Ordinanza n. 450/1992
Altra decisione · depositata il 13/11/1992 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 210Codice di procedura penale
- art. 513Codice di procedura penale
- art. 3legge 306/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 238, primo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 6 marzo 1992 dal Tribunale di Lecce nel procedimento penale a
carico di Rapanà Salvatore, iscritta al n. 246 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Tribunale di Lecce, nel presupposto che il rifiuto
di sottoporsi all'esame - ex art. 210 del codice di procedura penale
- da parte di due coimputati minorenni comportasse la impossibilità,
ai sensi dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura
penale, di disporre la lettura dei verbali delle dichiarazioni da
essi rese al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
per i minorenni, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 238, primo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui ammette - previo consenso delle parti,
nella fattispecie sussistente - l'acquisizione di verbali di prove di
altro procedimento penale solo se si tratta di prove assunte
nell'incidente probatorio o nel dibattimento (ovvero di verbali di
cui è stata data lettura durante il dibattimento stesso), ma non la
estende a tutti gli altri verbali di dichiarazioni comunque rese,
alla presenza del difensore, dalle persone indicate nell'art. 210 del
codice di procedura penale;
che la norma, ad avviso del remittente, violerebbe l'art. 3
della Costituzione perché discrimina irragionevolmente
l'acquisizione di prove di altro procedimento pur in presenza del
consenso dell'imputato, nonché l'art. 24 della Costituzione in
quanto limita il diritto alla prova, anche a danno dell'imputato;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza
della questione;
Considerato che l'art. 3, primo comma, del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito,
con modificazioni, con legge 7 agosto 1992, n. 356, ha integralmente
sostituito l'art. 238 del codice di procedura penale, il quale ora
stabilisce in linea generale, come auspicato dal giudice remittente,
che "i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel
dibattimento se le parte vi consentono" (quarto comma);
che, inoltre, va anche rilevato che questa Corte, con sentenza
n. 254 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale "nella
parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la
lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del
medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora
queste si avvalgano della facoltà di non rispondere";
che, pertanto, è venuto meno anche il presupposto su cui il
remittente ha fondato la proposta questione;
che, in conclusione, occorre restituire gli atti al giudice a
quo affinché riesamini, alla luce della nuova disciplina della
materia, la rilevanza della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:450 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte