Corte costituzionale

Ordinanza n. 453/1993

Altra decisione · depositata il 20/12/1993 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 22r.d. 965/1924
  • art. 54legge 312/1980

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 del r.d. 30

aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi

istituti di istruzione media), dell'art. 54 della legge 11 luglio

1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale

civile e militare dello Stato) e della legge 14 agosto 1971, n. 821

(Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole

e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario), promosso con

ordinanza emessa l'8 giugno 1992 dal Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Tartaglia Raffaella ed

altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro,

iscritta al n. 213 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Tartaglia Raffaella nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Carlo Rienzi per Tartaglia Raffaella e l'Avvocato

dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso contro i Ministeri

della pubblica istruzione e del tesoro da Raffaella Tartaglia ed

altri, docenti di ruolo con funzioni di preside in forza di formale

incarico ricevuto ai sensi della legge 14 agosto 1971, n. 821, per

ottenere il riconoscimento del diritto al trattamento economico

spettante ai presidi di ruolo e al contestuale inquadramento nella IX

qualifica funzionale, il TAR del Lazio, con ordinanza dell'8 giugno

1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 aprile 1993), ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., questione di

legittimità costituzionale degli artt. 22 del r.d. 30 aprile 1924,

n. 965, e 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché della legge

citata n. 821 del 1971, nella parte in cui non consentono di

corrispondere al personale docente di ruolo con incarico di

presidenza il trattamento corrispondente alle funzioni di preside di

ruolo effettivamente esercitate a titolo di supplenza;

che, ad avviso del giudice remittente, non è applicabile l'art.

13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (art. 2103 cod. civ.), nemmeno

limitatamente alla parte in cui sancisce il diritto del lavoratore

"al trattamento corrispondente all'attività svolta", attesa la

disciplina speciale degli artt. 22 del r.d. n. 965 del 1924 e 54

della legge n. 312 del 1980, che attribuiscono al personale direttivo

incaricato, in aggiunta allo stipendio, un'indennità "intesa a

compensare tutte le attività connesse all'esercizio della funzione

direttiva, svolte anche fuori del normale orario di servizio";

che tale disciplina, in quanto esclude che il professore di

ruolo con funzioni di preside supplente possa pretendere l'intero

trattamento economico corrispondente alla qualifica di preside di

ruolo, è denunciata come lesiva dell'art. 36 Cost., coordinato con

l'art. 3 Cost., nonché del principio di buon andamento

dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituita una delle parti private aderendo alle argomentazioni

dell'ordinanza di rimessione e concludendo per la fondatezza della

questione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;

Considerato che, posteriormente all'ordinanza di rimessione, è

stato emanato, in attuazione dell'art. 2 della legge di delega

legislativa 23 ottobre 1992, n. 421, il d.lgs. 3 febbraio 1993, n.

29, in materia di pubblico impiego, il cui art. 57 - integrato dal

d.lgs. 19 luglio 1993, n. 247 - regola l'attribuzione temporanea di

mansioni superiori includendo gli incarichi di presidenza di istituto

secondario, per i quali il comma 5 fa salva, in deroga a quanto

previsto dal comma 1, la legge n. 821 del 1971;

che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice

remittente per un nuovo esame della rilevanza della questione;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:453 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte