Ordinanza n. 455/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/11/2000 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 65Riscossione imposte sul reddito
- art. 5legge 669/1996
usata come parametro
citata
- art. 63Riscossione imposte sul reddito
- art. 16d.lgs. 46/1999
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 65, secondo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 5
del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge
28 febbraio 1997, n. 30, promossi con ordinanze emesse il 23 giugno
1999 dal pretore di Verona nel procedimento di opposizione
all'esecuzione proposto da Lucia Burato nei confronti del
concessionario del servizio riscossione tributi di Verona ed altri,
iscritta al n. 657 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie speciale,
dell'anno 1999 e il 30 giugno 1999 dal tribunale di Verona nel
procedimento di opposizione all'esecuzione proposto da Silvia Cagnoni
nei confronti del concessionario del servizio riscossione tributi di
Verona ed altro, iscritta al n. 708 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1ª serie
speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che il pretore di Verona, con ordinanza emessa il
23 giugno 1999 nel corso di un procedimento di opposizione
all'esecuzione proposto dal terzo che assumeva di essere proprietario
di beni sottoposti ad esecuzione forzata esattoriale, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale (iscritta al n. 657 del reg.
ord. 1999) dell'art. 65, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) -
come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 - il quale
prevede che l'ufficiale esattoriale deve astenersi dal pignoramento o
desistere dal procedimento quando sia dimostrato, mediante esibizione
di atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore
all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo, che i beni
appartengono a persone diverse dal debitore o dai suoi familiari;
che il giudice rimettente ritiene che la norma, la quale
prevede che il titolo di acquisto da parte del terzo estraneo
all'esecuzione esattoriale debba essere anteriore all'iscrizione a
ruolo del tributo, sia in contrasto con gli artt. 24 e 42 della
Costituzione, giacché non consentirebbe al terzo incolpevole
acquirente con atto anteriore al pignoramento di far accertare in
giudizio il proprio diritto e costituirebbe una irragionevole
limitazione del diritto di proprietà;
che la soluzione del dubbio di legittimità costituzionale è
considerata rilevante nel giudizio del quale il pretore è investito
e nel quale il terzo ha proposto opposizione alla esecuzione per aver
acquistato la proprietà del bene oggetto dell'espropriazione
esattoriale prima del pignoramento, lasciando al debitore sottoposto
all'esecuzione forzata un diritto personale di godimento;
che il tribunale di Verona, con ordinanza emessa il 30 giugno
1999, ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale
(iscritta al n. 708 del reg. ord. 1999);
che nel giudizio promosso dal pretore di Verona è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile o comunque manifestamente
infondata;
che in una successiva memoria l'Avvocatura, concludendo per
la manifesta infondatezza della questione, ricorda che la
giurisprudenza costituzionale ha ammesso limiti al regime delle prove
nella disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte,
ragionevolmente giustificati dalla finalità di evitare facili
elusioni del pagamento dell'imposta, e sottolineando che analoga
questione è già stata già dichiarata non fondata (sentenza n. 351
del 1998).
Considerato che le due ordinanze sollevano una identica questione
di legittimità costituzionale, sicché i relativi giudizi vengono
riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che l'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) - il cui
contenuto normativo è stato sostanzialmente trasfuso nell'art. 63
dello stesso d.P.R. a seguito della sostituzione dell'intero titolo
II (Riscossione coattiva), in forza dell'art. 16 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 - stabilendo che l'ufficiale
della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal
procedimento quando la proprietà del terzo è dimostrata mediante
esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata di data
anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo, non
riguarderebbe solo gli atti che compie l'ufficiale esattoriale, ma,
secondo l'interpretazione accolta dai giudici rimettenti, prevede un
limite alla prova destinato ad operare anche nel giudizio di
opposizione promosso dal terzo;
che la disciplina speciale della riscossione coattiva delle
imposte non pagate, mediante l'espropriazione forzata alla quale
provvede lo stesso esattore, risponde all'esigenza di pronta
realizzazione del credito fiscale, attuata con una procedura
improntata a criteri di semplicità e di speditezza, i quali possono
comportare non solo presunzioni in ordine all'appartenenza dei beni e
preclusioni nelle opposizioni, ma anche limiti probatori (da ultimo
sentenze n. 351 del 1998, n. 415 del 1996, n. 444 del 1995 e n. 358
del 1994);
che la disciplina dell'ammissibilità e del regime delle
prove è rimessa, nei limiti della ragionevolezza, alla
discrezionalità del legislatore (sentenza n. 351 del 1998), ed una
regolamentazione di tali limiti per provare la proprietà di beni
pignorati nella casa del contribuente moroso diversa da quella
prevista per la comune esecuzione forzata può essere giustificata,
in relazione alle specifiche finalità del procedimento di esecuzione
esattoriale ed alla posizione dei soggetti coinvolti, dall'esigenza
di escludere la possibilità di fraudolente elusioni stabilendo la
sostanziale inopponibilità al fisco di atti di alienazione,
successivi all'obbligazione tributaria, di beni che permangono nella
casa del debitore o in altri luoghi a lui appartenenti; ciò che non
comporta una lesione del diritto di agire in giudizio, né una
violazione della garanzia riconosciuta alla proprietà privata;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 65, secondo comma, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito), come modificato dall'art. 5 del decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997,
n. 30, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 42 della
Costituzione, dal pretore e dal tribunale di Verona con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente e redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:455 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte