Ordinanza n. 451/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1999 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 695Codice di procedura penale
- art. 535Codice di procedura penale
- art. 156Codice penale
- art. 27Costituzione
- art. 340legge 205/1999
- art. 13legge 205/1999
- art. 56legge 354/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 340, comma 4,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5
gennaio 1999 dal tribunale di Trani, iscritta al n. 100 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Ritenuto che, con ordinanza in data 5 gennaio 1999, il tribunale di
Trani ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 340, comma 4, del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la non
trasmissibilità agli eredi del remittente la querela
dell'obbligazione per il pagamento delle spese del procedimento;
che il giudice a quo, avendo pronunciato sentenza, divenuta
irrevocabile, di non luogo a procedere nei confronti di un imputato
per essere il reato ascrittogli estinto per intervenuta remissione di
querela, riferisce di essere ora chiamato, quale giudice
dell'esecuzione ai sensi dell'art. 695 cod. proc. pen., a provvedere
in ordine alle spese del procedimento, che l'art. 340, comma 4, cod.
proc. pen., per tale ipotesi e salvo diversa pattuizione nella specie
non intervenuta, pone a carico del querelante;
che, poiché nel certificato anagrafico del competente comune si
attesta che il querelante è deceduto, il tribunale di Trani ritiene
di trovarsi nelle condizioni di dover porre le spese processuali a
carico degli eredi;
che la disposizione contenuta nell'art. 340, comma 4,
costituisce, ad avviso del medesimo giudice, il naturale pendant di
quella di cui all'art. 535 cod. proc. pen., che in caso di condanna
pone le spese processuali a carico dell'imputato, dando luogo,
secondo la comune interpretazione, ad una obbligazione civile di
natura pecuniaria, come tale trasmissibile agli eredi in caso di
decesso dell'obbligato;
che il quadro normativo - argomenta il giudice a quo - è mutato
in conseguenza della sentenza n. 98 del 1998, con la quale questa
Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo
188, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede
la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo del condannato di
rimborsare le spese del processo penale, sicché tali spese non
formano più oggetto di obbligazione civile nascente dal reato ma
costituiscono una sanzione economica accessoria alla pena,
strettamente inerente alla persona del condannato;
che ne scaturirebbe un dubbio di legittimità costituzionale
dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., il quale, ponendo le spese
del procedimento a carico del remittente la querela e non prevedendo
la non trasmissibilità agli eredi di tale obbligazione, violerebbe
l'art. 3 della Costituzione, oltre che per l'ingiustificata
disparità di trattamento di situazioni tra loro omologabili, anche
per la "disarmonia" che nell'ordinamento processuale deriverebbe
dalla contemporanea presenza dell'art. 188, secondo comma, cod. pen.,
quale risulta a seguito della citata sentenza di questa Corte, in
quanto l'obbligo di rimborso delle spese processuali muterebbe natura
a seconda del soggetto debitore sul quale finisce col gravare,
configurandosi per il condannato come sanzione economica accessoria e
per il remittente la querela come obbligazione civile;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che il giudice a quo dubita, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 340,
comma 4, del codice di procedura penale, peraltro modificato,
successivamente all'ordinanza di remissione, dall'art. 13 della legge
25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei
reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), nella parte
in cui non prevede la non trasmissibilità dell'obbligazione per il
pagamento delle spese del procedimento agli eredi del remittente la
querela;
che l'attrazione dell'obbligo di rifondere le spese di giustizia,
in caso di remissione di querela, al genus delle obbligazioni
trasmissibili agli eredi secondo i principi civilistici, generalmente
condivisa dalla dottrina e dai giudici comuni, risulta implicitamente
dalla recente sentenza di questa Corte n. 211 del 1995 ed è
acquisita alla giurisprudenza costituzionale fin dalla sentenza n.
151 del 1975, che, proprio sul presupposto della trasmissibilità
iure successionis di tale obbligazione senza possibilità alcuna per
gli eredi del querelante di sottrarvisi, dichiarò l'illegittimità
costituzionale dell'art. 156 del codice penale, nella parte in cui
non attribuiva l'esercizio del diritto di remissione della querela
agli eredi della persona offesa dal reato;
che l'inquadramento civilistico dell'istituto, sul quale si fonda
la ratio decidendi della sentenza di accoglimento n. 151 del 1975,
non è smentito, contrariamente a quanto si afferma nell'ordinanza di
rinvio, dalla sentenza di questa Corte n. 98 del 1998;
che in quest'ultima sentenza, infatti, si è rilevato che il
debito di rimborso delle spese processuali gravante sul condannato, a
seguito della introduzione della remissione del debito (art. 56 della
legge 26 luglio 1985, n. 354, "Ordinamento penitenziario") e del
rilievo che in essa assumono l'esistenza di indici di ravvedimento
del condannato e l'esigenza di agevolarne il reinserimento sociale,
è divenuto assimilabile alle sanzioni economiche accessorie alla
pena, ed è quindi partecipe della finalità di emenda e del
carattere di personalità propri della pena in forza dell'art. 27
della Costituzione;
che, stante la diversità delle situazioni poste a raffronto,
nessuna illegittima disparità di trattamento è configurabile tra il
condannato e il remittente la querela, in riferimento all'obbligo di
sostenere le spese del processo, né alcuna disarmonia, censurabile
alla luce del parametro evocato, è ravvisabile in un sistema che,
riconosciuto il carattere strettamente personale delle sanzioni
economiche accessorie alla pena, lo nega ad obblighi che a tali
sanzioni non sono neppure lontanamente riconducibili, quale quello
che il vecchio testo dell'art. 340, comma 4, del codice di procedura
penale poneva a carico del remittente la querela in assenza di una
diversa pattuizione tra remittente e querelato;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 340, comma 4, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
tribunale di Trani con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:451 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte