Ordinanza n. 453/1993
Altra decisione · depositata il 20/12/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22r.d. 965/1924
- art. 54legge 312/1980
usata come parametro
citata
- art. 2103Codice civile
- art. 13Statuto dei lavoratori
- art. 2d.lgs. 29/1993
- art. 57d.lgs. 247/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 del r.d. 30
aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi
istituti di istruzione media), dell'art. 54 della legge 11 luglio
1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale
civile e militare dello Stato) e della legge 14 agosto 1971, n. 821
(Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole
e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario), promosso con
ordinanza emessa l'8 giugno 1992 dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Tartaglia Raffaella ed
altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro,
iscritta al n. 213 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visto l'atto di costituzione di Tartaglia Raffaella nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Uditi l'avv. Carlo Rienzi per Tartaglia Raffaella e l'Avvocato
dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso contro i Ministeri
della pubblica istruzione e del tesoro da Raffaella Tartaglia ed
altri, docenti di ruolo con funzioni di preside in forza di formale
incarico ricevuto ai sensi della legge 14 agosto 1971, n. 821, per
ottenere il riconoscimento del diritto al trattamento economico
spettante ai presidi di ruolo e al contestuale inquadramento nella IX
qualifica funzionale, il TAR del Lazio, con ordinanza dell'8 giugno
1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 aprile 1993), ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., questione di
legittimità costituzionale degli artt. 22 del r.d. 30 aprile 1924,
n. 965, e 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché della legge
citata n. 821 del 1971, nella parte in cui non consentono di
corrispondere al personale docente di ruolo con incarico di
presidenza il trattamento corrispondente alle funzioni di preside di
ruolo effettivamente esercitate a titolo di supplenza;
che, ad avviso del giudice remittente, non è applicabile l'art.
13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (art. 2103 cod. civ.), nemmeno
limitatamente alla parte in cui sancisce il diritto del lavoratore
"al trattamento corrispondente all'attività svolta", attesa la
disciplina speciale degli artt. 22 del r.d. n. 965 del 1924 e 54
della legge n. 312 del 1980, che attribuiscono al personale direttivo
incaricato, in aggiunta allo stipendio, un'indennità "intesa a
compensare tutte le attività connesse all'esercizio della funzione
direttiva, svolte anche fuori del normale orario di servizio";
che tale disciplina, in quanto esclude che il professore di
ruolo con funzioni di preside supplente possa pretendere l'intero
trattamento economico corrispondente alla qualifica di preside di
ruolo, è denunciata come lesiva dell'art. 36 Cost., coordinato con
l'art. 3 Cost., nonché del principio di buon andamento
dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituita una delle parti private aderendo alle argomentazioni
dell'ordinanza di rimessione e concludendo per la fondatezza della
questione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;
Considerato che, posteriormente all'ordinanza di rimessione, è
stato emanato, in attuazione dell'art. 2 della legge di delega
legislativa 23 ottobre 1992, n. 421, il d.lgs. 3 febbraio 1993, n.
29, in materia di pubblico impiego, il cui art. 57 - integrato dal
d.lgs. 19 luglio 1993, n. 247 - regola l'attribuzione temporanea di
mansioni superiori includendo gli incarichi di presidenza di istituto
secondario, per i quali il comma 5 fa salva, in deroga a quanto
previsto dal comma 1, la legge n. 821 del 1971;
che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice
remittente per un nuovo esame della rilevanza della questione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:453 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte