Ordinanza n. 441/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
27 settembre 2000 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
di Lecce nel procedimento penale a carico di R. C. e altri, iscritta
al n. 245 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Lecce ha sollevato, con ordinanza del 27 settembre 2000, in
riferimento agli artt. 24, 25 e 111, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,
comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato nei
confronti di taluni imputati che abbiano chiesto di essere processati
con tale rito il giudice che in precedenza abbia emesso, previa
separazione del procedimento originariamente unitario, il decreto che
dispone il giudizio nei confronti di altri imputati del medesimo
fatto-reato;
che il rimettente muove dalle recenti modifiche legislative
alla disciplina dell'udienza preliminare, introdotte con la legge
16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul
procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre
modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e
all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso
civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di
esercizio della professione forense), che avrebbero radicalmente
trasformato la configurazione di detta udienza "richiedendo ormai al
giudice anche un'attività di giudizio, sia pure in negativo, prima
di emettere il decreto che dispone il giudizio", con la conseguenza
che tale momento del procedimento "non può più essere ritenuto mero
atto di impulso processuale, ma il compendio di un'intensa e puntuale
attività di giudizio";
che, ad avviso del rimettente, l'emissione del decreto che
dispone il giudizio nei confronti dei coimputati del medesimo
fatto-reato - nella specie, del delitto di associazione per
delinquere -, è stata necessariamente preceduta da una implicita
valutazione della posizione degli imputati che lo stesso giudice ora
si trova a giudicare con il rito alternativo;
che il giudice a quo dubita quindi della legittimità
costituzionale della norma impugnata, traducendosi l'ipotesi in esame
in un vulnus dei principi di imparzialità e terzietà del giudice
(art. 111, secondo comma, della Costituzione), nonché in una lesione
tanto del diritto di difesa spettante alle parti (art. 24 della
Costituzione) quanto del principio del giudice naturale precostituito
per legge (art. 25 della Costituzione);
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.
Considerato che il giudice rimettente chiede a questa Corte una
pronuncia che estenda l'istituto dell'incompatibilità del giudice
all'ipotesi in cui questi, chiamato a giudicare alcuni imputati con
il rito abbreviato, nell'ambito di un precedente procedimento penale
abbia già emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di
altri coimputati del medesimo fatto-reato;
che, come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare,
se il pregiudizio che si assume lesivo dell'imparzialità del giudice
deriva da attività da questi compiute al di fuori del giudizio in
cui è chiamato a decidere - siano esse attività non giudiziarie o
attività giudiziarie svolte in altro giudizio -, si verte
nell'ambito di applicazione degli istituti dell'astensione e della
ricusazione (artt. 36 e 37 cod. proc. pen.), anch'essi preordinati
alla salvaguardia delle esigenze di imparzialità della funzione
giudicante, ma secondo una logica a posteriori e in concreto
(sentenze n. 283 e n. 113 del 2000, n. 351, n. 308, n. 307 e n. 306
del 1997; ordinanze n. 431, n. 277, n. 178 e n. 133 del 1999);
che, in particolare, pur non potendo escludersi che, per il
peculiare atteggiarsi delle singole fattispecie, l'attività che il
giudice abbia compiuto in un precedente procedimento possa
determinare un pregiudizio alla sua imparzialità nel successivo
procedimento a carico di altro o di altri concorrenti, in simili casi
- al di là delle ipotesi particolari che hanno dato luogo alle
sentenze n. 371 del 1996 e n. 241 del 1999 - soccorre sia l'art. 36,
comma 1, lettera h), cod. proc. pen., nell'interpretazione non
restrittiva alla quale vincola il principio del giusto processo
(sentenza n. 113 del 2000), sia l'art. 37 cod. proc. pen., come
risultante dalla sentenza n. 283 del 2000 di questa Corte,
attribuendosi in tal modo ai più duttili strumenti dell'astensione e
della ricusazione il compito di realizzare il principio del giusto
processo attraverso valutazioni caso per caso e senza oneri
preventivi di organizzazione delle attività processuali;
che, secondo i precedenti appena citati, lo strumento di
tutela contro l'eventuale pregiudizio all'imparzialità del giudice -
pregiudizio da accertarsi in concreto -, derivante da una sua
precedente attività compiuta in un separato procedimento nei
confronti di coimputati del medesimo fatto-reato, non può essere
ravvisato in ulteriori pronunce sull'art. 34, comma 2, cod. proc.
pen., ma deve essere ricercato nell'ambito degli istituti
dell'astensione e della ricusazione;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25 e 111,
secondo comma, della Costituzione, dal giudice dell'udienza
preliminare del Tribunale di Lecce, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:441 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte