Ordinanza n. 451/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/10/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 537/1993
- art. 1legge 221/1988
- art. 26legge 87/1953
usata come parametro
citata
- art. 25legge 87/1953
- art. 3legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 61,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1994
dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri e da altri contro Armani Simonetta ed altri,
iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione di Biagio Accinni e di altri;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Visto l'atto di intervento depositato dall'organizzazione
sindacale Associazione nazionale dirigenti e direttivi giudiziari
(ANDIG- DIRSTAT) e da altri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che - nel corso di un giudizio d'appello promosso dalle
amministrazioni interessate contro la sentenza del Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio che aveva accolto i ricorsi
proposti da personale amministrativo in servizio presso il Consiglio
di Stato, Tribunali amministrativi e l'Avvocatura dello Stato - con
ordinanza emessa il 25 ottobre 1994 il Consiglio di Stato ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 103,
primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 61, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica),
che interpreta l'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221
(Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie);
che la disposizione denunciata, autoqualificandosi come
interpretativa, prevede che l'indennità concessa dalla legge 19
febbraio 1981, n. 27 ai magistrati, poi attribuita dall'art. 1 della
legge 22 giugno 1988, n. 221 al personale delle cancellerie e
segreterie giudiziarie e successivamente estesa al personale
amministrativo delle giurisdizioni speciali dalla legge 15 febbraio
1989, n. 51, sia corrisposta al personale amministrativo giudiziario
nella misura vigente al 1° gennaio 1988;
che, secondo l'ordinanza di rimessione, l'interpretazione
imposta dalla norma denunciata contrasterebbe con l'orientamento già
affermatosi in giurisprudenza, non consentendo per il personale
giudiziario amministrativo l'adeguamento automatico triennale
dell'indennità previsto per i magistrati, e sarebbe
costituzionalmente illegittima in quanto: a) la disposizione di legge
inciderebbe sui giudizi in corso, in violazione degli artt. 101,
secondo comma, 103, primo comma, e 108, secondo comma, della
Costituzione; b) l'esclusione dell'adeguamento triennale
contrasterebbe con il principio di eguaglianza (art. 3 della
Costituzione), non essendo ragionevole la disparità di trattamento,
che la norma denunciata determina retroattivamente, tra magistrati e
personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
che si sono costituiti Biagio Accinni ed altri, parti nel
giudizio principale, sostenendo che o la questione è inammissibile,
per essere l'interpretazione della norma, intervenuta con l'art. 3,
comma 61, della legge n. 537 del 1993, conforme a quella che la
giurisprudenza ha dato all'art. 1 della legge n. 221 del 1988, o la
legge interpretativa sarebbe diretta ad incidere sui giudizi in corso
ed a determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra
magistrati e dipendenti amministrativi;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione,
già esaminata e decisa dalla Corte con la sentenza n. 15 del 1995;
che, in prossimità della camera di consiglio, la parte privata
ha depositato una memoria per ribadire le conclusioni di merito, ma
sollecitando preliminarmente la Corte a sollevare dinanzi a sé, previa disapplicazione dell'art. 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87. Tale disposizione, consentendo di
decidere in camera di consiglio qualora possa ricorrere il caso di
manifesta infondatezza della questione, determinerebbe una
discriminazione tra difensori ed una lesione del diritto di difesa
(artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione);
che nell'imminenza della camera di consiglio, in data 26
settembre 1995, hanno depositato in cancelleria un atto di intervento
l'organizzazione sindacale Associazione nazionale dirigenti e
direttivi giudiziari (ANDIG-DIRSTAT) ed altri, che non erano parti
nel giudizio principale, prendendo conclusioni nel merito della
questione;
Considerato che è irricevibile l'atto di intervento
dell'organizzazione sindacale ANDIG-DIRSTAT e di altri, in quanto
proposto da chi non era parte nel giudizio principale e, comunque,
depositato oltre il termine previsto dall'art. 25 della legge 11
marzo 1953, n. 87 e dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale (sentenza n. 323 del 1993);
che non ricorrono i presupposti per sollevare la questione di
legittimità costituzionale prospettata dalla parte privata. La
convocazione della Corte in camera di consiglio, nel caso possa
ricorrere la manifesta infondatezza, consente alla parte costituita
di dedurre anche in ordine alla determinazione in rito, potendo la
Corte rinviare la causa alla pubblica udienza quando non sussista la
manifesta infondatezza (art. 9, ultimo comma, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). Non è pertanto
violato il diritto di difesa delle parti costituite (art. 24, secondo
comma, della Costituzione), le quali, nelle forme proprie del
procedimento in camera di consiglio, possono partecipare ad una
effettiva dialettica processuale depositando memorie ed assumendo
posizione anche sulla sussistenza o meno dei presupposti per la
pronuncia di manifesta infondatezza della questione, mentre non si
vede come possa determinarsi una discriminazione tra difensori (art.
3 della Costituzione);
che una questione di legittimità costituzionale, identica a
quella ora sollevata dal Consiglio di Stato, è stata dichiarata non
fondata con la sentenza n. 15 del 1995, giacché la disposizione
denunciata è qualificata correttamente come di interpretazione
autentica, ed in quanto tale è caratterizzata dalla retroattività.
Difatti rientra tra le possibili letture della disposizione
interpretata considerare il rinvio operato dall'art. 1 della legge n.
221 del 1988 all'art. 3 della legge n. 27 del 1981 come limitato alla
misura dell'indennità e non esteso ai meccanismi di adeguamento
coerenti con la diversa configurazione del sistema retributivo
proprio dei magistrati. Quindi, con la disposizione censurata il
legislatore "si è mosso sul piano delle fonti, esercitando il potere
di attribuire alla disposizione legislativa interpretata un
significato obbligatorio per tutti, senza con ciò interferire nella
diversa funzione del potere giudiziario";
che con la stessa sentenza la Corte ha già ritenuto, inoltre,
non irragionevole la mancata estensione al personale amministrativo
del sistema di adeguamento automatico dell'indennità previsto per i
magistrati, giacché per giustificare la diversità di regime
giuridico delle indennità in questione sono sufficienti "la mancanza
di omogeneità tra le due categorie di dipendenti ed il diverso
meccanismo di determinazione del trattamento retributivo", basato,
solo per i magistrati, sull'aggiornamento periodico nella misura
percentuale pari alla media degli incrementi realizzati dai pubblici
dipendenti e non sulle regole comuni del pubblico impiego, che si
applicano invece al personale amministrativo giudiziario;
che, infine, "la legge interpretativa non travolge ( ..) i
giudicati che si sono formati. La necessità di rispettarli nei
singoli casi in cui vi sia cosa giudicata giustifica, anzi, la
differente condizione di chi abbia avuto il riconoscimento giudiziale
definitivo dell'adeguamento automatico dell'indennità rispetto a chi
non lo abbia ottenuto";
che analoghe questioni, sollevate in riferimento agli artt. 3 e
36 della Costituzione, sono state dichiarate manifestamente infondate
con l'ordinanza n. 98 del 1995;
che l'ordinanza del giudice rimettente, emessa prima della
sentenza n. 15 del 1995, non adduce profili diversi ed ulteriori
rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
che, conseguentemente, la questione di legittimità
costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 103, primo comma, e
108, secondo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:451 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte