Ordinanza n. 447/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1994 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 36Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (Approvazione del testo unico
delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione
degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche
Amministrazioni), e dell'art. 2, terzo comma, lett. c), della legge
27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale
in attività ed in quiescenza), promosso con ordinanza emessa il 10
luglio 1990 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente
tra Laudisa Osvaldo e il Credito Romagnolo s.p.a., iscritta al n. 178
del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che, con ordinanza del 10 luglio 1990 (pervenuta a questa
Corte solo il 15 marzo 1994) il Tribunale di Lecce ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180,
nella parte in cui non prevede la pignorabilità e la
sequestrabilità delle pensioni corrisposte dallo Stato, fino alla
concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti
degli ex dipendenti dello Stato, nonché dell'art. 2, terzo comma,
lett. c), della legge 27 maggio 1959 n. 324, nella parte in cui non
prevede la pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità
dell'indennità integrativa speciale istituita al primo comma, fino
alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato verso i
medesimi ex dipendenti dello Stato;
che, nelle norme denunciate, il Tribunale remittente ravvisa, in
sostanza, una ingiustificata disparità di trattamento, in ordine
alla pignorabilità delle pensioni e delle relative indennità
integrative speciali, in raffronto al diverso regime vigente per la
pignorabilità delle retribuzioni spettanti ai dipendenti pubblici in
costanza di rapporto;
Considerato che, con sentenza n. 55 del 1991, questa Corte ha già
esaminato questione in parte identica (riferita al solo art. 2 del
d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180) dichiarandola non fondata;
che in detta decisione si è precisato come non sia, in sé,
censurabile, sotto il profilo del principio di eguaglianza, la
facoltà del legislatore di disciplinare in maniera differenziata
l'intervento degli strumenti di esecuzione civile sulle retribuzioni
e sulle pensioni, in quanto la differenza di regime trova pur sempre
fondamento nella intrinseca diversità di due situazioni giuridiche
che rispondono a principi e finalità diversi, quali quelli espressi,
rispettivamente, dagli artt. 36 e 38 della Costituzione;
che nella questione in esame tali conclusioni vanno pienamente
riconfermate, anche in relazione alla pignorabilità dell'indennità
integrativa speciale prevista dall'art. 2 della legge 27 maggio 1959
n. 324, che, in quanto componente necessaria del trattamento
pensionistico, assume anch'essa, evidentemente, funzione
previdenziale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3 del d.P.R. 5 gennaio
1950 n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni), e dell'art.
2, terzo comma, lett. c), della legge 27 maggio 1959 n. 324
(Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in
quiescenza), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:447 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte