Ordinanza n. 459/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/10/1990 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 463/1983
usata come parametro
citata
- art. 2110Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma,
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promossi con
ordinanze emesse il 28 novembre 1989, il 2 dicembre 1989, il 26
gennaio 1990, il 2 e 3 febbraio 1990 dal Pretore di Torino, iscritte
rispettivamente ai nn. 259, 260, 261, 262 e 263 del registro
ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Iveco FIAT, di Geraci
Umberto nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con le cinque ordinanze indicate in epigrafe il
Pretore di Torino ha sollevato due diverse questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e
sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni
per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
1983, n. 638, impugnandolo:
a) nella parte in cui, ai fini della retribuibilità ex art.
2110 cod. civ. delle assenze per cure idrotermali, richiederebbe -
secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di
cassazione - l'indifferibilità di tali cure fino al periodo feriale,
ciò che ad avviso del Pretore darebbe luogo a contrasto con gli
artt. 3, 32, 36, 38 e 102 della Costituzione (questione sollevata con
le ordinanze, di identico tenore, iscritte ai nn. 259, 260, 261, 263
reg. ord. 1990);
b) nella parte in cui escluderebbe il predetto trattamento di
cui all'art. 2110 cod. civ. in caso di assenza per cure idrotermali
aventi finalità preventive (ord. n. 262 del 1990);
che nel giudizio di cui all'ordinanza n. 260/1990 la parte
privata Iveco FIAT S.p.a. e l'Avvocatura dello Stato hanno chiesto
che la questione sub a) sia dichiarata inammissibile o infondata,
mentre nel giudizio di cui all'ordinanza n. 263/1990 la parte privata
Geraci Umberto ne ha chiesto l'accoglimento;
Considerato che la questione sub a), già sollevata dal medesimo
Pretore con altra ordinanza di tenore identico a quelle qui in esame,
è stata dichiarata non fondata, "nei sensi di cui in motivazione",
con la sentenza n. 297 del 1990;
che pertanto essa va dichiarata manifestamente infondata;
che la questione sub b) è prospettata nell'assunto che le cure
idrotermali con finalità preventive per le quali non possono
concedersi permessi extraferiali siano quelle tendenti alla
prevenzione del peggioramento della patologia o alla riduzione di
esso, ciò che presuppone l'esistenza di uno stato di malattia, pur
se non in fase acuta; che viceversa l'esclusione delle cure
preventive che discende dalla limitazione di permessi extraferiali ai
casi in cui ricorrano "effettive esigenze terapeutiche o
riabilitative" concerne - secondo quanto precisato dalla Corte di
cassazione, oltre che da questa stessa Corte (sentenza n. 559 del
1987) - le sole ipotesi in cui le prestazioni idrotermali siano
destinate a prevenire una malattia non ancora insorta, mentre
l'evitare o attenuare il peggioramento delle affezioni a carattere
cronico o recidivante alla cui cura tali prestazioni sono tipicamente
preordinate rientra a pieno titolo tra le finalità terapeutiche e
riabilitative cui la norma impugnata riconosce tutela;
che pertanto anche tale questione, in quanto fondata in un
presupposto erroneo, va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e
sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni
per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini) convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983,
n. 638, sollevata dal Pretore di Torino in riferimento agli artt. 3,
32, 36, 38 e 102 della Costituzione con ordinanza del 28 novembre, 2
dicembre 1989, 26 gennaio e 3 febbraio 1990 ed in riferimento
all'art. 32 della Costituzione con ordinanza del 2 febbraio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:459 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte