Ordinanza n. 443/1998
Altra decisione · depositata il 23/12/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 210Codice di procedura penale
- art. 513Codice di procedura penale
- art. 6legge 267/1997
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 210 e 513 del
codice di procedura penale, nonché dell'art. 6, commi 1, 2 e 5 della
legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice
di procedura penale in tema di valutazione delle prove), promossi con
ordinanze emesse il 5 dicembre 1997 dal tribunale di Trento, il 9
gennaio 1998 dal tribunale di Castrovillari, il 19 dicembre 1997 dal
tribunale di Trento ed il 31 marzo 1998 dal tribunale di Venezia,
rispettivamente iscritte ai nn. 79, 106, 194 e 500 del registro
ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 8, 9, 13 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1998;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che il tribunale di Trento (r.o. n. 79 del 1998), il
tribunale di Castrovillari (r.o. n. 106 del 1998), il tribunale di
Trento (r.o. n. 194 del 1998) e il tribunale di Venezia (r.o. n. 500
del 1998) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 210 e 513 del codice di procedura penale, nonché
dell'art. 6, commi 1, 2 e 5, della legge 7 agosto 1997, n. 267
(Modifiche delle disposizioni del codice di procedura penale in tema
di valutazione delle prove), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25,
101, 102, primo comma, 111 e 112 della Costituzione;
che tutte le questioni sono state sollevate nel corso di
dibattimenti nei quali i soggetti che avevano reso in precedenza
dichiarazioni erga alios, citati ai sensi dell'art. 210 cod. proc.
pen., si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e gli imputati
non hanno prestato il consenso alla utilizzazione delle precedenti
dichiarazioni;
che, in particolare, il Tribunale di Trento, in entrambe le
ordinanze, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 210
cod. proc. pen., nella parte in cui (comma 1) equipara la posizione
dell'imputato di reato connesso, ovvero probatoriamente collegato,
nei cui confronti il procedimento penale sia ancora in corso, a
quella di chi sia già stato condannato con sentenza divenuta
irrevocabile;
che secondo il tribunale di Trento la disposizione impugnata
sacrifica irragionevolmente il principio di non dispersione della
prova per tutelare un soggetto la cui posizione processuale è oramai
definita e per il quale nessuna conseguenza sfavorevole potrà mai
scaturire da qualsivoglia dichiarazione resa nel procedimento
connesso o collegato, così violando: gli artt. 3, 101 e 112 della
Costituzione (r.o. n. 79 del 1998), e cioè il principio secondo il
quale il processo deve tendere all'accertamento della verità
storica; gli artt. 2, 3, 25, 101 e 112 della Costituzione (r.o. n.
194 del 1998), e cioè i principi di obbligatorietà e legalità
dell'azione penale, esonerando un soggetto, per il quale peraltro non
vi è più ragione di garantire il diritto di difesa, dall'obbligo di
testimonianza, che è obbligo di solidarietà sociale;
che il tribunale di Castrovillari censura l'art. 210 cod. proc.
pen. nella parte in cui (commi 1 e 4) prevede la facoltà di non
rispondere anche per l'imputato in procedimento connesso la cui
posizione processuale sia stata definita con sentenza di condanna,
ancorché non definitiva;
che a parere del rimettente consentire a tale soggetto di non
sottoporsi all'esame dibattimentale determina la violazione degli
artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, 102, primo comma,
111 e 112 Cost., perché verrebbe irragionevolmente sacrificato il
principio della indefettibilità della giurisdizione, nonché
l'interesse dell'imputato chiamato a difendersi in dibattimento nei
confronti delle dichiarazioni eteroindizianti rese in precedenza
dall'imputato in procedimento connesso;
che il tribunale di Venezia censura il medesimo art. 210 perché
consente (comma 4) che l'imputato di reato connesso, che abbia reso
dichiarazioni indizianti a carico di soggetti non presenti nel
momento in cui tali dichiarazioni venivano rilasciate, possa
avvalersi della facoltà di non rispondere nel dibattimento a carico
di tali soggetti;
che a parere del tribunale di Venezia sarebbero così violati gli
artt. 3, 24, 25, secondo comma, 101 e 112 Cost., perché,
irragionevolmente, da un canto si impone al pubblico ministero la
raccolta di prove sul fatto da accertare, dall'altro si condiziona
l'effettivo esercizio della azione penale e lo scopo della ricerca
della verità alla volontà di un soggetto "controinteressato", e si
lede così anche: il principio di uguaglianza tra imputati (essendo
il dichiarante arbitro di scegliere in quale processo parlare e in
quale avvalersi del diritto al silenzio); il diritto di difesa
dell'accusato (che ha interesse a vedere affermata la propria
innocenza attraverso l'accertamento della verità storica e il
controesame dell'accusatore); il principio costituzionale che impone
allo Stato di punire i colpevoli; il principio della sottoposizione
del giudice alla legge nonché il principio di non dispersione dei
mezzi di prova (elevato a rango di principio costituzionale dalla
sentenza n. 255 del 1992 della Corte costituzionale);
che il tribunale di Trento nella seconda ordinanza (r.o. n. 194
del 1998) e il tribunale di Castrovillari dubitano anche della
legittimità costituzionale dell'art. 513 cod. proc. pen., come
modificato dalla legge n. 267 del 1997, nella parte in cui fanno
dipendere dall'esercizio di un potere meramente discrezionale delle
parti la lettura e l'utilizzabilità dei verbali contenenti le
dichiarazioni dell'imputato che, esaminato ex art. 210 cod. proc.
pen., si sia avvalso della facoltà di non rispondere;
che a parere dei rimettenti la disposizione impugnata violerebbe
gli artt. 2, 3, 24, 25, 101, 111 e 112 Cost.: perché, mediante la
creazione di un meccanismo di disposizione della prova, ne ostacola
irragionevolmente la formazione, sacrificando la funzione conoscitiva
del dibattimento, l'accertamento della verità e lo stesso esercizio
della giurisdizione, e perché, rendendo non conoscibile dal giudice
una fonte di prova legittimamente raccolta, si pone in contrasto con
i principi di uguaglianza, legalità e obbligatorietà dell'azione
penale, effettività della tutela giurisdizionale; perché, rendendo
il dichiarante arbitro della scelta di investire o meno il giudice
della conoscenza di quanto da lui narrato, si presta a macroscopiche
disparità di trattamento, vuoi con riferimento all'ipotesi di
imputati che siano ancora sottoposti alle indagini preliminari e che
subiscano gli effetti di incidente probatorio tempestivamente
richiesto, vuoi rispetto a coloro che si trovino a subire gli effetti
di una sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'esame, ad
esempio per morte del dichiarante, vuoi, infine, rispetto a
coimputati la cui posizione sia definita in altro processo, nel quale
il dichiarante non si sia avvalso della facoltà di non rispondere;
che, infine, il tribunale di Venezia, il tribunale di
Castrovillari e il tribunale di Trento censurano il regime
transitorio introdotto dall'art. 6 della legge n. 267 del 1997, nella
parte in cui rende immediatamente applicabile la nuova disciplina
dell'art. 513 cod. proc. pen. ai procedimenti in fase
dibattimentale, nonostante il rinvio a giudizio sia successivo
all'entrata in vigore della legge;
che, al riguardo, il tribunale di Venezia omette, però, ogni
riferimento ai parametri costituzionali violati; il tribunale di
Castrovillari non impugna esplicitamente la disposizione transitoria
e svolge le sue censure in relazione all'art. 513 cod. proc. pen., in
quanto immediatamente applicabile; il tribunale di Trento omette in
parte motiva qualsiasi cenno alla questione di costituzionalità,
menzionata solo in dispositivo;
che in tutti i giudizi di legittimità costituzionale è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi
integralmente, stante l'analogia delle questioni, all'atto di
intervento relativo al giudizio di costituzionalità promosso con
ordinanza r.o. n. 776 del 1997, già deciso con sentenza n. 361 del
1998, nonché, per il solo giudizio di legittimità promosso con
ordinanza r.o. n. 500 del 1998, anche all'atto di intervento relativo
alla questione sollevata dal tribunale di Lecco con ordinanza del 1
dicembre 1997, fissata per la camera di consiglio del 10 febbraio
1999, nel quale si rileva che l'esclusione di alcuni soggetti
dall'ambito di operatività dell'art. 210 cod. proc. pen., e la
conseguente eliminazione del divieto previsto dall'art. 197 cod.
proc. pen., condurrebbe ad un ampliamento dell'area del precetto
penale sostanziale, e dunque ad un intervento additivo precluso alla
Corte;
Considerato che tutte le ordinanze di rimessione sottopongono a
censura la facoltà, riconosciuta alle persone indicate dall'art.
210, comma 1, cod. proc. pen., di avvalersi, a norma del comma 4 del
medesimo articolo, della facoltà di non rispondere;
che l'esercizio di tale facoltà viene denunciato in relazione al
regime di inutilizzabilità ai fini della decisione, in mancanza
dell'accordo delle parti, delle dichiarazioni rese nella fase delle
indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso, alla
stregua delle modifiche introdotte nell'art. 513, comma 2, cod. proc.
pen., dalla legge n. 267 del 1997, anch'esso sottoposto a scrutinio
di legittimità costituzionale;
che, attesa la sostanziale identità delle questioni, deve essere
disposta la riunione dei relativi giudizi;
che, in particolare, nelle due ordinanze del tribunale di Trento
(r.o. nn. 79 e 194 del 1998) la facoltà di non rispondere viene
censurata in riferimento alla posizione di imputati di reato connesso
già condannati con sentenza divenuta irrevocabile, mentre
nell'ordinanza del tribunale di Castrovillari (r.o. n. 106 del 1998)
le censure si riferiscono alla posizione di un imputato già
condannato, ma con sentenza non definitiva;
che, successivamente all'emissione delle ordinanze, questa Corte,
con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul quadro normativo
risultante dal disposto degli artt. 210 e 513 cod. proc. pen.;
che in tale sentenza la Corte, da un lato, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc.
pen. "nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante
rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti
concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue
precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla
lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di
procedura penale", dall'altro, ha rigettato le eccezioni sollevate
nei confronti dell'art. 210, comma 4, cod. proc. pen., rilevando che
l'attuale qualificazione come imputati dei soggetti indicati in tale
norma rende coerente la scelta del legislatore di attribuire loro la
facoltà di non rispondere ed individuando gli strumenti per porre
rimedio alle censure di illegittimità, già allora rivolte all'art.
210 cod. proc. pen., nell'estensione all'esame dell'imputato in
procedimento connesso su fatti concernenti la responsabilità di
altri della disciplina delle contestazioni prevista dall'art. 500,
commi 2-bis e 4, cod. proc. pen.;
che, con riguardo alle ordinanze che investono anche la
disciplina transitoria (r.o. nn. 106, 194 e 500 del 1998), la citata
sentenza n. 361 del 1998, nel disporre la restituzione degli atti
relativi a questioni che avevano impugnato l'art. 6 della legge n.
267 del 1997, ha affermato che doveva essere valutato dai rimettenti
se le questioni potessero considerarsi superate a seguito della
modifica della disciplina a regime, "che ora permette di recuperare
mediante il sistema delle contestazioni i singoli contenuti narrativi
delle dichiarazioni rese in precedenza";
che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti
affinché verifichino se, alla luce della nuova disciplina
applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni
sollevate siano tuttora rilevanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale
di Trento, al tribunale di Castrovillari e al tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:443 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte