordinanza emessa il 23
marzo 2000, nel corso dell'udienza dibattimentale di un processo
penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen., nel testo risultante a
seguito della sentenza di questa Corte n. 361 del 1998, per contrasto
con l'art. 111 della Costituzione, come modificato dall'art. 1 della
legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2;
che il rimettente premette, in punto di fatto, che, in sede
di esame dibattimentale di persona imputata in un procedimento
connesso ex art. 210 cod. proc. pen., questa aveva dichiarato di
volersi avvalere della facoltà di non rispondere;
che, in mancanza dell'accordo delle parti sulla lettura dei
verbali delle dichiarazioni rese da detta persona nel corso delle
indagini preliminari, il pubblico ministero aveva chiesto di
contestare alla stessa il loro contenuto onde consentirne
l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, secondo quanto
stabilito dalla norma denunciata;
che, riguardo alla non manifesta infondatezza della
questione, il giudice a quo ripercorre preliminarmente l'articolato
iter storico della disciplina dettata dalla disposizione impugnata,
in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente
rese dalle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. che si
avvalgano della facoltà di non rispondere;
che il rimettente ricorda, in particolare, come - dopo le
sentenze di questa Corte n. 254 del 1992 e n. 60 del 1995 e
l'intervento del legislatore ordinario con legge 7 agosto 1997,
n. 267 - la Corte si fosse nuovamente pronunciata, dichiarando, con
sentenza n. 361 del 1998, l'illegittimità costituzionale del
novellato art. 513, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen., nella
parte in cui non prevedeva che, qualora il dichiarante rifiutasse o
comunque omettesse in tutto o in parte di rispondere su fatti
concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue
precedenti dichiarazioni, si applicasse l'art. 500, commi 2-bis e 4,
cod. proc. pen., in tema di contestazioni nell'esame testimoniale;
che tale quadro normativo risulta, peraltro, profondamente
inciso dalla recente legge costituzionale n. 2 del 1999, volta ad
inserire nella Carta fondamentale i principi del "giusto processo",
la quale, modificando l'art. 111 della Costituzione, ha in
particolare stabilito, da un lato, che "il processo penale è
regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della
prova", e, dall'altro, che "la colpevolezza dell'imputato non può
essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera
scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da
parte dell'imputato o del suo difensore" (nuovo quarto comma
dell'art. 111 della Costituzione);
che, inoltre, il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35 -
emanato in attuazione dell'art. 2 della citata legge costituzionale,
che demandava alla legge ordinaria il compito di regolare
l'applicazione dei nuovi principi nei procedimenti penali in corso
alla sua entrata in vigore - ha sancito l'immediata operatività dei
principi stessi in tali procedimenti, fatte salve alcune regole
speciali, relative segnatamente alla valutazione a fini di prova
delle dichiarazioni già acquisite al fascicolo per il dibattimento:
ipotesi, questa, che peraltro non ricorre nel giudizio a quo pure
già in corso alla data di entrata in vigore della legge di modifica
costituzionale;
che, pertanto, la norma processuale dell'art. 513, comma 2,
cod. proc. pen. - rimasta immutata e tuttora in vigore, in quanto non
"compresa" nella ricordata disciplina transitoria - dovrebbe
misurarsi, anche nel giudizio a quo con il nuovo parametro
costituzionale, al quale non risulterebbe in effetti allineata;
che, infatti, il meccanismo delle contestazioni - introdotto
dalla sentenza della Corte n. 361 del 1998, integrativa del testo
della disposizione denunciata - consentendo l'acquisizione al
fascicolo per il dibattimento e la conseguente utilizzabilità delle
dichiarazioni precedentemente rese da persone che abbiano rifiutato
di sottoporsi all'esame dibattimentale, vulnererebbe tanto il
principio del contraddittorio nella formazione della prova, quanto il
divieto di fondare l'affermazione della colpevolezza dell'imputato su
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o
del suo difensore;
che, peraltro, onde rimuovere la norma dall'ordinamento -
sottolinea conclusivamente il giudice a quo - si renderebbe
necessario sollevare l'incidente di costituzionalità, giacché, per
principio generale, la legge costituzionale sopravvenuta non
abrogherebbe, travolgendole automaticamente, le leggi ordinarie che
risultino in contrasto con essa, potendo la loro ablazione aver luogo
solo in esito allo scrutinio di costituzionalità davanti a questa
Corte;
che il rimettente osserva, infine, in punto di rilevanza,
come l'accoglimento della questione eviterebbe ad esso giudice a quo
di "prendere in considerazione" la richiesta del pubblico ministero e
di valutare, quindi, se le dichiarazioni di che trattasi, acquisite
mediante il meccanismo delle contestazioni, siano utili ai fini della
prova della responsabilità dell'imputato;
che nel giudizio dinanzi alla Corte non si sono costituite le
parti private, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Considerato che il Tribunale rimettente dubita della legittimità
costituzionale della norma contenuta nell'art. 513, comma 2, cod.
proc. pen., quale risulta a seguito della sentenza di questa Corte
n. 361 del 1998, per contrasto con il quarto comma dell'art. 111
della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 23 novembre
1999, n. 2, il quale, nella cornice del più generale inserimento
nella Carta fondamentale dei principi compendiati nella espressione
del "giusto processo", li articola specificamente nell'ambito
processuale penale, restando peraltro affidato al legislatore
ordinario il compito - ad esso proprio - di definire l'architettura
degli istituti processuali e di calibrarne dinamica e struttura;
che il rimettente, nel sollevare la questione, muove dalla
premessa della perdurante vigenza della norma denunciata e della sua
applicabilità nel giudizio a quo: assumendo, per un verso, che "la
legge costituzionale sopravvenuta ... non abroga, facendole decadere
automaticamente, le norme processuali ordinarie che le si pongono in
contrasto", così da rendere necessario, quale unico rimedio, il
sindacato di costituzionalità demandato a questa Corte; e ritenendo,
sotto altro profilo, che l'impugnato art. 513, comma 2, cod. proc.
pen. non sarebbe intaccato neppure dal decreto-legge 7 gennaio 2000,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000,
n. 35 - volto ad introdurre la disciplina intertemporale dei nuovi
principi rispetto ai procedimenti penali in corso alla data di
entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del 1999, secondo
quanto specificamente previsto dall'art. 2 della legge stessa - in
quanto "non compreso" nella relativa disciplina;
che, proprio nella prospettazione del giudice rimettente,
sotto questo secondo profilo, la motivazione dell'ordinanza di
rimessione appare peraltro manchevole: il giudice a quo si è
limitato, infatti, nella sostanza, ad escludere l'avvenuta
caducazione espressa della norma censurata ad opera di altra fonte di
omologo rango, prendendo in esame solo il comma 2 dell'art. 1 del
d.l. n. 2 del 2000; mentre ha omesso qualsiasi valutazione in ordine
alla possibile abrogazione della norma stessa - almeno in riferimento
ai procedimenti in corso, quale quello di cui è investito - per
incompatibilità con il disposto del comma 1 dell'art. 1 del citato
decreto-legge, come modificato in sede di conversione, che rende
immediatamente applicabili in detti procedimenti "i principi di cui
all'art. 111 della Costituzione", fatte salve le disposizioni dei
successivi commi (disposizioni che non assumono rilievo nella specie,
secondo quanto lo stesso rimettente puntualizza);
che, in tal modo, il problema della perdurante applicabilità
della norma denunciata con riguardo ai processi in corso problema che
nasce a seguito della successiva disciplina della stessa materia -
viene a porsi non già sul piano dei rapporti tra legge ordinaria e
legge costituzionale posteriore - aspetto, quest'ultimo, che è
l'unico ad essere stato delibato dal giudice a quo - bensì sul
versante della successione fra norme dello stesso rango, fenomeno che
resta senz'altro regolato dai principi generali stabiliti
dall'art. 15 delle preleggi;
che l'esigenza di verifica, da parte del rimettente, circa
l'effettiva applicabilità della norma impugnata nel giudizio a quo
tanto più si impone, in quanto lo stesso rimettente ha posto a base
del quesito di costituzionalità l'asserita incompatibilità tra tale
norma ed il nuovo precetto costituzionale, poi "trasfuso", mediante
espresso richiamo, in disposizione di legge ordinaria;
che, di conseguenza, risolvendosi l'omesso esame di tale
aspetto in un difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione
deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111 della
Costituzione, dal Tribunale di Locri con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:439 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte