Ordinanza n. 459/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1998 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 477Codice di procedura penale
- art. 508Codice di procedura penale
- art. 509Codice di procedura penale
- art. 159Codice di procedura penale
- art. 15legge 332/1995
- art. 304legge 332/1995
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 486 del codice
di procedura penale, anche in relazione all'art. 159, comma 1, del
codice penale, promossi con 4 ordinanze emesse il 20, il 10, il 24 ed
il 27 ottobre 1997 dal pretore di Ancona sezione distaccata di
Fabriano, rispettivamente iscritte al n. 891 del registro ordinanze
1997 ed ai nn. 44, 155 e 291 del registro ordinanze 1998 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 2, 6, 12 e 18, prima
serie speciale, dell'anno 1998;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali nei quali i
difensori degli imputati avevano tempestivamente inoltrato istanza di
rinvio del dibattimento a causa di legittimo impedimento (eventi
sismici delle Marche) e analoga richiesta avevano presentato i
difensori nominati ex art. 97, comma 4, del codice di procedura
penale, il pretore di Ancona - sezione distaccata di Fabriano,
ravvisando la necessità di un coordinamento tra la disciplina della
sospensione e del rinvio del dibattimento conseguenti a legittimo
impedimento dell'imputato o del difensore e quella della sospensione
del corso della prescrizione dei reati, ha sollevato, con due
ordinanze di identico contenuto emessa l'una il 20 ottobre 1997 e
l'altra il 24 ottobre 1997 (r.o. nn. 891 del 1997 e 155 del 1998) due
questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'art. 486 del
codice di procedura penale;
che il rimettente, in via principale, ha denunciato, in
riferimento agli articoli 3, 112 e 97 della Costituzione, l'ora
ricordato art. 486, limitatamente all'inciso "o rinvia" contenuto
nei commi 1 e 3, e in via subordinata, in riferimento ai medesimi
parametri costituzionali, lo stesso art. 486 del codice di procedura
penale, in relazione all'art. 159, primo comma, del codice penale,
"nella parte in cui non prevede fra i casi di sospensione del
procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione il
differimento reso necessario dalla sussistenza di un legittimo
impedimento";
che, in punto di rilevanza, il rimettente osserva che il quadro
normativo attuale pone concreti pericoli di prescrizione "soprattutto
nei successivi gradi di giudizio";
che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo con
riguardo alla questione principale, dopo aver sottolineato che il
riferimento indifferenziato alla sospensione o al rinvio darebbe
luogo ad una disarmonia terminologica che anche questa Corte avrebbe
avuto occasione di rilevare (sentenza n. 114 del 1994), osserva che
nella prassi assolutamente dominante l'espressione di cui si tratta
implica un differimento ad altra udienza molto ravvicinata
(prevalentemente fissata nell'arco di una giornata);
un'interpretazione non condivisa dal rimettente il quale ritiene che
per attribuire un significato logico alla lettera della norma o si
ravvisa in essa la previsione di un'ipotesi di sospensione con rinvio
a udienza fissa (secondo la regola generale vigente in caso di
sospensione, la quale trova applicazione anche negli articoli 477,
508 e 509 del codice di procedura penale) ovvero occorrerebbe che la
Corte eliminasse l'inciso "o rinvia" così da sopprimere l'equivoco
riferimento a due termini che non possono corrispondere a concetti
equivalenti; solo pervenendo ad una simile soluzione,
alternativamente prospettata, l'art. 486 del codice di procedura
penale sfuggirebbe ad ogni censura in relazione sia al principio di
ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, sia al principio
dell'obbligatorietà dell'azione penale (che l'attuale formulazione,
di fatto, neutralizza) sia all'art. 97 della Costituzione, sotto il
profilo delle disfunzioni organizzativo-burocratiche che attualmente
si registrano nel lavoro delle cancellerie per i numerosi
procedimenti instaurati per reati destinati ad estinguersi per
prescrizione: l'eliminazione del riferimento testuale al rinvio
renderebbe la norma perfettamente comprensibile e ragionevole,
impedendo altresì l'indebito decorso del termine di prescrizione del
reato perché la "sospensione del processo" non sarebbe più ipotesi
controversa, ma diverrebbe una previsione tassativa, venendo
espressamente richiamata dal primo comma dell'art. 159 del codice
penale;
che, quanto alla questione subordinata, il rimettente, dopo aver
osservato che un'eventuale sentenza di accoglimento "si limiterebbe a
rendere esplicito un principio che appare insito nel sistema
normativo e che non può essere applicato proprio in virtù della
portata letterale del primo comma dell'art. 159 c.p.p." (recte: 159
del codice penale), rileva che il carattere "in malam partem" della
pronuncia additiva richiesta non sarebbe determinante in quanto
verrebbe ad incidere su un tessuto normativo di carattere
strettamente processuale con riverberi solo indiretti sul diritto
penale sostanziale;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate
inammissibili o, in subordine, infondate;
che l'inammissibilità deriverebbe tanto dall'assoluto difetto di
rilevanza delle questioni, puramente astratte ed ipotetiche, stante
il carattere eventuale della paventata estinzione per prescrizione
dei reati ascritti, quanto dalla considerazione che con entrambe le
questioni prospettate viene invocata, sia pure in modo indiretto
nella formulazione della questione principale, una pronuncia additiva
in malam partem, volta ad introdurre una nuova ipotesi di sospensione
del corso della prescrizione del reato in assenza di una espressa
voluntas legis sul punto e quindi in violazione del principio di
legalità sancito dall'art. 25 della Costituzione;
che l'infondatezza della questione sarebbe conseguente ad
un'errata interpretazione dell'art. 486, commi 1 e 3, del codice di
procedura penale, perché la sospensione del dibattimento che, a
differenza del rinvio, presuppone che il dibattimento sia già stato
aperto, è ritenuta assimilabile al rinvio stesso, tant'è che in
alcune disposizioni, quali quella censurata, i due termini sono
utilizzati in evidente sinonimia: il che, peraltro, non ne rende
equivoco il collegamento con la disciplina della prescrizione del
reato la quale, in ossequio del principio di legalità, richiede che
i casi di sospensione del corso della prescrizione siano
espressamente indicati, con conseguente inipotizzabilità della
violazione dei parametri costituzionali invocati.
Ritenuto, altresì, che lo stesso pretore di Ancona Sezione
distaccata di Fabriano, in un altro procedimento penale nel corso del
quale il difensore di una delle imputate aveva tempestivamente
depositato istanza di rinvio del dibattimento a causa degli eventi
sismici verificatisi nella zona e analoga richiesta aveva
successivamente presentato il difensore nominato ex art. 97, comma 4,
del codice di procedura penale, con ordinanza del 10 ottobre 1998
(r.o. n. 44 del 1998), di contenuto analogo a quelle di cui si è or
ora riferito, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 112 della
Costituzione, l'art. 486 del codice di procedura penale,
limitatamente all'inciso o rinvia contenuto nei commi 1 e 3;
che nel relativo giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, ribadendo le richieste già formulate negli
altri due giudizi ove è stata sollevata la medesima questione;
che ancora il pretore di Ancona - sezione distaccata di Fabriano,
ha sollevato, con ordinanza del 27 ottobre 1997 (r.o. n. 291 del
1998), censure riferite direttamente al precetto di cui all'art.
486, commi 1 e 3, del codice di procedura penale, denunciato in via
principale (sempre in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della
Costituzione), "limitatamente all'inciso "o rinvia" ed, in via
subordinata (in riferimento agli artt. 97 e 112 della Costituzione),
col chiamare in causa anche l'art. 159, primo comma, del codice
penale, nella parte in cui la norma processuale non prevede tra i
casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione
della prescrizione, il differimento del dibattimento reso necessario
dalla sussistenza di un legittimo impedimento dell'imputato";
che pure in tale giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, riproducendo le deduzioni avanzate a proposito
delle precedenti ordinanze.
Considerato che le ordinanze sollevano questioni identiche o
analoghe, donde la riunione dei relativi giudizi;
che il giudice a quo sia in relazione alla questione "principale"
sia con riferimento alla questione "subordinata", richiede a questa
Corte - attraverso una pronuncia, secondo l'una prospettazione di
tipo demolitorio, secondo l'altra prospettazione di tipo additivo -
un intervento diretto a far conseguire la sospensione del corso della
prescrizione nel caso di rinvio del dibattimento determinato dal
legittimo impedimento del difensore, a norma dell'art. 486, comma 5,
del codice di procedura penale;
che, quindi, la denuncia di quest'ultima disposizione,
isolatamente o nel combinato disposto con l'art. 159 del codice
penale, ha di mira una finalità iscrivibile nell'ambito del diritto
sostanziale e, cioè, in ogni caso, la sospensione del corso della
prescrizione;
che - a prescindere da taluni indirizzi interpretativi, peraltro
minoritari, secondo i quali, a seguito delle modifiche introdotte
all'art. 159, primo comma, del codice penale, ad opera dell'art. 15,
comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 332, la causa di sospensione
dei termini di custodia cautelare prevista dall'art. 304, comma 1,
lettera a), del codice di procedura penale sarebbe automaticamente
divenuta causa di sospensione del corso della prescrizione per tutta
la durata del rinvio con conseguenti riverberi anche nei procedimenti
a carico di imputati in stato di libertà, per analoghe esigenze di
raccordo fra i tempi del processo e i termini di prescrizione a norma
dello stesso art. 159, primo comma, del codice penale,
interpretazione non esplicitamente evocata dal rimettente - la norma
effettivamente denunciata risulta essere quella che non consente la
sospensione della prescrizione in caso di "rinvio" ("o sospensione")
per legittimo impedimento del difensore;
che in tal modo il presupposto a base della denuncia di
illegittimità costituzionale è il maturarsi della prescrizione in
conseguenza della mancata previsione della sospensione della causa
estintiva nell'ipotesi prevista dall'art. 486, comma 5, del codice di
procedura penale;
che, dunque, la soluzione avuta di mira non può prescindere
dalla verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione
della prescrizione in forza della norma denunciata;
che, però, la questione per potersi ritenere contrassegnata dal
necessario requisito della rilevanza deve prospettarsi come attuale e
non come meramente astratta ed ipotetica;
che, invece, lo stesso rimettente coll'evocare il pericolo di
prescrizione "soprattutto nei successivi gradi di giudizio", viene a
riconoscere che la denuncia di illegittimità costituzionale ora
proposta, in quanto finalizzata a prevenire l'estinzione del reato
per prescrizione, è del tutto prematura, tanto più che non è certo
che all'esito dei vari gradi di giudizio opererà la causa estintiva
del reato, né, soprattutto, che la sentenza di primo grado sarà
necessariamente impugnata;
che, pertanto, la questione, diretta a predisporre un assetto
normativo che precluda il maturarsi della prescrizione, in forza di
plurimi provvedimenti di "rinvio" del dibattimento, appare formulata
in via ipotetica in vista di un'evenienza futura ed incerta, così da
incidere negativamente sul requisito della rilevanza (cfr., da
ultimo, ordinanza n. 34 del 1998) e da risultare manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112
della Costituzione, dal pretore di Ancona - sezione distaccata di
Fabriano, con le quattro ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 486 del codice di procedura
penale, in relazione all'art. 159, primo comma, del codice penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 112 della Costituzione, dal
pretore di Ancona - sezione distaccata di Fabriano, con ordinanze del
20 ottobre 1997, del 24 ottobre 1997 e del 27 ottobre 1997.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:459 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte