Ordinanza n. 449/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/10/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 62
della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari),
promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1999 dal tribunale di
Pesaro nel procedimento civile vertente tra Mari Rossana e
Bacchiocchi Ino, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima
serie speciale, dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione di Mari Rossana nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 novembre 1999 il
tribunale di Pesaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42 e
44 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui
contratti agrari);
che, ad avviso del rimettente, le norme denunciate, imponendo
di prendere a base, per la determinazione del canone, il reddito
dominicale stabilito a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939,
n. 589 (Revisione generale degli estimi dei terreni), convertito in
legge 29 giugno 1939, n. 976, pur con i previsti coefficienti di
rivalutazione, non consentirebbero di determinare un canone che non
sia irrisorio, con conseguente violazione degli indicati parametri
costituzionali;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità della questione
per la mancanza nell'ordinanza di rimessione di qualsiasi
indicazione concernente il giudizio a quo e di una pur sintetica
motivazione in ordine al requisito della rilevanza;
che si è costituita la parte privata Mari Rossana in Tonini,
attrice nel giudizio a quo - la quale - premessa la descrizione dei
termini essenziali della controversia - ha concluso per
l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale;
che, in particolare, la parte privata osserva che questa
Corte, nella sentenza n. 139 del 1984, pur dichiarando infondata
analoga questione di legittimità costituzionale della disciplina
dettata dalla legge n. 203 del 1982, ha tuttavia affermato che
l'ulteriore protrarsi del ricorso ad un catasto vecchio di oltre un
cinquantennio non avrebbe potuto più ritenersi razionalmente
giustificabile dopo l'entrata in vigore (all'epoca ritenuta
imminente) del nuovo catasto;
che non essendo intervenuta, sino ad oggi, nessuna nuova
disciplina della materia, ancorata a più attendibili dati
catastali, sarebbero perciò rimasti immutati, e non più
giustificabili, in considerazione del tempo ulteriormente
trascorso, gli elementi di ingiustizia di un sistema che comporta
la determinazione del canone in termini quasi simbolici;
che in una successiva memoria, depositata in prossimità
dell'udienza in camera di consiglio, la parte privata ha insistito
sulla fondatezza e sulla rilevanza della questione osservando in
particolare, quanto al secondo di tali profili, come possa
desumersi dall'intero contesto dell'ordinanza che "l'esistenza o
l'inesistenza della norma di cui all'art. 62 della legge 203/1982
era ed è essenziale per la definizione della controversia
instaurata dalla Sig.ra Mari Rossana".
Considerato che l'ordinanza di rimessione non indica quali siano
i termini della fattispecie concreta oggetto del giudizio
principale;
che l'accennata lacuna espositiva non consente a questa Corte
di valutare la rilevanza della questione sollevata;
che, pertanto, la questione va dichiarata, in conformità
alla costante giurisprudenza di questa Corte, manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge 3 maggio
1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, dal tribunale
di Pesaro con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 ottobre 2000
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:449 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte