Ordinanza n. 467/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 13legge 101/1979
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della tabella XIII,
quadro B, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle
funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo"), promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio
1981 dal T.A.R. della Calabria - Sez. staccata di Reggio Calabria,
iscritta al n. 831 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 dell'anno 1982;
Visto l'atto di costituzione di Zagari Silvio nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il T.A.R. di Reggio Calabria, con l'ordinanza
indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35,
36, 76 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale del
quadro B della tabella XIII allegata al d.P.R. 30 giugno 1972, n.
748, nella parte in cui prevede che a quattro dirigenti superiori
siano attribuite le funzioni di reggente di direzione
compartimentale, di regola attribuite a funzionari con qualifica di
dirigenti generali;
che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio
promosso da un dirigente superiore, al quale era stata attribuita la
reggenza di una direzione compartimentale, per ottenere la
corresponsione del trattamento di dirigente generale;
Considerato che la motivazione della rilevanza contenuta
nell'ordinanza di rimessione è contraddittoria e carente, non
essendo indicato, tra l'altro, in base a quali norme o principi, la
declaratoria d'illegittimità costituzionale della disposizione
impugnata, oltre a far venir meno la possibilità di attribuire a
dirigenti superiori le funzioni di reggenti di direzioni
compartimentali, darebbe anche diritto, a quei dirigenti che abbiano
esercitato tali funzioni, al trattamento economico, per il relativo
periodo, di dirigente generale;
che, tale diritto, in particolare, non potrebbe farsi derivare
dall'art. 13 della l. 3 aprile 1979, n. 101, che regola la diversa
fattispecie del conferimento di compiti di categoria superiore "per
esigenze di servizio e nei limiti delle vacanze della dotazione
organica", la quale non presenta analogie con quella all'esame del
giudice a quo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale del quadro B della tabella XIII allegata al d.P.R. 30
giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"),
sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli
artt. 3, 35, 36, 76 e 97 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:467 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte