Ordinanza n. 455/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/10/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 537/1993
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica) promosso con le ordinanze emesse: 1) il 31 gennaio
1995 dal pretore di Latina nel procedimento civile vertente tra
Centra Annarosa e l'E.N.P.A.V. iscritta al n. 258 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1995; 2) il 1° febbraio 1995
dal pretore di Como nel procedimento civile vertente tra Gatti
Umberto ed altri e E.N.P.A.V. iscritta al n. 259 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione dell'E.N.P.A.V., nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che il pretore di Latina con ordinanza del 31 gennaio
1995 - nel corso di giudizi promossi da alcuni medici veterinari per
l'accertamento della inesistenza di qualsiasi obbligo contributivo
nei confronti dell'E.N.P.A.V. (Ente Nazionale di Previdenza ed
Assistenza dei veterinari) per gli anni 1991, 1992 e 1993 - ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per
sospetta violazione degli artt. 3, 4, 25, secondo comma, 36 e 38
della Costituzione;
che, secondo il giudice rimettente, la disposizione censurata
sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui nei
confronti dei veterinari (iscritti all'albo professionale, ma che
svolgevano esclusivamente attività di lavoro dipendente od autonomo
con altra forma di previdenza obbligatoria), i quali avevano optato
per la cancellazione dall'E.N.P.A.V., stabilisce il presupposto
dell'imposizione contributiva mediante una disposizione (solo)
formalmente interpretativa dell'art. 32, comma 1, della legge n. 136
del 1991, ma che in realtà ripristina (con effetto retroattivo)
l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V. con conseguente nullità di
diritto dei provvedimenti di cancellazione ed obbligo di versare i
contributi previdenziali anche per il periodo pregresso;
che - sostiene il giudice remittente - vi sarebbe la violazione
del principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) per il
carattere falsamente interpretativo dell'art. 11, comma 26, cit.;
nonché sussisterebbe disparità di trattamento (art. 3 della
Costituzione) tra i veterinari dipendenti (soggetti alla doppia
contribuzione) ed i veterinari libero-professionisti o iscritti dopo
l'entrata in vigore della legge n. 136 del 1991 (soggetti ad una sola
contribuzione);
che è denunciata altresì sia la violazione del diritto alla
tutela previdenziale (art. 38 della Costituzione) perché questa si
realizza con l'unicità della posizione previdenziale e non già con
la "doppia previdenza"; sia la violazione dei diritti quesiti (art.
25, secondo comma, della Costituzione) in ragione dell'efficacia
retroattiva della disposizione che ha travolto le opzioni già
esercitate; sia infine la lesione del diritto al lavoro (artt. 4 e 36
della Costituzione);
che il pretore di Como (con ordinanza del 1° febbraio 1995) ha
parimenti sollevato analoga questione di costituzionalità con
riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 4 e 36 della
Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile in quanto già decisa
con sentenza n. 88 del 1995;
che analoga conclusione ha rassegnato l'E.N.P.A.V. nel
costituirsi;
Considerato che la Corte ha già ritenuto non fondate con sent. n.
88 del 1995 (anche in riferimento ad ulteriori parametri oltre quelli
allegati dai giudici rimettenti) e manifestamente infondate con
ordinanza n. 252 del 1995 tutte le questione sollevate;
che i giudici rimettenti non offrono argomentazioni nuovi od
ulteriori, né prospettano profili di censura diversi da quelli già
esaminati;
che pertanto le questioni devono ritenersi manifestamente
infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26,
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (interventi correttivi di finanza
pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 25, secondo
comma, 36 e 38 della Costituzione, dal pretore di Latina e dal pretore di Como con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:455 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte