Ordinanza n. 447/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/11/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 463/1983
- art. 4legge 638/1983
- art. 4legge 14/1992
- art. 4legge 293/1992
usata come parametro
citata
- art. 4legge 237/1992
- art. 6legge 14/1992
- art. 5legge 345/1992
- art. 4legge 345/1992
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo
comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con
modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, dell'art. 4, primo
comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14 (Misure urgenti in
campo economico ed interventi in zone terremotate), dell'art. 4,
primo comma, del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237 e dell'art. 4,
primo comma, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, promossi con
ordinanze emesse il 19 febbraio 1992 dal Tribunale di Genova (n. 2
ordinanze), il 1° aprile 1992 dal Tribunale di Genova, il 28 aprile
1992 dal Tribunale di Treviso, il 26 maggio 1992 dalla Corte di
cassazione ed il 19 marzo 1992 dal Tribunale di Ravenna,
rispettivamente iscritte ai nn. 242, 243, 311, 347, 355 e 378 del
registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 20, 25, 28 e 29, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione di Cavanna Francesca, Sella Adelia
ed altra, Canneva Caterina, Berintelli Domenica ed altre,
dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio - in cui i ricorrenti,
titolari di pensioni dirette integrate al minimo, avevano richiesto
la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento dei ratei arretrati
d'integrazione al minimo di un secondo trattamento - il Tribunale di
Genova, con ordinanza emessa il 19 febbraio 1992 (R.O. n. 242 del
1992), ha sollevato, in relazione agli artt. 77, secondo comma, 101,
secondo comma, 104, primo comma, e 38, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
primo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14;
che tale norma, nell'interpretare l'art. 6 del decreto-legge n.
463 del 1983 (convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre
1983, n. 638) nel senso di conservare, dal 1° ottobre 1983,
l'integrazione al minimo su una sola pensione (escludendo la
"cristallizzazione" dell'integrazione fino a quel momento spettante
sulla seconda pensione) sarebbe intervenuta, secondo il Tribunale,
per smentire la consolidata giurisprudenza di legittimità, che aveva
affermato l'opposto principio della cristallizzazione;
che argomentando, anche sulla scorta dei lavori preparatori del
citato art. 6, nel senso della illegittimità di un ridimensionamento
del reddito previdenziale, siffatto orientamento era poi divenuto
diritto vivente a seguito della sentenza n. 418 del 1991 in cui la
Corte costituzionale era giunta ad analoghe conclusioni;
che, a parere del giudice a quo , risulterebbero lese le prerogative della magistratura, cui compete l'interpretazione della legge
ed alla quale viene viceversa imposto un criterio ermeneutico, atto a
vanificare quanto deciso, oltretutto attraverso lo strumento del
decreto-legge, ma in carenza dei presupposti richiesti dall'art. 77,
secondo comma, della Costituzione;
che, inoltre, il "taglio" del trattamento pensionistico
renderebbe evidente la violazione dell'art. 38 della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, pregiudizialmente
rilevando la decadenza dell'impugnato decreto-legge per mancata
conversione, ed esprimendo nel merito dubbi sull'efficacia vincolante
(per il legislatore) della citata sentenza di questa Corte n. 418 del
1991;
che si sono costituite le parti private Cavanna, Sella, Bordone,
Canneva e Peruzzo, aderendo alle argomentazioni svolte nell'ordinanza
di rimessione ed in particolare chiedendo che, ex art. 27 della legge
n. 87 del 1953, l'invocata declaratoria d'illegittimità venga a
colpire i decreti successivi a quello impugnato, riproduttivi del
medesimo;
che le parti pongono altresì in risalto l'assurdità di una
norma asseritamente interpretativa intervenuta ad otto anni dalla
disposizione da interpretare, in presenza di una consolidata ed
univoca giurisprudenza, norma che costituirebbe "uno scorretto mezzo"
per sottrarre al potere giudiziario, attraverso la retroattività
propria dell'interpretazione autentica, il compito di applicare la
legge;
che, con ordinanza emessa nella stessa data del 19 febbraio 1992
(R.O. n. 243 del 1992), il Tribunale di Genova ha sollevato, in altro
giudizio, identica questione di legittimità costituzionale;
che, del pari, identico è il tenore dell'atto d'intervento
dell'Avvocatura dello Stato e della memoria della parte privata
Amadon, costituitasi nel giudizio dinanzi a questa Corte;
che l'art. 4, primo comma, del decreto-legge 20 marzo 1992, n.
237, integralmente riproduttivo dell'art. 4, primo comma, del
decreto-legge n. 14 del 1992, è sospettato d'illegittimità
costituzionale, in relazione agli artt. 77, secondo comma, 101,
secondo comma, 104, primo comma, e 38, secondo comma, della
Costituzione sempre dal Tribunale di Genova;
che lo stesso Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 1°
aprile 1992 (R.O. n. 311 del 1992), attraverso argomentazioni del
tutto analoghe a quelle più sopra illustrate, richiama la propria
ordinanza precedente relativa al decreto-legge n. 14 del 1992 e
ricorda, a sostegno della non manifesta infondatezza della questione,
come la norma, già inserita nel disegno di legge "finanziaria", ma
"bocciata" dalla Camera, sia stata proposta nella forma del decreto-legge, in violazione dei requisiti imposti dall'art. 77 della
Costituzione;
che, preso atto dell'intervenuta decadenza - per mancata
conversione del decreto-legge n. 14 del 1992 - e della integrale
riproduzione, nel successivo decreto-legge n. 237 del 1992, della
norma impugnata, sempre sub n. 4, primo comma, il giudice a quo
insiste sull'uso improprio del decreto-legge e sull'ulteriore profilo
lesivo del citato art. 77 della Costituzione conseguente alla
reiterazione di tale provvedimento (a fortiori allorché il contenuto
rimanga sempre identico);
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha depositato
il medesimo atto di cui sopra;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la
parte privata Mondino, insistendo per la declaratoria di
illegittimità, con le stesse motivazioni di cui all'ordinanza di
rimessione;
che anche il Tribunale di Treviso con ordinanza emessa il 28
aprile 1992 (R.O. n. 347 del 1992), ha sollevato questione di
legittimità del combinato disposto dell'art. 6, settimo comma, del
decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463 (convertito, con
modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638) e dell'art. 4,
primo comma, del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, in relazione ai
soli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione;
che il giudice a quo osserva come il legislatore avesse
parametrato il trattamento pensionistico, in caso di più pensioni
integrate al minimo, sul principio della "cristallizzazione" del
trattamento non più soggetto ad integrazione a partire dal 1°
ottobre 1983;
che tale soluzione - contenuta nel citato art. 6 e legittimata
poi e dalla Corte di cassazione e da questa Corte - non potrebbe
essere ora smentita senza ledere la garanzia dell'adeguatezza dei
mezzi e lo stesso principio di ragionevolezza;
che l'atto d'intervento dell'Avvocatura è il medesimo degli
altri giudizi;
che si è costituita la parte privata Abate chiedendo la
declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma impugnata e
"delle successive";
che il Tribunale di Ravenna, con ordinanza emessa il 19 marzo
1992 (R.O. n. 378 del 1992), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto dei citati artt. 6, settimo
comma, del decreto-legge n. 463 del 1983 e 4, primo comma, del
decreto-legge n. 14 del 1992, in relazione agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, sinteticamente motivando attraverso il richiamo alla
sentenza n. 418 del 1991 di questa Corte;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che, dopo aver eccepito
l'inammissibilità per mancata conversione, ha sottolineato che
rientra nella discrezionalità del legislatore introdurre norme interpretative e retroattive;
che infine la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 26
maggio 1982, ha nuovamente sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge n. 463
del 1983 e della norma d'interpretazione autentica - questa volta
contenuta nell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 20 maggio 1992,
n. 293 - svolgendo motivazioni che ricalcano quelle svolte in una
precedente ordinanza di rimessione, riferita al "primo" decreto-legge
n. 14 del 1992, e adducendo l'ulteriore profilo, connesso alla
lesione dell'art. 77 della Costituzione, per cui la reiterazione del
decreto-legge susciterebbe gravi dubbi relativamente agli equilibri
istituzionali ed ai princip/' costituzionali;
che è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei
ministri, l'Avvocatura dello Stato, rilevando l'identità della
questione rispetto a quella sollevata con ordinanza n. 127 del 1992 e
richiamandosi all'intervento in tale occasione spiegato;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti la
ricorrente e l'I.N.P.S., la prima insistendo per la declaratoria
d'illegittimità, l'Istituto per la manifesta infondatezza,
argomentando dalla natura assistenziale dell'integrazione pur
riconoscendone la "funzione" previdenziale;
che, in particolare parrebbe ragionevole alla parte privata che
il legislatore abbia deciso la riduzione del trattamento integrato
(peraltro già desumibile dal disposto del più volte citato art. 6
del decreto-legge n. 463 del 1983);
Considerato che le questioni, concernenti le medesime censure, ed
aventi ad oggetto la stessa norma, sia pur contenute in diverse
disposizioni, possono essere congiuntamente decise;
che il decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, recante
l'interpretazione dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463 - convertito, con modificazioni, in legge 11
novembre 1983, n. 638 - censurata dai giudici a quibus in quanto
antitetica a quella asserita da questa Corte con la sentenza n. 418
del 1991, non è stato convertito in legge entro il termine di
sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 1992;
che in analoga decadenza sono incorsi anche i successivi
decreti-legge nn. 237 e 293 del 1992, riproduttivi della norma
impugnata (cfr. rispettivamente, Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21
maggio 1992 e n. 170 del 21 luglio 1992;
che, da ultimo, anche il decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345,
il cui art. 5, primo comma, riproponeva per la quarta volta il
censurato art. 4 del decreto-legge n. 14 del 1992, non è stato
convertito nel termine (come da Gazzetta Ufficiale n. 185 del 7
agosto 1992) e non è stato più replicato;
che, pertanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte
(cfr. ordinanza n. 390 del 1992) la questione dev'essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma,
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con
modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, dell'art. 4, primo
comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14 (Misure urgenti in
campo economico ed interventi in zone terremotate), dell'art. 4,
primo comma, del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, e dell'art. 4,
primo comma, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, 77, secondo comma, 101,
secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di
cassazione e dai Tribunali di Genova, Ravenna e Treviso, con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:447 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte