Ordinanza n. 441/1999
Altra decisione · depositata il 01/12/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 63d.P.R. 43/1988
- art. 1legge 657/1986
- art. 69d.P.R. 43/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli articoli 63, commi 1 e 4, e 69, comma 1 del d.P.R. 28 gennaio
1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di
altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi
dell'art. 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657), promosso con
ordinanza emessa il 21 maggio 1998 dal pretore di Firenze nel
procedimento civile vertente tra D.T. e l'Ufficio del Registro di
Borgo San Lorenzo, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima
serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il pretore di Firenze, con ordinanza del 21 maggio
1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
63, commi 1 e 4, e dell'art. 69, comma 1, del d.P.R. 28 gennaio 1988,
n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre
entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1,
comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657), nella parte in cui, rinviando
per la riscossione coattiva dei canoni per la concessione in uso di
beni demaniali alla procedura relativa alle imposte dirette, rendono
applicabili gli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che, ad avviso del giudice rimettente, le norme impugnate, non
consentendo al debitore di proporre opposizione all'esecuzione
dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria ed al giudice di
sospendere la procedura esecutiva, in caso di contestazione
dell'ammontare del credito, determinerebbero un'ingiustificata
disparità di trattamento, sotto il profilo della tutela
giurisdizionale, tra coloro che sono assoggettati alla riscossione
coattiva di canoni - "aventi natura non tributaria" - per la
locazione di beni demaniali ed i soggetti passivi di altre entrate
pubbliche della stessa natura, i quali godono però di una tutela
giurisdizionale piena;
che la disparità di trattamento deriverebbe anche
dall'inapplicabilità del sistema di graduazione nella riscossione,
previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 per le sole entrate
di natura tributaria;
che il sacrificio imposto al diritto di difesa risulterebbe
altresì irragionevole, poiché con riferimento ai crediti non aventi
natura tributaria non potrebbe ravvisarsi un preminente interesse
dello Stato alla riscossione delle entrate necessarie per il regolare
svolgimento delle proprie funzioni, che costituisce il fondamento dei
limiti imposti dal d.P.R. n. 602 del 1973 alla tutela cautelare.
Considerato che il giudice a quo dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 63, commi 1 e 4, e dell'art. 69, comma 1,
del d.P.R. n. 43 del 1988, nella parte in cui, prevedendo che per la
riscossione coattiva dei canoni derivanti dalla utilizzazione dei
beni del demanio pubblico si applicano le disposizioni contenute nel
d.P.R. n. 602 del 1973, rinviano agli artt. 53 e 54 del medesimo, i
quali escludono la proponibilità delle opposizioni regolate dagli
articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile ed attribuiscono
il potere di sospendere l'esecuzione in via esclusiva all'intendente
di finanza;
che, successivamente alla proposizione della questione di
legittimità costituzionale, il decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46 ha riordinato la disciplina della riscossione mediante ruolo,
sostituendo l'intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, avente ad
oggetto la riscossione coattiva, e quindi anche gli artt. 53 e 54;
che gli artt. 57 e 60 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo
novellato dall'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, confermano
l'improponibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 del
codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la
pignorabilità dei beni, e delle opposizioni regolate dall'art. 617
del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed
alla notificazione del titolo esecutivo, prevedendo inoltre che il
giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo,
salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e
irreparabile danno;
che in particolare l'art. 29 del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede
che "per le entrate (...) non tributarie, il giudice competente a
conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la
riscossione se ricorrono gravi motivi", disponendo altresì che alle
medesime entrate "non si applica la disposizione dell'articolo 57,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e
le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono
nelle forme ordinarie", ed aggiungendo che "ad esecuzione iniziata il
giudice può sospendere la riscossione solo in presenza dei
presupposti di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo
16 del presente decreto";
che ai canoni dovuti a titolo di locazione di beni demaniali è
quindi applicabile, in parte qua il predetto art. 29, trattandosi di
entrate non aventi natura tributaria;
che le norme sopravvenute hanno modificato le disposizioni che il
giudice rimettente ritiene di dover applicare in virtù del rinvio
contenuto nelle norme impugnate, determinando inoltre un mutamento
complessivo del quadro normativo di riferimento, tale da imporre il
riesame della perdurante rilevanza della questione di legittimità
costituzionale da parte del giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il relatore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:441 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte