Ordinanza n. 454/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23legge 110/1975
usata come parametro
citata
- art. 132Codice penale
- art. 133Codice penale
- art. 7legge 110/1975
- art. 11legge 110/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma,
della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi) promossi con ordinanze emesse il 24 settembre e il
1° ottobre 1981 dal Tribunale di Rovigo, iscritte rispettivamente ai
nn. 692 e 717 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nelle Gazzette
Ufficiali della Repubblica nn. 33 e 47 dell'anno 1982;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Rovigo, con ordinanze del 24
settembre (reg. ord. n. 692/81) e del 1° ottobre 1981 (reg. ord. n.
717/81) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma, della legge 18
aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per
il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) - nella
parte in cui considera espressamente clandestine sia le armi comuni
da sparo non catalogate ai sensi dell'art. 7 della stessa legge sia
le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e
delle sigle di cui al successivo art. 11 e, nell'ambito delle ipotesi
di cui al n. 2, non distingue il caso di chi cancelli dolosamente il
numero di matricola già impresso da quello di colui che per
ignoranza della legge (sopravvenuta alla regolare denuncia dell'arma)
non abbia provveduto nel termine prescritto a far imprimere un numero
di matricola - sotto il profilo che non sarebbe ragionevole
assoggettare ad una medesima pena due ipotesi in cui le condizioni
obiettive e subiettive sono evidentemente diverse ed in cui le
condotte penalmente rilevanti presentano un diverso grado di
antigiuridicità;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate
infondate;
Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi
possono essere riuniti;
che - quanto alla denunziata parificazione fra le armi comuni da
sparo non catalogate ai sensi dell'art. 7 della legge 18 aprile 1975,
n. 110, e le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei
contrassegni e delle sigle di cui al successivo art. 11 - in entrambe
le ipotesi unico è lo scopo ultimo dell'incriminazione, diretta in
ogni caso a garantire l'interesse generale a che tutte le armi
esistenti nello Stato siano - mediante la catalogazione o
l'immatricolazione - più agevolmente controllabili da parte
dell'autorità di polizia; e che, pertanto, non è irrazionale che il
legislatore, nella sua discrezionalità, abbia unificato le predette
ipotesi in un'unica previsione normativa;
che analoghe considerazioni valgono anche in ordine alla
denunziata parificazione fra chi cancelli dolosamente il numero di
matricola già impresso sull'arma e chi, per ignoranza della legge
(sopravvenuta alla regolare denuncia dell'arma) non abbia provveduto
nel termine prescritto a far imprimere un numero di matricola, in
quanto - a parte il fatto che in realtà la condotta di chi
dolosamente cancelli il numero di matricola già impresso sull'arma
è prevista e punita, separatamente dalla detenzione, dal secondo
periodo del quarto comma dell'impugnato art. 23 - in entrambe le
ipotesi l'incriminazione è diretta ad impedire la detenzione di armi
altamente insidiose, perché più agevoli da portare o nascondere;
che, d'altra parte, come affermato, ad es., dalla sent. n. 171
del 1986, non per il solo rilievo che due ipotesi siano diverse nel
loro disvalore esiste manifesta irragionevolezza della loro
previsione unitaria, in quanto è pur sempre rimesso al giudice,
nell'esercizio della discrezionalità di cui agli artt. 132 e 133
c.p., determinare la pena fra i limiti minimo e massimo tenendo conto
della qualità e quantità dell'oggettiva antigiuridicità delle
diverse fattispecie; e nel caso in esame, dato l'ampio margine tra il
minimo e il massimo edittale (reclusione da sei mesi a cinque anni e
multa da lire duecentomila a lire due milioni) il giudice ha ogni
possibilità di adeguare la misura della pena alle particolarità
delle concrete fattispecie;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma,
della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal
Tribunale di Rovigo con ordinanze del 24 settembre e 1° ottobre 1981.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:454 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte